Interessante decisione del Tar Campania, Napoli, sezione Seconda, 16 dicembre 2024, in merito all’esercizio del potere di escludere l’applicazione delle disposizioni derogatorie ed eccezionali, previste dal cd. Piano Casa, in specifiche aree del territorio comunale.
La norma della Regione Campania applicata al caso di specie consente l’esercizio del suddetto potere – con l’effetto di reintegrare il Comune nella pienezza delle sue funzioni pianificatorie - per “esigenze di carattere urbanistico ed edilizio”.
Il Giudice adito ha ritenuto corretto il diniego di applicazione della normativa "eccezionale e temporanea", ampiamente derogatoria dell’ordine urbanistico vigente – quale è il c.d. Piano Casa.
A fondamento del diniego, il Comune ha ritenuto di evitare l’ulteriore erosione della già carente (solo 7,9 mq/abitante) dotazione minima inderogabile (mq. 18) di standard prevista dall’art. 3 D.M. 1444/68, anche a prescindere dalla considerazione dell’impatto del singolo progetto sugli standard di zona, non potendo questi ultimi derogare alla misura minima prevista dall’art. 3, che deve essere garantita sull’intero territorio comunale.
Peraltro la motivazione del provvedimento si fonda anche su ulteriori considerazioni sulla stimata eccedenza di alloggi disponibili rispetto alle esigenze abitative degli abitanti: si tratta di considerazioni da ritenersi sufficienti a giustificare la limitazione all’applicazione delle deroghe stabilite dalla Legge Piano casa, non essendo la scelta effettuata dal Comune, in ragione delle esigenze ad essa sottese, palesemente illogica.