ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 153

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
3 maggio 2021


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013

48

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

3.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 153/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/690 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 2021

che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 114, l’articolo 168, paragrafo 4, lettera b), l’articolo 173 e l’articolo 338,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il mercato interno costituisce una pietra angolare dell’Unione. Fin dalla sua istituzione si è dimostrato un importante contributo alla crescita, alla competitività e all’occupazione e dovrebbe continuare ad apportare benefici a tutti i cittadini e a tutte le imprese in egual misura. Ha generato nuove opportunità ed economie di scala per le imprese nell’Unione, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), e ne ha rafforzato la competitività industriale. Il mercato interno ha contribuito alla creazione di posti di lavoro e ha offerto ai consumatori una maggiore scelta di prodotti e servizi di elevata qualità a prezzi più bassi. Esso continua a essere un motore per la costruzione di un mercato più integrato e di un’economia più forte, equilibrata ed equa. Si tratta di uno dei principali risultati dell’Unione e la sua migliore risorsa in un mondo sempre più globale, oltre a essere un elemento centrale per realizzare la trasformazione verde e digitale verso un’economia sostenibile, anche in risposta alla crescente pressione esercitata dai cambiamenti climatici.

(2)

Il mercato interno deve costantemente adeguarsi al contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale e della globalizzazione. La nuova era di innovazione digitale continua a offrire opportunità per le imprese e i privati, creando nuovi prodotti, servizi, processi e modelli imprenditoriali nonché opportunità per produrre in modo efficiente statistiche di elevata qualità. Costituisce inoltre una sfida per la regolamentazione, l’applicazione delle norme, la protezione e la sicurezza dei consumatori.

(3)

Una parte sostanziosa del diritto dell’Unione è alla base del funzionamento del mercato interno. Essa riguarda, in particolare, la competitività, la normazione, il reciproco riconoscimento, la valutazione della conformità, la protezione dei consumatori e la vigilanza del mercato. Essa consiste anche di norme in materia di imprese, commercio e operazioni finanziarie, in materia di piante, animali, alimenti e mangimi, in materia di produzione di statistiche europee e di una concorrenza leale. Tale parte sostanziosa del diritto dell’Unione crea condizioni di parità essenziali per il funzionamento del mercato interno a vantaggio dei consumatori e delle imprese.

(4)

Tuttavia permangono ostacoli discriminatori, ingiustificati o sproporzionati al corretto funzionamento del mercato interno, e ne emergono di nuovi. Stabilire norme rappresenta solo il primo passo, ma fare in modo che siano efficaci è altrettanto importante. Le attuali sfide in materia di applicazione delle norme vigenti, gli ostacoli alla libera circolazione di beni e servizi e i bassi livelli di appalti pubblici transfrontalieri limitano le opportunità per le imprese e i consumatori. Affrontare tali ostacoli è, in ultima analisi, una questione di fiducia dei cittadini nell’Unione, come pure nella sua capacità di conseguire risultati e di creare crescita e posti di lavoro, tutelando nel contempo il pubblico interesse.

(5)

In precedenza esistevano programmi d’azione distinti dell’Unione in materia di competitività delle imprese, segnatamente relativi a PMI, protezione dei consumatori, clienti e utenti finali dei servizi finanziari, elaborazione delle politiche nel settore dei servizi finanziari e nel settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi. Ulteriori attività sono state finanziate direttamente, nell’ambito delle linee di bilancio relative al mercato interno. Ora si è reso necessario razionalizzare e sfruttare le sinergie tra le diverse azioni nonché prevedere un quadro più flessibile, trasparente, semplificato e agile per finanziare attività miranti a realizzare un mercato interno ben funzionante e sostenibile. Pertanto dovrebbe essere istituito un nuovo programma che riunisca attività finanziate in precedenza nell’ambito di detti programmi e delle pertinenti linee di bilancio. Tale programma dovrebbe inoltre comprendere nuove iniziative volte a migliorare il funzionamento del mercato interno, evitando nel contempo la duplicazione dei programmi e delle azioni dell’Unione correlati.

(6)

Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sono state oggetto di un programma statistico europeo distinto, istituito dal regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Al fine di assicurare la continuità della produzione e diffusione di statistiche europee, il nuovo programma dovrebbe includere anche le attività rientranti del programma statistico europeo precedente, istituendo un quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009. Il nuovo programma dovrebbe fissare il quadro finanziario per le statistiche europee al fine di disporre di statistiche europee di elevata qualità, comparabili e attendibili destinate a sostenere la concezione, l’attuazione, la sorveglianza e la valutazione di tutte le politiche dell’Unione. L’indipendenza professionale è un requisito preliminare necessario per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.

(7)

È pertanto opportuno istituire un programma volto a migliorare il funzionamento del mercato interno e la competitività e sostenibilità delle imprese, in particolare le PMI, la normazione, la vigilanza del mercato, la protezione dei consumatori, il settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e le statistiche europee (programma per il mercato unico) («programma»). Il programma dovrebbe essere istituito per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2011 al 2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (6).

(8)

Il programma dovrebbe sostenere l’elaborazione, l’attuazione e l’applicazione della legislazione dell’Unione su cui si basa il corretto funzionamento del mercato interno. È opportuno sostenere la creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno, comprese le imprese, i cittadini, compresi i consumatori e i lavoratori, i rappresentanti della società civile e le autorità pubbliche. A tal fine, il programma dovrebbe mirare a promuovere la competitività, lo sviluppo di capacità e la sostenibilità delle imprese, in particolare le PMI, comprese quelle che operano nel settore turistico. La sostenibilità delle imprese è importante per mantenere la loro competitività a lungo termine e contribuisce alla transizione verso un’Unione più sostenibile sul piano economico, ambientale e sociale, il che dovrebbe andare di pari passo con la digitalizzazione e l’impegno in pratiche commerciali sostenibili. Il programma dovrebbe anche sostenere l’applicazione delle norme sulla protezione dei consumatori e sulla sicurezza. Dovrebbe inoltre sensibilizzare le imprese e i privati a proposito dei loro diritti fornendo loro strumenti adeguati nonché informazioni e assistenza appropriate, che consentano loro di prendere decisioni informate e rafforzino la loro partecipazione all’elaborazione delle politiche dell’Unione. Il programma dovrebbe inoltre mirare a rafforzare la cooperazione amministrativa e normativa, segnatamente tramite programmi di formazione, lo scambio delle migliori pratiche e la costruzione di basi di conoscenze e competenze, compreso il ricorso ad appalti pubblici strategici. Il programma dovrebbe altresì mirare a sostenere l’elaborazione di norme e di regolamentazione di elevata qualità a livello dell’Unione e internazionale, anche con un’ampia partecipazione dei portatori di interessi, che sostiene l’attuazione della legislazione dell’Unione.

Ciò dovrebbe riguardare il settore dell’informativa finanziaria e degli audit, contribuendo in tal modo alla trasparenza e al buon funzionamento dei mercati dei capitali dell’Unione nonché al miglioramento della protezione degli investitori. L’obiettivo del programma dovrebbe inoltre consistere nel sostenere l’attuazione e l’applicazione della legislazione dell’Unione che prevede un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante, la protezione del benessere delle persone e degli animali nonché la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e assicurando un elevato livello di protezione dei consumatori. Inoltre il programma dovrebbe sostenere la produzione di statistiche europee di elevata qualità conformemente ai principi statistici stabiliti nel regolamento (CE) n. 223/2009 ed elaborati ulteriormente nel codice delle statistiche europee.

(9)

Un mercato interno moderno basato sui principi dell’equità, della trasparenza e della fiducia reciproca promuove la concorrenza a vantaggio dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori. Sfruttare meglio il mercato interno dei servizi in costante evoluzione dovrebbe aiutare le imprese dell’Unione a creare posti di lavoro e ad espandersi al di là delle frontiere, ad offrire una più vasta gamma di servizi a prezzi migliori e a mantenere standard elevati per i consumatori e i lavoratori. A tal fine il programma dovrebbe contribuire a monitorare meglio gli sviluppi del mercato interno, nonché a individuare ed eliminare gli ostacoli discriminatori, ingiustificati o sproporzionati rimanenti, e dovrebbe garantire che il quadro normativo sia aperto a tutte le forme di innovazione, compresi i nuovi sviluppi e processi tecnologici, i modelli imprenditoriali innovativi nel settore dei servizi, i modelli di economia collaborativa e sociale, l’innovazione sociale e l’innovazione non tecnologica.

(10)

Per molti prodotti industriali gli ostacoli normativi nel mercato interno sono stati eliminati attraverso meccanismi di prevenzione, l’adozione di norme comuni e, qualora tali norme dell’Unione non esistano, grazie al principio del reciproco riconoscimento. Per i settori che non sono oggetto della legislazione dell’Unione, si applica il principio del reciproco riconoscimento con la conseguenza che le merci legalmente commercializzate in uno Stato membro godono del diritto di libera circolazione e possono essere vendute in un altro Stato membro. Qualora lo Stato membro interessato abbia motivo di opporsi alla commercializzazione delle merci, esso può imporre limitazioni a condizione che tale limitazione sia non discriminatoria, sia giustificata da legittimi obiettivi di interesse pubblico, come stabilito all’articolo 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) o sia riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea come motivo imperativo di interesse generale, e sia proporzionata all’obiettivo perseguito. L’inadeguata applicazione del principio del reciproco riconoscimento, che si traduce ad esempio nell’imposizione di limitazioni ingiustificate o sproporzionate, rende più difficile per le imprese accedere ai mercati di altri Stati membri. Nonostante l’elevato grado di integrazione del mercato nel settore delle merci, tale situazione determina una perdita di opportunità per l’insieme dell’economia. Si prevede che l’adozione del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) contribuisca a rafforzare i vantaggi economici in questo settore. Il programma dovrebbe pertanto mirare a migliorare l’applicazione del principio del riconoscimento reciproco nel settore delle merci, realizzando il suo pieno potenziale, e a ridurre il numero di merci illegali e non conformi che entrano nel mercato, attraverso una sensibilizzazione e una formazione mirate, il sostegno ai punti di contatto per i prodotti di cui al regolamento (UE) 2019/515 e una migliore cooperazione tra le autorità competenti ai fini del riconoscimento reciproco.

(11)

Vi sono nuove sfide in materia di regolamentazione e di applicazione relative al contesto in rapido mutamento della rivoluzione digitale, in particolare questioni quali la cibersicurezza, la protezione dei dati e la vita privata, l’Internet delle cose o l’intelligenza artificiale e le norme etiche correlate. Sono essenziali norme rigorose sulla sicurezza dei prodotti e chiarezza riguardo alla responsabilità per danni da prodotti difettosi per garantire che i cittadini dell’Unione, compresi i consumatori e le imprese, possano beneficiare di una protezione adeguata in caso di danni. Il programma dovrebbe pertanto contribuire al rapido adeguamento e a una migliore applicazione del regime dell’Unione riguardante la responsabilità per danno da prodotti difettosi, che punti a promuovere l’innovazione garantendo nel contempo la sicurezza e la protezione degli utenti.

(12)

L’immissione sul mercato di prodotti non conformi al diritto dell’Unione, compresi prodotti importati da paesi terzi, costituisce un rischio per i cittadini dell’Unione, compresi i consumatori nonché altri utenti finali. Gli operatori economici che vendono prodotti conformi alle norme con mezzi tradizionali o elettronici sono esposti alla concorrenza falsata di quelli che non rispettano le norme o perché non le conoscono, o intenzionalmente per garantirsi un vantaggio competitivo oppure come conseguenza della frammentazione della vigilanza del mercato in tutta l’Unione. Le autorità di vigilanza del mercato sono spesso sottofinanziate e vincolate delle frontiere nazionali, mentre gli imprenditori operano a livello dell’Unione o persino mondiale. In particolare, nel caso del commercio elettronico le autorità di vigilanza del mercato incontrano gravi difficoltà nel seguire le tracce dei prodotti non conformi importati da paesi terzi al fine di individuare gli operatori economici responsabili nell’ambito della propria giurisdizione.

Riscontrano inoltre grandi difficoltà nell’eseguire valutazioni del rischio e test di sicurezza a causa del mancato accesso fisico ai prodotti. Il programma dovrebbe pertanto mirare a rafforzare la conformità dei prodotti sensibilizzando in merito alle norme applicabili dell’Unione in materia di sicurezza dei prodotti, intensificando i controlli di conformità in linea con il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e promuovendo una maggiore collaborazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto. Il programma dovrebbe inoltre contribuire al consolidamento del quadro esistente per le attività di vigilanza del mercato, incoraggiare le azioni comuni delle autorità di vigilanza del mercato di Stati membri diversi, migliorare lo scambio di informazioni e promuovere la convergenza e una maggiore integrazione delle attività di vigilanza del mercato. A tal fine il programma dovrebbe in particolare garantire che le nuove prescrizioni introdotte dal regolamento (UE) 2019/1020 siano applicate rigorosamente, in modo da impedire la vendita di prodotti non conformi ai consumatori nonché agli utenti finali. Il programma dovrebbe pertanto rafforzare la capacità delle autorità di vigilanza del mercato in tutta l’Unione, contribuire a una maggiore omogeneità nell’applicazione delle norme tra gli Stati membri e consentire agli Stati membri di beneficiare in uguale misura del mercato interno in termini di crescita economica e sostenibilità.

(13)

Sebbene il programma non includa obiettivi e azioni a sostegno della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, è comunque opportuno tenere a mente che spesso i prodotti contraffatti non rispettano le prescrizioni stabilite nella legislazione dell’Unione in materia di sicurezza dei prodotti e protezione dei consumatori e presentano rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, in particolare quando tali prodotti sono acquistati online. Il programma dovrebbe pertanto accrescere le sinergie con altri programmi dell’Unione nel settore della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare con lo strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale istituito a norma del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo di gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario per le attrezzature di controllo doganale.

(14)

Per facilitare la conformità delle categorie di prodotti armonizzati aventi un rischio intrinseco più elevato, l’Unione ha predisposto un sistema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità che ne verifica la competenza, l’imparzialità e l’indipendenza. È essenziale che gli organismi di valutazione della conformità siano affidabili e competenti, giacché verificano se i prodotti rispettano le prescrizioni di sicurezza prima della loro immissione sul mercato. La principale sfida consiste ora nel garantire che il sistema di accreditamento continui a rappresentare lo stato dell’arte e che sia applicato con la medesima rigorosità in tutta l’Unione. Il programma dovrebbe pertanto sostenere misure intese a garantire che gli organismi di valutazione della conformità continuino a soddisfare requisiti normativi come l’imparzialità e l’indipendenza, segnatamente attraverso il ricorso all’accreditamento. In modo similare, il programma dovrebbe anche sostenere misure per rafforzare il sistema di accreditamento europeo, in particolare in nuovi settori strategici, sostenendo la Cooperazione europea per l’accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(15)

Poiché, con lo sviluppo del commercio online e dei servizi di viaggio, i mercati dei consumatori non conoscono confini, è importante assicurare che i consumatori residenti nell’Unione possano beneficiare dello stesso livello elevato di protezione quando beni e servizi sono importati da operatori economici con sede in paesi terzi, anche quando sono venduti online. Di conseguenza, ove necessario, il programma dovrebbe poter sostenere la cooperazione con gli organismi pertinenti situati in paesi terzi, ad esempio, per quanto concerne lo scambio di informazioni sui prodotti non conformi.

(16)

Le autorità pubbliche ricorrono agli appalti pubblici per garantire un uso ottimale dei fondi pubblici e per contribuire a rendere il mercato interno più innovativo, sostenibile, inclusivo e competitivo. In tale ambito rientra l’applicazione di criteri di valutazione che individuino non solo l’offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche l’offerta più vantaggiosa in termini di massimo valore pubblico al momento di aggiudicare gli appalti in base al «miglior rapporto qualità/prezzo». Ove ciò sia conforme al diritto dell’Unione applicabile, è opportuno tener conto degli aspetti relativi all’ambiente, al commercio equo e degli aspetti sociali e promuovere una divisione delle offerte in lotti per i grandi progetti di infrastrutture. Le direttive 2014/23/UE (10), 2014/24/UE (11) e 2014/25/UE (12) del Parlamento europeo e del Consiglio forniscono il quadro giuridico per l’integrazione e l’efficace funzionamento dei mercati degli appalti pubblici, che rappresentano il 14 % del prodotto interno lordo dell’Unione, a vantaggio delle autorità pubbliche, delle imprese e dei cittadini, compresi i consumatori. L’adeguata attuazione delle norme in materia di appalti pubblici è uno strumento fondamentale per rafforzare il mercato interno e rilanciare la crescita delle aziende dell’Unione e l’occupazione nell’Unione. Il programma dovrebbe pertanto sostenere misure volte a garantire una più ampia diffusione degli appalti pubblici strategici, la professionalizzazione degli acquirenti pubblici, facilitare e migliorare l’accesso ai mercati degli appalti per le PMI, in particolare attraverso servizi di consulenza e formazione, maggiore trasparenza, integrità e dati migliori, un incremento della trasformazione digitale degli appalti e la promozione degli appalti congiunti, rafforzando l’approccio di partenariato con gli Stati membri, il miglioramento della raccolta e dell’analisi dei dati, anche attraverso lo sviluppo di appositi strumenti informatici, così come il sostegno allo scambio di esperienze e di buone pratiche, il riferimento a norme europee e internazionali, la predisposizione di orientamenti, il perseguimento di accordi commerciali vantaggiosi, il rafforzamento della cooperazione tra le autorità nazionali e l’avvio di progetti pilota.

(17)

Al fine di conseguire gli obiettivi del programma e di agevolare la vita dei cittadini e delle imprese, occorre predisporre servizi pubblici di elevata qualità incentrati sull’utente, che siano sempre più digitalizzati e pienamente accessibili. È necessario inoltre intensificare gli sforzi a favore della pubblica amministrazione online, garantendo nel contempo un’adeguata protezione dei dati e della vita privata. Ciò implica che le amministrazioni pubbliche dovranno impegnarsi nella creazione congiunta, con i cittadini e le imprese, di tali servizi pubblici. Il continuo e costante aumento di attività transfrontaliere nel mercato interno richiede inoltre la disponibilità di informazioni aggiornate, accurate e di facile comprensione sui diritti delle imprese e dei cittadini. Questo significa che è opportuno fornire informazioni semplificate che spieghino le formalità amministrative. È altresì essenziale fornire una consulenza legale e contribuire a risolvere i problemi che si verificano a livello transnazionale. Inoltre è opportuno aiutare le autorità pubbliche nel loro impegno per conseguire tali obiettivi, ad esempio collegando le amministrazioni nazionali in modo semplice ed efficiente, nonché fornendo informazioni e agevolando gli scambi di informazioni che spiegano il funzionamento concreto del mercato interno. Gli attuali strumenti di governance del mercato interno svolgono già un ruolo importante a tal riguardo ed è opportuno migliorarne ulteriormente la qualità, visibilità, trasparenza e affidabilità. Il programma dovrebbe pertanto sostenere gli attuali strumenti di governance del mercato interno seguenti: il portale «La tua Europa», che dovrebbe diventare la struttura portante del futuro sportello digitale unico, «La tua Europa — Consulenza», SOLVIT, il sistema di informazione del mercato interno e il quadro di valutazione del mercato unico.

(18)

Il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo del quadro normativo dell’Unione in materia di diritto societario e di governance societaria, e di diritto contrattuale, al fine di rendere le imprese, in particolare le PMI, più efficienti e competitive, fornendo nel contempo una protezione agli attori interessati dalle operazioni societarie, e di rispondere alle nuove sfide strategiche. È inoltre opportuno garantire un’adeguata valutazione, attuazione ed applicazione dell’acquis pertinente, informare e assistere i portatori di interessi e promuovere lo scambio di informazioni nel settore. Il programma dovrebbe altresì sostenere le iniziative della Commissione a sostegno di un quadro giuridico chiaro e adattato in materia di economia dei dati e innovazione. Tali iniziative sono necessarie al fine di promuovere la certezza giuridica in relazione agli obblighi contrattuali ed extracontrattuali, in particolare per quanto riguarda la responsabilità, la sicurezza, l’etica e la riservatezza nel contesto delle tecnologie emergenti, quali l’Internet delle cose, l’intelligenza artificiale, la robotica e la stampa 3D. Il programma dovrebbe mirare a stimolare lo sviluppo di imprese basate sui dati poiché tali imprese saranno decisive per la performance dell’economia dell’Unione nella concorrenza mondiale.

(19)

Il programma dovrebbe inoltre promuovere la corretta e piena attuazione e applicazione, da parte degli Stati membri, del quadro giuridico dell’Unione in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché lo sviluppo di future politiche volte ad affrontare le nuove sfide in tali settori. Dovrebbe altresì sostenere le pertinenti attività delle organizzazioni internazionali di interesse europeo, quali il Comitato di esperti per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del Consiglio d’Europa.

(20)

L’obiettivo dell’attuazione e dello sviluppo del mercato interno nel settore dei servizi finanziari, della stabilità finanziaria e dell’Unione dei mercati dei capitali, compresa la finanza sostenibile, dipende fortemente dalle misure strategiche basate su riscontri empirici adottate dall’Unione. È opportuno che la Commissione svolga un ruolo attivo nel raggiungimento di tale obiettivo, monitorando costantemente i mercati finanziari e la stabilità finanziaria, valutando l’attuazione della legislazione dell’Unione da parte degli Stati membri, verificando se la legislazione esistente sia idonea allo scopo e, laddove emergano nuovi rischi, individuando settori di intervento, con un continuo coinvolgimento dei portatori di interesse durante l’intero ciclo programmatico. Tali attività si basano sull’elaborazione di analisi, studi, materiali destinati alla formazione, indagini, valutazioni della conformità, altre valutazioni e statistiche di elevata qualità e sono supportate da sistemi informatici e strumenti di comunicazione.

(21)

Il TFUE comprende un sistema di norme volto a garantire che nel mercato interno la concorrenza non sia falsata. Il programma dovrebbe contribuire alla politica dell’Unione in materia di concorrenza, compreso il miglioramento e il potenziamento della cooperazione con le reti, così come con le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali, nonché la sensibilizzazione di un gruppo più ampio di portatori di interesse per comunicare e spiegare i diritti, i benefici e gli obblighi della politica di concorrenza dell’Unione. Il programma dovrebbe inoltre contribuire a migliorare l’analisi e la valutazione dell’evoluzione del mercato, anche mediante il ricorso alle indagini settoriali e ad altri strumenti di indagine di mercato nonché attraverso una condivisione sistematica di informazioni e migliori pratiche in seno alla rete europea della concorrenza. Ciò dovrebbe contribuire a una concorrenza leale e a condizioni di parità, anche a livello mondiale, nonché consentire alle imprese, specialmente alle PMI, e ai consumatori di sfruttare i vantaggi del mercato interno.

(22)

In particolare, il programma deve affrontare le radicali implicazioni, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno, derivanti dalla transizione verde e digitale in corso dell’economia e del contesto imprenditoriale, in particolare grazie alla crescita esponenziale nella quantità e nell’uso dei dati, tenendo conto del crescente ricorso all’intelligenza artificiale, ai big data, agli algoritmi e ad ulteriori competenze e strumenti informatici da parte delle imprese. È inoltre essenziale che il programma sostenga le reti e supporti una cooperazione più ampia e profonda con gli Stati membri, le loro autorità e i loro organi giurisdizionali, poiché una concorrenza non falsata e il funzionamento del mercato interno dipendono fortemente da tali soggetti. Dato il particolare ruolo della politica di concorrenza nel prevenire danni al mercato interno derivanti da comportamenti anticoncorrenziali al di là delle frontiere dell’Unione, il programma dovrebbe inoltre sostenere, ove opportuno, la cooperazione con le autorità di paesi terzi. Infine, un incremento delle attività di sensibilizzazione è necessario per consentire a più cittadini e imprese di cogliere tutti i vantaggi di una concorrenza leale nel mercato interno. Ciò dovrebbe sostenere gli sforzi volti a dimostrare meglio ai cittadini europei i benefici della politica di concorrenza dell’Unione, anche attraverso il dialogo con i rappresentanti dei gruppi della società civile e i pertinenti portatori di interessi. Si prevede che sia necessaria una certa flessibilità nell’attuazione della parte del programma relativa alla concorrenza per rispondere all’evoluzione delle esigenze che sono particolarmente soggette a sviluppi dinamici e rapidi delle condizioni di concorrenza nel mercato interno, i cui ritmi ed entità sono difficili da stimare. Tali sviluppi sono relativi in particolare alla digitalizzazione, all’intelligenza artificiale, agli algoritmi, ai big data, alla cibersicurezza e all’informatica forense.

(23)

È di primaria importanza rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell’Unione, assicurando nel contempo un’effettiva parità di condizioni e un mercato interno aperto e competitivo. Le PMI sono il motore dell’economia dell’Unione. Esse rappresentano il 99,8 % di tutte le imprese nell’Unione, assicurano i due terzi dei posti di lavoro e contribuiscono notevolmente alla creazione di nuovi posti di lavoro di qualità in tutti i settori a livello regionale e locale e, pertanto, alla costruzione della coesione sociale. Le PMI sono fondamentali per modernizzare l’industria e la trasformazione verde e digitale dell’economia come anche per conseguire la neutralità climatica. Il programma dovrebbe pertanto sostenere i loro sforzi per migliorare l’efficienza sotto il profilo delle risorse e per sviluppare prodotti e servizi ecocompatibili di elevata qualità. In tal modo il programma dovrebbe contribuire altresì al miglioramento della competitività delle PMI sul mercato mondiale.

(24)

Le PMI affrontano sfide comuni che non interessano le grandi imprese nella stessa misura. Tali sfide comuni comprendono l’ottenimento di finanziamenti, l’assunzione di lavoratori qualificati, la riduzione degli oneri amministrativi, l’adozione di soluzioni creative e innovative, anche attraverso gli appalti pubblici, e l’accesso ai mercati e alle catene del valore mondiali per sviluppare le rispettive attività di internazionalizzazione. Il programma dovrebbe affrontare tali fallimenti del mercato in modo proporzionale, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato interno. Il programma dovrebbe inoltre tenere conto delle particolari esigenze delle tipologie specifiche di PMI, come le microimprese, le PMI operanti nel settore dei servizi, le PMI dedite ad attività artigianali nonché le PMI costituite da lavoratori autonomi, membri delle libere professioni e imprese dell’economia sociale. Le imprese dell’economia sociale nell’Unione comprendono diverse tipologie di imprese ed entità che rientrano nell’economia sociale, quali cooperative, mutue, associazioni senza scopo di lucro, fondazioni, imprese sociali e altri tipi di imprese. Poiché si concentrano principalmente sulla creazione di valore condiviso e di un impatto sociale per le persone piuttosto che sulla realizzazione di profitti, sono in grado di fungere da motore per l’innovazione sociale, una governance trasparente e la solidarietà, reinvestendo la maggior parte dei loro utili o avanzi di gestione nei loro obiettivi. Occorre inoltre prestare attenzione alle particolari esigenze dei potenziali nuovi imprenditori, come i giovani imprenditori e le imprenditrici, gli anziani e le persone con disabilità.

(25)

Il programma dovrebbe tenere conto delle PMI, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (13). Nell’applicazione del presente regolamento, per quanto concerne le PMI, la Commissione dovrebbe consultare tutti i pertinenti portatori di interessi, tra cui le organizzazioni pubbliche e private che rappresentano le PMI e le organizzazioni di promozione degli scambi degli Stati membri.

(26)

Il programma dovrebbe sostenere e promuovere una cultura dell’innovazione, sviluppando ecosistemi industriali capaci di favorire la crescita delle start-up e delle PMI, in particolare tutte le PMI in grado di affrontare le sfide della transizione verde e digitale e di un contesto sempre più competitivo e in rapida evoluzione. Il programma dovrebbe cercare di sostenere il processo di adozione delle innovazioni promuovendo nuovi modelli imprenditoriali collaborativi, la creazione di reti e la condivisione di conoscenze e risorse, anche attraverso partenariati europei di cluster e organizzazioni di reti di imprese.

(27)

Al momento di creare programmi di lavoro per fornire sostegno alle PMI, è opportuno tenere conto delle disposizioni strategiche della strategia per le PMI e dello «Small Business Act» nonché del contesto in cui operano le PMI, descritto nella valutazione delle prestazioni delle PMI. Si dovrebbe altresì prestare attenzione alla rete di rappresentanti per le PMI.

(28)

Molti dei problemi di competitività dell’Unione riguardano le difficoltà di accesso ai finanziamenti riscontrate dalle PMI. Tali difficoltà derivano dal fatto che le PMI faticano a dimostrare il loro merito creditizio e non dispongono di risorse sufficienti per fornire sicurezze ai prestatori (ossia garanzie) o non hanno consapevolezza dei meccanismi per sostenere le loro attività che già esistono a livello dell’Unione, nazionale o locale. Ulteriori sfide di finanziamento derivano dalla necessità delle PMI di restare competitive impegnandosi tra l’altro in attività di adozioni dell’innovazione, digitalizzazione e internazionalizzazione, nonché nello sviluppo delle competenze e nella riqualificazione del personale. L’accesso limitato ai finanziamenti produce un effetto negativo sulla creazione, sulla crescita e sul tasso di sopravvivenza di tali imprese, come pure sulla disponibilità dei nuovi imprenditori a rilevare imprese economicamente sostenibili nel contesto di una successione aziendale.

(29)

La mancanza di competenze ostacola fortemente la crescita delle imprese nell’Unione. Per promuovere l’imprenditorialità nell’Unione e sostenere la crescita delle PMI nonché la loro transizione digitale e verde, il programma dovrebbe promuovere e facilitare l’accesso alle competenze e ai programmi di tutoraggio per le PMI, e in particolare lo sviluppo di competenze tecnologiche, imprenditoriali e manageriali. A tal fine, la Commissione dovrebbe coordinarsi con le iniziative intraprese a titolo di altri programmi dell’Unione, nazionali e regionali al fine di aumentare le sinergie ed evitare duplicazioni.

(30)

Al fine di superare i fallimenti del mercato e di garantire che le PMI, comprese le start-up e le scale-up, continuino a svolgere il loro ruolo fondamentale per la competitività dell’economia dell’Unione, le PMI hanno bisogno di un sostegno supplementare sotto forma di strumenti di debito e di capitale nell’ambito d’intervento relativo alle PMI del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). Lo strumento di garanzia dei prestiti, istituito dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento e del Consiglio (15), ha un comprovato valore aggiunto e dovrebbe apportare un contributo positivo ad almeno 500 000 PMI. Si potrebbe prestare maggiore attenzione a incrementare la sensibilizzazione dei potenziali beneficiari in merito alla disponibilità del programma InvestEU per le PMI.

(31)

Le azioni nell’ambito del programma dovrebbero tentare di conseguire gli obiettivi non solo attraverso sovvenzioni, ma anche agevolando l’accesso agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio istituiti nell’ambito d’intervento relativo alle PMI del Fondo InvestEU e dovrebbero rafforzare le sinergie con altri programmi dell’Unione. È opportuno che tutte le azioni abbiano un chiaro valore aggiunto dell’Unione.

(32)

Il programma dovrebbe sostenere le PMI in modo efficace in tutto il loro ciclo di vita, fornendo un’assistenza che vada dall’aiuto prestato alle PMI nella ricerca di partner per progetti comuni, alla commercializzazione e all’accesso al mercato, allo sviluppo delle capacità e alla promozione della cooperazione nel quadro di cluster e organizzazioni di reti di imprese. Dovrebbe inoltre sostenere la transizione verde e digitale delle PMI e basarsi sulle conoscenze e competenze uniche sviluppate riguardo alle PMI come pure sulla lunga esperienza maturata nella collaborazione con i portatori di interessi dell’Unione, nazionali e regionali. Tale sostegno dovrebbe basarsi sull’esperienza della rete Enterprise Europe (EEN) quale sportello unico per migliorare la competitività delle PMI e sviluppare la loro attività nel mercato interno e oltre. La rete EEN continua a fornire servizi a titolo di altri programmi dell’Unione, segnatamente il programma Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) utilizzando le risorse finanziarie di tali programmi. La rete EEN dovrebbe altresì agevolare una maggiore partecipazione delle PMI allo sviluppo di iniziative strategiche nell’ambito del mercato interno, tra cui appalti pubblici e processi di normazione. La rete EEN dovrebbe migliorare la cooperazione con i poli europei dell’innovazione digitale a norma del programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e dal polo di consulenza InvestEU. Inoltre, il sistema di tutoraggio Erasmus per giovani imprenditori, che ha registrato risultati positivi, dovrebbe restare lo strumento che consente ai nuovi imprenditori, o aspiranti tali, di acquisire esperienza imprenditoriale e manageriale mediante l’abbinamento a, e l’apprendimento da, un imprenditore esperto di un altro paese, rafforzando così i loro talenti imprenditoriali. Il programma dovrebbe estendere la propria copertura geografica per offrire in tal modo maggiori possibilità di abbinamento agli imprenditori in complementarità con altre iniziative dell’Unione, se pertinente.

(33)

Si dovrebbero compiere ulteriori sforzi per ridurre gli oneri amministrativi e rendere più accessibili le iniziative del programma, riducendo i costi per le PMI derivanti dalla complessità delle procedure di domanda e dei requisiti di partecipazione. In tale contesto, la rete EEN dovrebbe costituire il principale punto informativo per le PMI interessate ad avere accesso ai fondi dell’Unione, fungendo da sportello unico e fornendo loro orientamenti su misura. È importante tenere come base l’esperienza maturata con le attuali misure a sostegno delle PMI, allo stesso tempo rimanendo aperti ad adattarle alla luce dell’evoluzione delle condizioni per le PMI nel mercato interno, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione e gli oneri normativi.

(34)

Poiché offrono contesti resilienti e favorevoli alle imprese, i cluster sono uno strumento strategico a sostegno della competitività e dell’espansione delle PMI. Possono agevolare la transizione verde e digitale dell’industria, compresi i servizi, e rafforzare lo sviluppo economico delle regioni generando crescita e occupazione. È importante che le iniziative per la collaborazione tra cluster raggiungano una massa critica poiché questo accelererà la crescita delle PMI. Collegando ecosistemi industriali specializzati, i cluster offrono nuove opportunità commerciali alle PMI e le integrano meglio nelle catene del valore strategiche dell’Unione e mondiali. È opportuno prevedere un sostegno per lo sviluppo di strategie di partenariato transnazionali e interregionali e l’attuazione di attività comuni sostenute dalla piattaforma europea per la collaborazione tra cluster e dal suo centro di eccellenza europeo per la gestione efficiente delle risorse. Si dovrebbe altresì aiutare le PMI a collaborare con le PMI di paesi terzi. I partenariati sostenibili dovrebbero essere incoraggiati fornendo la prosecuzione dei finanziamenti, purché vengano raggiunti i target intermedi in termini di performance e partecipazione. Il sostegno diretto alle PMI dovrebbe essere convogliato attraverso organizzazioni di cluster per la promozione della diffusione di tecnologie avanzate, nuovi modelli imprenditoriali, soluzioni a basse emissioni di carbonio ed efficienti sotto il profilo delle risorse, la creatività e la progettazione, il miglioramento del livello delle competenze, la capacità di attrarre talenti, l’accelerazione dell’imprenditorialità e l’internazionalizzazione. Per agevolare la trasformazione industriale e l’attuazione di strategie di specializzazione intelligente è opportuno coinvolgere altri operatori specializzati che forniscono un sostegno alle PMI a tale sostegno diretto alle PMI. Il programma dovrebbe pertanto contribuire ai poli di innovazione dell’Unione, in particolare con i poli di innovazione digitale, nonché con gli investimenti effettuati nell’ambito della politica di coesione e di Orizzonte Europa e instaurare collegamenti con essi. Potrebbero essere esplorate anche sinergie con il programma Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) XXXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

(35)

Il programma dovrebbe contribuire a rafforzare le relazioni tra le imprese, in particolare le PMI, e le università, i centri di ricerca e le altre istituzioni connesse alla creazione e alla diffusione della conoscenza. Tale relazione potrebbe contribuire a migliorare le capacità delle imprese di affrontare le sfide strategiche sollevate dal nuovo contesto internazionale.

(36)

In ragione delle loro dimensioni ridotte, le PMI si trovano ad affrontare ostacoli specifici alla crescita. È particolarmente difficile per esse crescere e ampliare la portata di alcune delle loro attività d’impresa. Sulla base del successo dello strumento per le PMI e dei progetti dell’Unione relativi ai cluster per le nuove catene del valore industriale nel quadro di Orizzonte 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), nonché degli insegnamenti tratti e delle esperienze maturate grazie a essi, il programma dovrebbe fornire un sostegno per l’espansione delle attività delle PMI in tutte le fasi cruciali del loro sviluppo, compreso il sostegno all’internazionalizzazione, l’adozione delle attività di innovazione e commercializzazione. Tale sostegno dovrebbe integrare il sostegno fornito dal Consiglio europeo per l’innovazione nel quadro di Orizzonte Europa, che si dedicherà principalmente all’innovazione pionieristica e dirompente, e quindi alle PMI innovative, mirando in particolare le innovazioni creatrici di mercati, sostenendo nel contempo tutti i tipi di innovazione, anche incrementale.

(37)

La creatività e tutte le forme di innovazione, compresa l’innovazione finalizzata a una maggiore efficienza energetica e delle risorse, sono fondamentali per la competitività delle catene del valore industriale dell’Unione. Costituiscono dei catalizzatori di modernizzazione del settore imprenditoriale e dell’industria e contribuiscono a una crescita sostenibile, inclusiva e intelligente. Le PMI hanno tuttavia accumulato ritardo in questo ambito. Il programma dovrebbe pertanto sostenere azioni, reti e partenariati mirati a favore dell’innovazione basata sulla creatività al fine di permettere alle PMI di gestire la transizione digitale e industriale in tutti gli ecosistemi e le catene del valore industriale.

(38)

Le norme europee svolgono un ruolo importante nel mercato interno. Sono di vitale interesse per la competitività delle imprese, in particolare delle PMI. Le norme europee costituiscono inoltre uno strumento essenziale a sostegno della legislazione e delle politiche dell’Unione in una serie di settori chiave che mirano a promuovere la transizione verde e digitale, ad esempio l’energia, i cambiamenti climatici e la protezione dell’ambiente, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’uso sostenibile e il riciclaggio delle risorse, l’innovazione, la sicurezza dei prodotti, la protezione dei consumatori, la sicurezza dei lavoratori, le condizioni di lavoro e l’invecchiamento della popolazione, e così contribuiscono quindi in modo positivo alla società nel suo complesso. Al fine di ottimizzarne il contributo, l’esperienza ha dimostrato che è necessario migliorare la rapidità e la tempestività dell’elaborazione delle norme e che occorre compiere maggiori sforzi per coinvolgere meglio tutti i pertinenti portatori di interessi, comprese quelli che rappresentano i consumatori.

(39)

Le attività europee di normazione sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e attuate tramite un partenariato pubblico-privato consolidato che è fondamentale per il conseguimento degli obiettivi stabiliti da tale regolamento nonché quelli contemplati dalle politiche generali e settoriali dell’Unione in materia di normazione.

(40)

Un quadro di informativa finanziaria e non finanziaria comune ben funzionante è essenziale per il mercato interno, per l’efficace funzionamento dei mercati finanziari e per la realizzazione di un mercato integrato dei servizi finanziari nel contesto dell’Unione bancaria e dell’Unione dei mercati dei capitali.

(41)

In conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), i principi internazionali d’informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards – IFRS) adottati dall’International Accounting Standards Board (Organismo internazionale di normalizzazione contabile) e le relative interpretazioni del Comitato per l’interpretazione degli IFRS devono essere incorporati nel diritto dell’Unione affinché siano applicati dalle società i cui titoli sono quotati in un mercato regolamentato dell’Unione soltanto a condizione che gli IFRS rispettino le prescrizioni enunciate in tale regolamento, compreso il requisito secondo cui i conti devono fornire una «rappresentazione veritiera e corretta», stabilito dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e contribuire all’interesse pubblico europeo. Tali principi contabili internazionali devono essere elaborati in modo trasparente e soggetto a responsabilità democratica. Gli IFRS rivestono pertanto un ruolo fondamentale nel funzionamento del mercato interno e l’Unione è quindi direttamente interessata a garantire che il processo attraverso cui gli IFRS sono elaborati e approvati produca principi coerenti con i requisiti del quadro giuridico del mercato interno. È dunque importante definire nel programma un idoneo assetto di finanziamento della Fondazione IFRS.

(42)

In considerazione del ruolo svolto dal gruppo consultivo europeo sull’informativa finanziaria (European Financial Reporting Advisory Group — EFRAG) nel valutare se gli IFRS soddisfino i requisiti del diritto e della politica dell’Unione, stabiliti nel regolamento (CE) n. 1606/2002, è inoltre necessario che l’Unione garantisca che il finanziamento dell’EFRAG sia stabile e che quindi contribuisca al suo finanziamento mediante il programma. È opportuno che il lavoro tecnico dell’EFRAG sia incentrato sulla fornitura alla Commissione della consulenza tecnica relativa all’omologazione degli IFRS così come su adeguate modalità di partecipazione a livello dell’Unione allo sviluppo di tali IFRS, e assicuri che si tenga debito conto degli interessi dell’Unione nel processo di definizione dei principi internazionali. Tali interessi dovrebbero comprendere la nozione di «prudenza», il mantenimento del requisito della «rappresentazione veritiera e corretta» di cui alla direttiva 2013/34/UE e dell’interesse pubblico europeo quale stabilito nel regolamento (CE) n. 1606/2002, tenendo conto dell’impatto degli IFRS sulla stabilità finanziaria e sull’economia. Nel quadro dell’EFRAG è stato inoltre istituito il laboratorio europeo sulla comunicazione societaria al fine di promuovere l’innovazione e l’elaborazione di migliori pratiche in materia di informativa societaria. Esso fornisce una sede in cui le società e gli investitori potranno condividere le migliori pratiche in materia, segnatamente per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e relative alla sostenibilità. Sulla base di questo lavoro, l’EFRAG dovrebbe inoltre contribuire allo sviluppo di norme di informativa non finanziaria.

(43)

In materia di revisione legale dei conti, il Consiglio di supervisione per la tutela dell’interesse pubblico (Public Interest Oversight Board — PIOB) è stato istituito nel 2005 dal Monitoring Group, un organismo internazionale incaricato di monitorare la riforma della governance della Federazione internazionale degli esperti contabili (International Federation of Accountants — IFAC). Il ruolo del PIOB consiste nella vigilanza del processo di adozione dei principi di revisione internazionali (International Standards on Auditing — ISA) e di altre attività di interesse pubblico svolte dall’IFAC. A norma dell’articolo 26 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23), è possibile adottare gli ISA affinché siano applicati nell’Unione, purché, in particolare, siano stati elaborati conformemente a una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza. In considerazione dell’introduzione degli ISA nell’Unione e del ruolo chiave del PIOB nell’assicurare che soddisfino i requisiti stabiliti nella direttiva 2006/43/CE, è quindi importante istituire nel programma un idoneo assetto di finanziamento per il PIOB.

(44)

L’Unione contribuisce ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, a rafforzarne il ruolo e a porli al centro del mercato interno, sostenendo e integrando le politiche degli Stati membri nell’ottica di assicurare che i cittadini, in quanto consumatori, possano beneficiare appieno del mercato interno e, nel contempo, che la loro sicurezza e i loro interessi giuridici ed economici siano adeguatamente tutelati tramite azioni concrete. È inoltre necessario che l’Unione garantisca che la legislazione in materia di sicurezza dei consumatori e dei prodotti sia applicata nella pratica in modo equo e appropriato e che le imprese godano di parità di condizioni e che così la concorrenza nel mercato interno sia leale. È inoltre necessario rafforzare il ruolo dei consumatori nonché incoraggiarli e assisterli nell’effettuare scelte sostenibili e informate, per contribuire così a un’economia circolare sostenibile ed efficiente sotto il profilo dell’energia e delle risorse.

(45)

Il programma dovrebbe mirare a sensibilizzare i consumatori, le imprese, i rappresentanti della società civile e le autorità sulla legislazione dell’Unione in materia di consumatori e sicurezza. Dovrebbe anche rafforzare il ruolo dei consumatori e delle loro organizzazioni rappresentative a livello nazionale e di Unione. A tal fine dovrebbe, in particolare, sostenere l’Ufficio europeo delle Unioni di Consumatori (Bureau Européen des Unions de Consommateurs — BEUC), l’organizzazione non governativa affermata e riconosciuta che rappresenta gli interessi dei consumatori in relazione a tutte le pertinenti politiche dell’Unione, che ha consentito a tale organizzazione di creare maggiori sinergie per rafforzare la difesa dei consumatori. In particolare, dovrebbe fare ciò sostenendo l’Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione (ANEC), che rappresenta l’interesse dei consumatori in relazione a questioni di normazione. In questo contesto è opportuno prestare particolare attenzione alle nuove esigenze del mercato per quanto riguarda la promozione del consumo sostenibile concentrandosi in particolare sulle azioni volte a contrastare le pratiche di obsolescenza programmata ingannevoli e altre pratiche ingannevoli, come le false dichiarazioni ambientali, informando meglio i consumatori in merito alla durabilità e alla riparabilità dei prodotti. Si dovrebbe prestare particolare attenzione anche alla prevenzione delle vulnerabilità, nonché alle sfide poste dalla digitalizzazione dell’economia, in relazione, ad esempio, ai prodotti connessi, all’Internet delle cose, all’intelligenza artificiale e all’uso di algoritmi e allo sviluppo di nuovi modelli imprenditoriali e di consumo. Il programma dovrebbe sostenere azioni per l’elaborazione di informazioni pertinenti sui mercati, compresa la pubblicazione dei quadri di valutazione dei consumatori dell’Unione.

(46)

È opportuno che il programma sostenga le competenti autorità nazionali, anche quelle responsabili dei controlli sulla sicurezza dei prodotti, che cooperano segnatamente attraverso il sistema di allerta rapida dell’Unione per i prodotti pericolosi. Dovrebbero inoltre essere sostenute l’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24) e del regolamento (CE) n. 765/2008 per quanto riguarda la protezione dei consumatori e la sicurezza dei prodotti, nonché la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e la cooperazione internazionale tra le pertinenti autorità dei paesi terzi e quelle nell’Unione. Il programma dovrebbe inoltre mirare a garantire l’accesso di tutti i consumatori e gli operatori commerciali a una risoluzione extragiudiziale delle controversie e a una risoluzione delle controversie online di qualità così come alle informazioni sulla procedura per prendere parte ad azioni di ricorso.

(47)

Il programma dovrebbe inoltre sostenere la rete dei centri europei dei consumatori, che aiuta i consumatori a beneficiare dei loro diritti di consumatori dell’Unione quando acquistano beni e servizi a livello transfrontaliero nel mercato interno e nello Spazio economico europeo, sia online sia in viaggio. La rete, che vanta 29 centri e che è stata finanziata congiuntamente dai programmi dell’Unione sulla protezione dei consumatori da più di 15 anni, ha dimostrato il suo valore aggiunto rispetto al rafforzamento della fiducia dei consumatori e degli operatori commerciali nel mercato interno. La rete gestisce oltre 120 000 richieste l’anno da parte dei consumatori e raggiunge milioni di cittadini attraverso le sue attività di informazione sulla stampa e online. Si tratta di una delle più apprezzate reti di assistenza dei cittadini dell’Unione e la maggior parte dei centri è dotata di un punto di contatto che fornisce consulenza su aspetti della legislazione sul mercato interno, come la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25). Le valutazioni hanno sottolineato l’importanza del fatto che i centri continuino le loro attività. La rete dei centri europei dei consumatori può anche costituire un’importante fonte di informazione riguardo alle sfide e ai problemi che i consumatori affrontano a livello locale e che sono pertinenti per l’elaborazione delle politiche dell’Unione e per la protezione degli interessi dei consumatori. Vi sono inoltre piani per lo sviluppo di intese di reciprocità tra la rete e organismi analoghi nei paesi terzi.

(48)

Le direttive 98/6/CE (26), 2005/29/CE (27), 2011/83/UE (28), (UE) 2019/2161 (29) e (UE) 2020/1828 (30) del Parlamento europeo e del Consiglio sono state adottate al fine di garantire, tra l’altro, la parità di trattamento dei consumatori in tutto il mercato interno riguardo a casi transfrontalieri, come la vendita di prodotti non conformi nel settore automobilistico, differenze di qualità dei prodotti o i problemi incontrati dai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardi prolungati. Esse mirano inoltre a migliorare le capacità di applicazione degli Stati membri, rafforzare la sicurezza dei prodotti e aumentare la cooperazione internazionale e le nuove possibilità di ricorso, in particolare attraverso azioni rappresentative avviate da soggetti qualificati. Nel maggio 2017 la Commissione ha svolto un vaglio di adeguatezza del diritto dell’Unione in materia di consumatori e di marketing che ha evidenziato la necessità di applicare meglio le norme e di agevolare le possibilità di ricorso per i consumatori danneggiati da violazioni della legislazione in materia di protezione dei consumatori. Alla luce del vaglio di adeguatezza, il sostegno alla piena attuazione di tali direttive e azioni, e la promozione della loro applicazione transfrontaliera, dovrebbero pertanto costituire una priorità.

(49)

Il funzionamento dei mercati finanziari incide in modo particolare sui cittadini e questi ultimi dovrebbero pertanto essere ulteriormente informati sui relativi benefici, rischi e diritti. I mercati finanziari sono un elemento chiave del mercato interno ed esigono un solido quadro di regolamentazione e vigilanza, che garantisca non solo la stabilità finanziaria e un’economia sostenibile, ma anche un elevato livello di protezione dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari, tra cui investitori al dettaglio, risparmiatori, titolari di polizze assicurative, sottoscrittori e beneficiari di fondi pensione, singoli azionisti, debitori e PMI. Il programma dovrebbe contribuire a migliorare la capacità dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari di partecipare all’elaborazione delle politiche, anche attraverso la produzione e diffusione di informazioni chiare, esaurienti e di agevole consultazione sui prodotti offerti sui mercati finanziari.

(50)

Il programma dovrebbe pertanto continuare a sostenere le attività specifiche oggetto del programma di sviluppo delle capacità per il periodo 2017-2020 volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nell’elaborazione delle politiche dell’Unione, secondo quanto stabilito nel regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio (31), che ha prorogato il progetto pilota e l’azione preparatoria del periodo 2012-2017. Tale sostegno è necessario per garantire che i responsabili politici siano consapevoli delle opinioni di portatori di interessi diversi dagli operatori del settore finanziario e per garantire una migliore rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari. Il programma dovrebbe sviluppare costantemente la sua metodologia e le migliori pratiche relative alle modalità per incrementare il coinvolgimento dei consumatori e degli utenti finali dei servizi finanziari al fine di identificare le questioni pertinenti per all’elaborazione delle politiche dell’Unione come pure per salvaguardare gli interessi dei consumatori nel settore dei servizi finanziari. Ciò dovrebbe migliorare le politiche in materia di servizi finanziari, segnatamente quelle che mirano a una migliore comprensione da parte del pubblico delle questioni in gioco nella regolamentazione finanziaria e a una migliore alfabetizzazione finanziaria.

(51)

Nel quadro del progetto pilota e dell’azione preparatoria del periodo 2012-2017 la Commissione ha concesso sovvenzioni a due organizzazioni a seguito di un invito annuale a presentare proposte. Le due organizzazioni sono Finance Watch, costituita con sovvenzioni dell’Unione nel 2011 come associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, e Better Finance, che è il risultato di successive ristrutturazioni e della modifica della denominazione di preesistenti federazioni a livello europeo di investitori e azionisti a partire dal 2009. Il programma di sviluppo delle capacità istituito a norma del regolamento (UE) 2017/826 individua come unici beneficiari tali due organizzazioni. Occorre pertanto continuare a cofinanziare tali organizzazioni nel quadro del programma. Tale finanziamento sarebbe tuttavia soggetto a una scrupolosa analisi dell’efficacia e dell’impatto raggiunto verso la realizzazione degli obiettivi perseguiti. A tale riguardo, se emergeranno altri potenziali beneficiari che hanno tra i propri obiettivi e attività principali la rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti finali a livello dell’Unione e che, grazie ai membri che vi aderiscono, garantiscano una vasta copertura geografica e un’ampia gamma di interessi, anch’essi dovrebbero essere invitati a presentare proposte.

(52)

Un elevato livello di protezione della salute nel settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi è necessario per proteggere i consumatori nonché per consentire al mercato interno di funzionare in modo efficiente. Una filiera alimentare sicura e sostenibile è un presupposto indispensabile per il funzionamento della società e del mercato interno. È della massima importanza prevenire le crisi sanitarie transfrontaliere e le emergenze alimentari in quanto perturbano il funzionamento del mercato interno, limitando la circolazione delle persone e delle merci e danneggiando la produzione e i consumi. Il programma dovrebbe pertanto sostenere azioni concrete, quali l’introduzione di misure di emergenza in caso di situazioni di crisi che incidono sulla salute degli animali e delle piante.

(53)

L’obiettivo generale del diritto dell’Unione nel settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi consiste nel salvaguardare un livello elevato di salute delle persone, degli animali e delle piante lungo l’intera filiera alimentare, nel sostenere il miglioramento del benessere degli animali, nel contribuire a conseguire un livello elevato di protezione e di informazione dei consumatori e di protezione dell’ambiente, anche per la conservazione della biodiversità e tenendo conto delle situazioni causate dai potenziali effetti dei cambiamenti climatici negli Stati membri, migliorando nel contempo la sostenibilità della produzione di alimenti e mangimi e contribuendo alla sicurezza alimentare e a prezzi abbordabili, riducendo gli sprechi alimentari, elevando gli standard qualitativi dei prodotti in tutta l’Unione e rafforzando la competitività dell’industria alimentare e dei mangimi dell’Unione e la creazione di posti di lavoro, fra l’altro stimolando la ricerca e l’innovazione.

(54)

Considerata la natura specifica delle azioni relative a un elevato livello di protezione della salute delle persone, degli animali e delle piante, occorre che il presente regolamento preveda particolari criteri di ammissibilità per l’erogazione di sovvenzioni e il ricorso agli appalti pubblici. In particolare, a titolo di eccezione al principio di non retroattività del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) («regolamento finanziario»), è opportuno che i costi connessi alle misure di emergenza, data la loro natura urgente e imprevedibile, siano ammissibili, compresi i costi sostenuti per la sospetta insorgenza di una malattia o la sospetta presenza di un organismo nocivo, purché l’insorgenza o presenza sia successivamente confermata e notificata alla Commissione. Gli impegni di bilancio corrispondenti e il rimborso delle spese ammissibili dovrebbero essere decisi dalla Commissione previa firma degli impegni giuridici e valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri. I costi dovrebbero essere ammissibili anche per le misure di sorveglianza, prevenzione e protezione adottate qualora uno stato sanitario dell’Unione sia minacciato direttamente dall’insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo, di uno Stato membro o dei paesi e territori d’oltremare, di determinate malattie animali e zoonosi, nonché per le misure di protezione adottate, o altre attività pertinenti svolte a sostegno della situazione fitosanitaria dell’Unione.

(55)

In considerazione della crescente globalizzazione del settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi, i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri costituiscono uno strumento essenziale per verificare e controllare che i requisiti pertinenti dell’Unione siano attuati, rispettati e applicati, anche riguardo alle importazioni. L’efficacia e l’efficienza dei sistemi di controllo ufficiali sono indispensabili per mantenere un elevato livello di sicurezza in tutta la filiera alimentare nonché la fiducia dei consumatori, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell’ambiente e di benessere degli animali. È opportuno che l’Unione renda disponibile un sostegno finanziario a favore di tali misure di controllo. Dovrebbe essere previsto in particolare un contributo finanziario per i laboratori di riferimento dell’Unione europea al fine di aiutarli a sostenere i costi derivanti dall’attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione e tale contributo può essere messo a disposizione dei laboratori di riferimento nazionali per la salute delle piante e degli animali che, a norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (33), devono beneficiare di risorse finanziarie adeguate fornite dagli Stati membri, a condizione che si possa dimostrare chiaramente che le azioni realizzate rappresentano un valore aggiunto dell’Unione e che siano disponibili a titolo del programma finanziamenti sufficienti per sostenere tali azioni. Poiché l’efficacia dei controlli ufficiali dipende anche dal fatto che le autorità di controllo dispongano di personale adeguatamente formato, con un’adeguata conoscenza del diritto dell’Unione, quest’ultima dovrebbe altresì essere in grado di contribuire alla loro formazione, nonché ai pertinenti programmi di scambio organizzati dalle autorità competenti.

(56)

La resistenza antimicrobica rappresenta un problema sanitario in crescita nell’Unione e nel mondo. Dovrebbe pertanto essere possibile cofinanziare misure a sostegno della lotta alla resistenza antimicrobica nell’ambito del programma.

(57)

Per un processo decisionale basato su elementi concreti sono essenziali statistiche europee di elevata qualità sviluppate, prodotte e diffuse nel quadro del programma a norma del regolamento (CE) n. 223/2009. Le statistiche europee dovrebbero essere disponibili tempestivamente e dovrebbero contribuire all’attuazione delle politiche dell’Unione di cui al TFUE, segnatamente per quanto riguarda una governance economica rafforzata e integrata, la coesione sociale, economica e territoriale, lo sviluppo sostenibile, la politica agricola, la dimensione sociale dell’Europa e la globalizzazione.

(58)

Le statistiche europee sono indispensabili per il processo decisionale dell’Unione nonché per la misurazione della performance e dell’impatto delle iniziative dell’Unione. È quindi importante garantire una fornitura e uno sviluppo costanti di statistiche europee adottando un approccio a livello dell’Unione e superando la prospettiva del mercato interno, al fine di considerare tutte le attività e i settori di intervento dell’Unione, compresa la necessità di consentire alle imprese e ai cittadini di prendere decisioni informate.

(59)

Dato il suo carattere orizzontale, il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009 è soggetto a requisiti specifici, in particolare a quelli stabiliti in tale regolamento, per quanto riguarda il rispetto dei principi statistici, nonché il funzionamento del sistema statistico europeo e la sua governance, compresi il ruolo e i compiti attribuiti al comitato del sistema statistico europeo e alla Commissione (Eurostat), la definizione e l’attuazione della programmazione delle attività statistiche.

(60)

La parte del progetto di programma relativa al quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee è stata sottoposta all’esame preventivo del comitato del sistema statistico europeo in conformità del regolamento (CE) n. 223/2009.

(61)

L’Unione e gli Stati membri sono impegnati ad essere in prima linea nell’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Contribuendo alla realizzazione dell’Agenda 2030, l’Unione e gli Stati membri promuoveranno un’Europa più forte, sostenibile, inclusiva, sicura e prospera. Il programma dovrebbe contribuire all’attuazione dell’Agenda 2030, tra l’altro bilanciando le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile, esprimendo a tal fine un impegno chiaro e visibile per l’integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

(62)

Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma intende contribuire all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e riesame. In tale contesto, il programma dovrebbe sostenere attività che rispettano le norme climatiche e ambientali e le priorità dell’Unione, e non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del consiglio (34).

(63)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (35).

(64)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (36) prevede la cooperazione, nei settori oggetto del programma, tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi dell’Associazione europea di libero scambio che partecipano allo Spazio economico europeo (SEE), dall’altra. È opportuno prevedere disposizioni per aprire il programma alla partecipazione di paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati, paesi interessati dalla politica europea di vicinato e altri paesi terzi. Nel settore delle statistiche europee è inoltre opportuno che il programma sia aperto alla Svizzera in conformità dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico (37).

(65)

I paesi terzi che sono membri del SEE possono partecipare ai programmi dell’Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell’accordo sullo Spazio economico europeo, che prevede l’attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(66)

Al programma si applica il regolamento finanziario. Esso stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

(67)

Le azioni attuate nell’ambito dei programmi e delle linee di bilancio precedenti si sono dimostrate adeguate e dovrebbero essere mantenute. Le nuove azioni introdotte nell’ambito del programma mirano in particolare a rafforzare il buon funzionamento del mercato interno. Al fine di conseguire una maggiore semplicità e flessibilità nell’esecuzione del programma e, in tal modo, realizzarne al meglio gli obiettivi, è opportuno definire le azioni solo in termini di categorie generiche e globali. È inoltre opportuno aggiungere al programma elenchi di attività indicative riguardanti obiettivi specifici in materia di competitività, di protezione dei consumatori o di attività specifiche derivanti dagli obblighi normativi, come attività specifiche nei settori della normazione, della vigilanza del mercato, delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi, nonché in quello delle statistiche europee.

(68)

Occorre precisare alcune categorie di soggetti ammissibili ai finanziamenti nonché i soggetti che dovrebbero essere ammessi ai finanziamenti senza invito a presentare proposte.

(69)

In considerazione della crescente interconnettività e digitalizzazione dell’economia globale, il programma dovrebbe inoltre continuare a offrire la possibilità di coinvolgere esperti esterni, quali funzionari di paesi terzi, rappresentanti di organizzazioni internazionali o operatori economici di determinati settori.

(70)

È necessario indicare criteri specifici relativi alle norme sul cofinanziamento e ai costi ammissibili. Poiché, per alcuni degli obiettivi specifici, potrebbe essere necessario finanziare pienamente i costi ammissibili, dovrebbe essere possibile derogare all’articolo 190 del regolamento finanziario.

(71)

A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un’azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Nonostante in tali casi i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione in principio non siano ammissibili, ciò dovrebbe essere possibile in via del tutto eccezionale tenuto conto del ritardo dell’entrata in vigore del presente programma e al fine di evitare interruzioni del sostegno dell’Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione. Pertanto, qualora sia necessario onde garantire la continuità e durante un periodo limitato all’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, i costi relativi a un’azione già avviata dovrebbero essere ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione. Per gli stessi motivi e alle stesse condizioni e in deroga all’articolo 193, paragrafo 4, del regolamento finanziario, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione dovrebbero essere ammissibili nel caso di sovvenzioni di funzionamento.

(72)

In linea con l’impegno della Commissione, delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010, dal titolo «Revisione del bilancio dell’Unione europea», e al fine di semplificare e rendere coerenti i programmi di finanziamento, è opportuno condividere le risorse con altri strumenti di finanziamento dell’Unione se le azioni previste nell’ambito del programma perseguono obiettivi comuni a vari strumenti di finanziamento, escludendo tuttavia il doppio finanziamento.

(73)

Il programma dovrebbe contribuire al sostegno generale inteso ad affrontare le esigenze specifiche delle regioni ultraperiferiche e la loro integrazione nel mercato interno, secondo quanto recentemente riconfermato nella comunicazione della Commissione «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE».

(74)

Il programma dovrebbe promuovere le sinergie, evitando nel contempo duplicazioni con altri programmi e azioni correlati dell’Unione. Le azioni nell’ambito del programma dovrebbero essere complementari a quelle dei programmi Dogana e Fiscalis istituiti, rispettivamente, dal regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio (38) e da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Fiscalis» per la cooperazione nel settore fiscale, anch’essi volti a sostenere e migliorare il funzionamento del mercato interno.

(75)

Il programma dovrebbe promuovere le sinergie, le complementarità e l’addizionalità per quanto riguarda il sostegno alle PMI e all’imprenditorialità nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione. L’ambito d’intervento relativo alle PMI del Fondo InvestEU garantirà inoltre un sostegno mediante strumenti di debito e di capitale per migliorare l’accesso ai finanziamenti e la disponibilità degli stessi per le PMI. Il programma dovrebbe altresì ricercare sinergie con il programma spaziale istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (39) per incoraggiare le PMI a beneficiare delle innovazioni pionieristiche e di altre soluzioni sviluppate nell’ambito di tale programma.

(76)

Il programma dovrebbe promuovere le sinergie con Orizzonte Europa, che mira a promuovere la ricerca e l’innovazione. Tali sinergie dovrebbero riguardare in particolare la complementarità con le azioni del futuro Consiglio europeo per l’innovazione riguardanti le imprese innovative, nonché il sostegno dei servizi per le PMI, in particolare attraverso la rete EEN.

(77)

Il programma dovrebbe promuovere le sinergie e le complementarità con il programma Europa digitale, che mira a promuovere la digitalizzazione dell’economia dell’Unione e del settore pubblico, rafforzando nel contempo la cibersicurezza.

(78)

Il programma dovrebbe inoltre ricercare sinergie anche con il programma Giustizia, istituito dal regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio (40), che mira a sostenere l’ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia per l’efficacia dei sistemi giudiziari nazionali, un fattore abilitante fondamentale per la creazione un’economia dell’Unione equa ed efficace sotto il profilo dei costi.

(79)

Il programma dovrebbe promuovere le sinergie con il programma Erasmus+, con il programma Corpo europeo di solidarietà, istituito dal regolamento (UE) XXXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio (41), e con il Fondo sociale europeo Plus, istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nei settori del lavoro e della mobilità dei giovani, essenziali per il buon funzionamento del mercato interno.

(80)

Infine, azioni quali ad esempio le misure nei settori veterinario e fitosanitario in caso di crisi connesse alla salute animale o delle piante potrebbero essere integrate dagli interventi basati sul mercato previsti nella programmazione della politica agricola comune dell’Unione.

(81)

Le azioni attuate a titolo del programma dovrebbero presentare un chiaro valore aggiunto dell’Unione e servire per ovviare a fallimenti del mercato, o a situazioni di investimento non ottimali, procedendo in modo proporzionato, senza duplicare o soppiantare gli investimenti privati.

(82)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (42). È opportuno fare ricorso alla procedura consultiva per l’adozione dei programmi di lavoro che attuano azioni volte a contribuire al rafforzamento del ruolo dei consumatori. È opportuno far ricorso alla procedura d’esame rispettivamente per l’adozione di atti di esecuzione relativi alle azioni volte a contribuire alla competitività delle PMI e per l’adozione di atti di esecuzione relativi ai programmi di lavoro che attuano le azioni volte a contribuire a un elevato livello di salute delle persone, degli animali e delle piante, e per stabilire tassi di cofinanziamento inferiori, ove necessario, per le azioni relative a misure di emergenza nei settori veterinario e fitosanitario e per i programmi veterinari e fitosanitari nazionali annuali e pluriennali, come pure per l’adozione di atti di esecuzione relativi ai programmi di lavoro che attuano le azioni volte a contribuire alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

(83)

Laddove possano essere realizzate sinergie tra obiettivi specifici del programma, si potrebbero attuare le necessarie disposizioni in un programma di lavoro congiunto.

(84)

È opportuno scegliere le forme di finanziamento dell’Unione e i metodi di esecuzione del programma in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, del valore aggiunto dell’Unione, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, finanziamenti a tasso fisso e costi unitari, nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(85)

Per garantire la regolare sorveglianza e rendicontazione sui progressi realizzati e sull’efficacia ed efficienza del programma, è opportuno predisporre sin dall’inizio un quadro adeguato per sorvegliare le azioni e i risultati del programma. La sorveglianza e la rendicontazione dovrebbero basarsi su indicatori che misurino gli effetti delle azioni del programma rispetto a valori di riferimento predefiniti.

(86)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (43), è opportuno che il presente programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno. La Commissione dovrebbe redigere una relazione di valutazione intermedia sul conseguimento degli obiettivi delle azioni sostenute nell’ambito del programma, sui risultati e sugli impatti, sull’efficienza dell’uso delle risorse e sul suo valore aggiunto dell’Unione, nonché una relazione di valutazione finale sull’impatto a lungo termine, sui risultati e sulla sostenibilità delle azioni nonché sulle sinergie con altri programmi.

(87)

Per la sorveglianza del sostegno alle PMI, il programma dovrebbe utilizzare indicatori di performance misurabili. In funzione delle informazioni disponibili e se del caso, tali indicatori dovrebbero misurare i risultati e l’impatto conseguiti dal programma rispetto gli obiettivi specifici e su gruppi di destinatari specifici (ad esempio donne, giovani e anziani). In particolare nella sorveglianza è importante misurare il sostegno fornito alla transizione verde e digitale, all’internazionalizzazione e all’innovazione. Inoltre la sorveglianza dovrebbe tener conto di indicatori contestuali che non misurano la performance del programma, ma forniscono una panoramica del contesto in cui operano le PMI.

(88)

Un elenco non esaustivo delle malattie animali e delle zoonosi che possono beneficiare di finanziamenti nell’ambito delle misure di emergenza o dei programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza dovrebbe essere istituito sulla base delle malattie animali figuranti nel regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (44), nel regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (45), nella direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (46) e nel regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (47).

(89)

Al fine di tener conto delle situazioni determinate dalle malattie animali con un’incidenza significativa sull’allevamento o sul commercio di bestiame, dello sviluppo di zoonosi che possono rappresentare una minaccia per la salute umana o dei recenti progressi in campo scientifico ed epidemiologico, nonché delle malattie animali che possono rappresentare una nuova minaccia per l’Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell’elenco delle malattie animali e delle zoonosi. Al fine di tenere conto dei futuri sviluppi riguardanti i soggetti che possono beneficiare di una sovvenzione nell’ambito del programma in relazione alla rappresentanza degli interessi dei consumatori a livello dell’Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell’elenco di tali soggetti. Al fine di garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma in vista del conseguimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica, se necessario, dell’elenco degli indicatori utilizzati per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici, nonché all’integrazione del presente regolamento con l’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. È opportuno consultare anche i portatori di interessi e le associazioni dei consumatori. Al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(90)

A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio (48) le persone fisiche e le entità stabilite nei paesi o territori d’oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso.

(91)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (49) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (50), (Euratom, CE) n. 2185/96 (51) e (UE) 2017/1939 (52) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’OLAF ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (53). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(92)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, premi, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

(93)

Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (54) disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri. Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (55) disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza del garante europeo della protezione dei dati. Gli scambi o la trasmissione di informazioni da parte delle autorità competenti devono essere conformi alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679, e tutti gli scambi o la trasmissione di informazioni da parte della Commissione devono essere conformi alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2018/1725.

(94)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 stabilisce le norme per produrre statistiche conformemente al principio del segreto statistico e prevede che gli istituti nazionali di statistica, le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottino tutte le misure necessarie per garantire l’allineamento dei principi e degli orientamenti per quanto riguarda la protezione fisica e logica dei dati riservati.

(95)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un programma volto a migliorare il funzionamento del mercato interno, la competitività e la sostenibilità delle imprese, segnatamente le PMI, e la protezione dei consumatori, per il settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi, e volto a definire il quadro di programmazione e finanziamento utilizzato per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee per il periodo 2021-2027, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura transfrontaliera delle questioni trattate, ma, a motivo delle maggiori potenzialità dell’azione dell’Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(96)

Il programma dovrebbe inoltre garantire una maggiore visibilità e coerenza delle azioni dell’Unione in materia di mercato interno, competitività e sostenibilità delle imprese, segnatamente le PMI, e di statistiche europee a favore dei cittadini dell’Unione, delle imprese e delle amministrazioni europee.

(97)

Poiché le disposizioni modificative degli atti giuridici esauriscono i loro effetti al momento della loro entrata in vigore e le modifiche da esse introdotte in altri atti giuridici diventano parte integrante di tali atti giuridici in tale stesso momento, l’abrogazione del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (56) non ha alcun effetto sulle modifiche già introdotte dalle sue disposizioni modificative in altri atti giuridici, in particolare nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (57) e nella direttiva 2008/90/CE del Consiglio (58) per quanto riguarda l’istituzione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, che rimane in vigore nonostante l’abrogazione del regolamento (UE) n. 652/2014.

(98)

Al fine di garantire la continuità del sostegno tra i programmi 2014-2020 in materia di competitività e sostenibilità delle imprese, segnatamente delle PMI, protezione dei consumatori, dei clienti e degli utenti finali dei servizi finanziari, elaborazione delle politiche nel settore dei servizi finanziari, nel settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e nel settore delle statistiche europee, istituiti dai regolamenti (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (59), (UE) 2017/826, (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (60), dai regolamenti (UE) n. 652/2014, (UE) n. 99/2013, e il presente programma, in particolare per quanto concerne il proseguimento delle misure pluriennali e la valutazione dei successi dei programmi precedenti, e per consentirne l’attuazione sin dall’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi, con effetto retroattivo, dal 1o gennaio 2021. È opportuno che dal 1o gennaio 2028 gli stanziamenti relativi all’assistenza tecnica e amministrativa coprano, se necessario, le spese connesse alla gestione delle azioni non completate entro la fine del presente programma.

(99)

A causa del ritardo nell’entrata in vigore del presente regolamento, non è possibile rispettare i termini per l’adozione dei programmi di lavoro nel settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e per la presentazione da parte degli Stati membri dei loro programmi veterinari e fitosanitari per il 2021 e il 2022, e non è possibile rispettare i termini per l’approvazione di tali programmi da parte della Commissione. Al fine di garantire la corretta attuazione delle azioni nel settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi nel 2021 e nel 2022, tali termini non dovrebbero applicarsi per gli anni 2021 e 2022.

(100)

È pertanto opportuno abrogare, con effetto dal 1o gennaio 2021, i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un programma volto a migliorare il funzionamento del mercato interno, la competitività e la sostenibilità delle imprese, segnatamente le microimprese e le piccole e medie imprese, e la protezione dei consumatori, per la gestione delle spese nel settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi, e volto a definire il quadro di programmazione e finanziamento utilizzato per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 (programma per il mercato interno) («programma») per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. La durata del programma è allineata alla durata del quadro finanziario pluriennale.

Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del programma e le azioni ammissibili ai fini dell’attuazione di tali obiettivi, il bilancio per il periodo dal 2021 al 2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti, nonché il sistema di governance del programma.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«operazione di finanziamento misto»: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, compresa una contemplata da meccanismi o piattaforme di finanziamento misto come definiti all’articolo 2, punto 6, del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

2)

«statistiche europee»: le statistiche sviluppate, prodotte e diffuse conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009;

3)

«soggetto giuridico»: una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell’Unione, del diritto nazionale, o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e capacità di agire in nome proprio, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un’entità non avente personalità giuridica di cui all’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

4)

«microimprese, piccole e medie imprese» o «PMI»: le microimprese e le piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE;

5)

«cluster e organizzazioni di reti di imprese»: strutture o gruppi organizzati di parti indipendenti sotto forma di organizzazioni che sostengono il miglioramento della collaborazione, della creazione di reti e dell’apprendimento di gruppi di imprese che sono concepiti per fornire o convogliare servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese, in particolare per le PMI, al fine di stimolare, tra l’altro, le attività di innovazione e internazionalizzazione, anche promuovendo la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

a)

migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare proteggere e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, soprattutto le PMI, applicando il diritto dell’Unione, agevolando l’accesso ai mercati, stabilendo norme e promuovendo la salute delle persone, degli animali e delle piante e il benessere degli animali — nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e assicurando un elevato livello di protezione dei consumatori — nonché promuovere la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e le agenzie decentrate dell’Unione;

b)

elaborare, produrre e diffondere statistiche europee di elevata qualità, comparabili, tempestive e attendibili che sostengano la concezione, la sorveglianza e la valutazione di tutte le politiche dell’Unione e aiutino i cittadini, i decisori politici, le autorità, le imprese, il mondo accademico e i media a prendere decisioni informate e a partecipare attivamente al processo democratico.

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)

rendere il mercato interno più efficace, anche alla luce della trasformazione digitale:

i)

agevolando la prevenzione e l’eliminazione degli ostacoli discriminatori, ingiustificati o sproporzionati e sostenendo lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione del diritto dell’Unione nei settori del mercato interno di beni e servizi — anche migliorando l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento — delle norme sugli appalti pubblici, del diritto societario e del diritto contrattuale ed extracontrattuale, delle norme antiriciclaggio, delle norme della libera circolazione dei capitali, dei servizi finanziari e della concorrenza, compreso sviluppando strumenti di governance incentrati sull’utente;

ii)

sostenendo un’efficace vigilanza del mercato in tutta l’Unione per garantire che soltanto i prodotti sicuri e conformi che offrono un livello elevato di protezione dei consumatori e degli altri utenti finali siano messi a disposizione sul mercato dell’Unione, anche quando la vendita è avvenuta online, nonché per raggiungere una maggiore omogeneità delle autorità di vigilanza del mercato in tutta l’Unione, e per aumentarne le capacità;

b)

rafforzare la competitività e la sostenibilità delle PMI e conseguire addizionalità a livello dell’Unione attraverso misure volte a:

i)

fornire varie forme di sostegno alle PMI, nonché ai cluster e a organizzazioni di reti di imprese, anche nel settore turistico, promuovendo in tal modo la crescita, l’espansione e la creazione di PMI;

ii)

facilitare l’accesso ai mercati attraverso l’internazionalizzazione delle PMI;

iii)

promuovere l’imprenditorialità e l’acquisizione di capacità imprenditoriali;

iv)

promuovere un contesto imprenditoriale favorevole alle PMI, sostenere la trasformazione digitale delle PMI e incoraggiare nuove opportunità commerciali per le PMI, incluse le imprese dell’economia sociale e quelle con modelli imprenditoriali innovativi;

v)

sostenere la competitività degli ecosistemi e dei settori industriali, nonché lo sviluppo di catene del valore industriale;

vi)

promuovere la modernizzazione dell’industria, contribuendo a un’economia verde, digitale e resiliente;

c)

garantire l’efficace funzionamento del mercato interno attraverso processi di normazione volti a:

i)

rendere possibile il finanziamento della normazione europea e la partecipazione di tutti i pertinenti portatori di interessi alla definizione di norme europee;

ii)

sostenere lo sviluppo di norme internazionali di elevata qualità sull’informativa finanziaria e non finanziaria e sulla revisione contabile, agevolare la loro integrazione nel diritto dell’Unione, e promuovere l’innovazione e l’elaborazione di migliori pratiche in materia di informativa societaria;

d)

promuovere gli interessi dei consumatori e assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e di sicurezza dei prodotti:

i)

riguardo ai consumatori:

avviando azioni educative e assistendo i consumatori, le imprese e i rappresentanti della società civile nonché rafforzandone il ruolo, in particolare per quanto riguarda i diritti dei consumatori a norma del diritto dell’Unione;

assicurando un elevato livello di protezione dei consumatori, di sostenibilità dei consumi e di sicurezza dei prodotti, in particolare per i consumatori più vulnerabili, al fine di migliorare l’equità, la trasparenza e la fiducia nel mercato interno;

assicurando che gli interessi dei consumatori nel mondo digitale siano presi in debita considerazione;

sostenendo le competenti autorità di contrasto e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, nonché le azioni che rafforzano la cooperazione tra le autorità competenti, con particolare attenzione alle questioni poste dalle tecnologie esistenti ed emergenti;

contribuendo a migliorare la qualità e la disponibilità delle norme in tutta l’Unione; contrastando in modo efficace le pratiche commerciali sleali;

assicurando che tutti i consumatori abbiano accesso a meccanismi di ricorso efficaci e dispongano di informazioni adeguate sui mercati e sui diritti dei consumatori e promuovendo il consumo sostenibile, in particolare attraverso una maggiore sensibilizzazione in merito alle caratteristiche specifiche e all’impatto ambientale di beni e servizi;

ii)

riguardo ai consumatori e agli altri utenti finali di servizi finanziari:

rafforzando la partecipazione dei consumatori, di altri utenti finali di servizi finanziari e dei rappresentanti della società civile all’elaborazione delle politiche riguardanti i servizi finanziari;

promuovendo una migliore comprensione del settore finanziario e delle diverse categorie di prodotti finanziari commercializzati;

salvaguardando la protezione degli interessi dei consumatori nel settore dei servizi finanziari al dettaglio;

e)

contribuire a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli animali e delle piante nel settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi, tra l’altro attraverso la prevenzione, l’individuazione e l’eradicazione delle malattie animali e degli organismi nocivi per le piante, anche mediante misure di emergenza adottate in caso di situazioni di crisi su vasta scala ed eventi imprevedibili che incidono sulla salute animale o delle piante sostenendo il miglioramento del benessere degli animali, la lotta alla resistenza antimicrobica e lo sviluppo della sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti, nonché stimolando lo scambio delle migliori pratiche tra i portatori di interessi in questi settori;

f)

sviluppare, produrre, diffondere e comunicare statistiche europee di elevata qualità in linea con i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 in modo tempestivo, imparziale ed efficace sotto il profilo dei costi, mediante un sistema statistico europeo rafforzato di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 223/2009, e partenariati rafforzati all’interno del sistema statistico europeo nonché con tutte le pertinenti parti esterne, utilizzando fonti multiple di dati, metodi avanzati di analisi dei dati, sistemi intelligenti e tecnologie digitali e fornendo una disaggregazione a livello nazionale e, se possibile, regionale.

Articolo 4

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 4 208 041 000 EUR a prezzi correnti.

2.   Nei limiti dell’importo di cui al paragrafo 1, i seguenti importi indicativi sono assegnati ai seguenti obiettivi:

a)

451 569 500 EUR per l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i);

b)

105 461 000 EUR per l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii);

c)

1 000 000 000 EUR per l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

d)

220 510 500 EUR per l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

e)

198 500 000 EUR per l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d);

f)

1 680 000 000 EUR per l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e);

g)

552 000 000 EUR per l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f).

3.   È possibile utilizzare l’importo di cui al paragrafo 1 per finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, l’uso di reti informatiche per il trattamento e lo scambio di informazioni, così come l’utilizzo e lo sviluppo di strumenti informatici istituzionali. Al fine di garantire la massima disponibilità del programma per il finanziamento di azioni che rientrano negli obiettivi del programma, i costi totali del sostegno amministrativo e tecnico non superano il 5 % del valore della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1.

4.   Gli impegni di bilancio la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

5.   In deroga all’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la Commissione assume l’impegno di bilancio relativo alla sovvenzione concessa per le misure di emergenza nei settori veterinario e fitosanitario nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, previa valutazione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri.

6.   Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membro interessato, al programma alle condizioni di cui all’articolo 26 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta e al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltuea e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti («regolamento recante le disposizioni comuni per il periodo 2021-2027»). La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

7.   Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite in conformità del paragrafo 6 del presente articolo, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite al Fondo dal quale erano state trasferite inizialmente, su richiesta dello Stato membro, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 26 del regolamento recante le disposizioni comuni per il periodo 2021-2027.

Articolo 5

Paesi terzi associati al programma

Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi terzi seguenti:

a)

i membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo;

b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

d)

altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell’Unione, purché tale accordo:

i)

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione;

ii)

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e i rispettivi costi amministrativi;

iii)

non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell’Unione;

iv)

garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al primo comma, lettera d), punto ii), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.

3.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695.

CAPO II

SOVVENZIONI

Articolo 7

Sovvenzioni

Le sovvenzioni nell’ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Articolo 8

Azioni ammissibili

1.   Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

2.   In particolare sono ammissibili al finanziamento le seguenti azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 3:

a)

creazione di condizioni adeguate a rafforzare il ruolo di tutti gli operatori del mercato interno, tra cui le imprese, i cittadini, i consumatori, i rappresentanti della società civile e le autorità pubbliche, attraverso uno scambio di informazioni trasparente e campagne di sensibilizzazione, in particolare con riguardo alle norme dell’Unione applicabili e ai diritti delle imprese, dei cittadini e dei consumatori, nonché attraverso lo scambio e la diffusione di buone pratiche, competenze, conoscenze e soluzioni innovative, comprese le azioni attuate per mezzo della rete SOLVIT e della rete dei centri europei dei consumatori;

b)

predisposizione di meccanismi che consentano ai cittadini, ai consumatori, agli utenti finali, e ai rappresentanti della società civile, comprese le parti sociali, e ai rappresentanti delle imprese dell’Unione, in particolare delle PMI, di contribuire al dibattito politico, all’elaborazione di politiche e al processo decisionale, in special modo fornendo sostegno alle attività delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale e dell’Unione;

c)

sviluppo delle capacità, agevolazione e coordinamento di azioni comuni tra gli Stati membri, tra le autorità competenti degli Stati membri nonché tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, le agenzie decentrate dell’Unione e le autorità dei paesi terzi, comprese le azioni comuni intese a rafforzare la sicurezza dei prodotti;

d)

sostegno all’efficace applicazione e modernizzazione del quadro giuridico dell’Unione e al suo rapido adattamento al fine di far sì che l’Unione possa misurarsi efficacemente con la concorrenza mondiale, nonché sostegno agli sforzi per risolvere le questioni poste dalla digitalizzazione, anche mediante:

i)

la raccolta e l’analisi di dati;

ii)

ricerche sul funzionamento del mercato interno, studi, valutazioni e raccomandazioni programmatiche;

iii)

l’organizzazione di attività di dimostrazione e progetti pilota;

iv)

attività di comunicazione;

v)

lo sviluppo di specifici strumenti informatici volti a garantire il funzionamento trasparente ed efficace del mercato interno e a contrastare e prevenire pratiche fraudolente su internet.

3.   Sono ammissibili al finanziamento le azioni che costituiscono attività di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2019/1020 e intese ad attuare gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento, in particolare ai fini seguenti:

a)

coordinamento e cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato e altre autorità pertinenti degli Stati membri, in particolare mediante la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti;

b)

sostegno allo sviluppo di azioni e prove comuni nell’ambito della conformità, anche per quanto riguarda i prodotti connessi e i prodotti venduti online;

c)

sostegno alle strategie di vigilanza del mercato, all’acquisizione di conoscenze e di intelligence, alle capacità e gli impianti di prova, alle revisioni tra pari, ai programmi di formazione, all’assistenza tecnica e allo sviluppo di capacità per le autorità di vigilanza del mercato.

4.   Le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), sono ammissibili al finanziamento, in particolare ai fini seguenti:

a)

fornitura di varie forme di sostegno per le PMI, ad esempio servizi di informazione, tutoraggio, formazione, istruzione, mobilità, cooperazione transfrontaliera o consulenza;

b)

agevolazione, in coordinamento con gli Stati membri, dell’accesso delle PMI e dei cluster e delle organizzazioni di reti di imprese ai mercati, all’interno e al di fuori dell’Unione, sostenendoli nel corso del loro ciclo di vita nell’affrontare le sfide globali in ambito ambientale, economico e sociale e l’internazionalizzazione delle imprese, e rafforzando la leadership industriale e imprenditoriale dell’Unione nelle catene globali del valore;

c)

sostegno alla rete Enterprise Europe (EEN) allo scopo di fornire alle PMI dell’Unione servizi integrati di supporto alle imprese, anche ai fini della ricerca di partner commerciali e di finanziamenti, in special modo dai programmi InvestEU, Orizzonte Europa e Europa Digitale, e per agevolarle nell’adottare innovazioni, nell’internazionalizzazione e nella transizione verde e digitale, nonché sostegno alle PMI affinché accedano a competenze sul piano digitale, ambientale, climatico, energetico e dell’efficienza delle risorse per rendere loro più semplice valutare le opportunità esistenti nel mercato interno e in paesi terzi, evitando allo stesso tempo la duplicazione di attività con uno stretto coordinamento con gli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà, e tenendo presente la necessità che l’EEN sia utilizzato per fornire servizi a nome di altri programmi dell’Unione, ad esempio servizi di consulenza o di sviluppo di capacità, che saranno finanziati da tali altri programmi dell’Unione;

d)

eliminazione degli ostacoli di mercato e degli oneri amministrativi e creazione di un contesto favorevole alle imprese per consentire alle PMI di trarre beneficio dal mercato interno;

e)

agevolazione dello sviluppo e della crescita delle imprese, anche attraverso la promozione delle competenze tecniche, digitali e imprenditoriali, della gestione sostenibile delle imprese e dello sviluppo di prodotti e processi al fine di promuovere la trasformazione verde e digitale in tutti gli ecosistemi industriali e in tutte le catene del valore dei settori manifatturiero e dei servizi;

f)

sostegno alla competitività e alla sostenibilità delle imprese e di interi settori dell’economia, nonché sostegno all’adozione di creatività e di tutte le forme di innovazione da parte delle PMI, al potenziamento della responsabilità sociale delle imprese, all’adozione di nuovi modelli imprenditoriali e alla collaborazione lungo la catena di valore attraverso il collegamento strategico di ecosistemi e cluster, compresa l’iniziativa per la collaborazione tra cluster;

g)

promozione di un contesto favorevole all’imprenditorialità e di una cultura imprenditoriale, anche attraverso sistemi di tutoraggio e di mobilità per migliorare know-how, competenze, capacità tecnologica e gestione d’impresa, nonché fornendo sostegno alle start-up, alla sostenibilità delle imprese e alle scale-up in particolari progetti, sulla base di opportunità orientate al mercato, prestando speciale attenzione alle esigenze specifiche di nuovi potenziali imprenditori così come dei membri di gruppi sottorappresentati.

5.   Sono ammissibili al finanziamento le azioni che costituiscono attività previste agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) n. 1025/2012 e intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente regolamento.

6.   Sono ammissibili al finanziamento le azioni che sostengono attività che mirano a elaborare, applicare, valutare e monitorare le norme internazionali nel settore dell’informativa finanziaria e non finanziaria e della revisione contabile e a controllare i relativi processi di definizione delle norme e intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii).

7.   In particolare sono ammissibili al finanziamento le seguenti azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i):

a)

miglioramento della consapevolezza, dell’alfabetizzazione digitale e dell’istruzione lungo tutto l’arco della vita dei consumatori in relazione ai loro diritti, anche con riguardo alle questioni poste dallo sviluppo tecnologico e dalla digitalizzazione, in particolare rispondendo alle particolari esigenze dei consumatori vulnerabili;

b)

facilitazione dell’accesso dei consumatori e degli operatori commerciali a una risoluzione extragiudiziale delle controversie e a una risoluzione delle controversie online di qualità, così come alle informazioni sulle possibilità per ottenere un risarcimento;

c)

sostegno a un’applicazione più rigorosa della legislazione in materia di protezione dei consumatori da parte delle autorità competenti, anche in situazioni nelle quali gli operatori commerciali sono stabiliti in paesi terzi, in particolare attraverso una cooperazione efficiente e azioni comuni;

d)

promozione di un consumo sostenibile, in particolare sensibilizzando il consumatore in merito alla prestazione ambientale dei prodotti, ad esempio riguardo alla durabilità e alle caratteristiche di progettazione ecocompatibile, nonché promozione dell’applicazione dei diritti dei consumatori e delle possibilità di ricorso in relazione a pratiche ingannevoli.

8.   Sono ammissibili al finanziamento le azioni indicate nell’allegato I, intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

9.   Sono ammissibili al finanziamento le azioni indicate nell’allegato II, intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f).

Articolo 9

Soggetti ammissibili

1.   Oltre ai criteri di ammissibilità stabiliti all’articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2.   Ferme restando le condizioni di ammissibilità di cui ai paragrafi da 3 a 7, i seguenti soggetti sono ammissibili nell’ambito del programma:

a)

i soggetti giuridici stabiliti in:

i)

uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso; oppure

ii)

un paese terzo associato al programma conformemente all’articolo 5;

b)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali;

c)

in via eccezionale, i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, a condizione che la partecipazione di tali soggetti giuridici all’azione persegua gli obiettivi del programma e che le attività al di fuori dell’Unione contribuiscano a garantire l’efficacia degli interventi effettuati nei territori degli Stati membri ai quali si applicano i trattati.

3.   I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma possono partecipare alle azioni seguenti:

a)

azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

b)

azioni a sostegno della protezione dei consumatori intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i).

I soggetti che partecipano alle azioni di cui al primo comma, non possono beneficiare dei contributi finanziari dell’Unione, salvo qualora la loro partecipazione sia indispensabile per il programma, in particolare in termini di miglioramento della competitività e accesso ai mercati da parte delle imprese dell’Unione o in termini di protezione dei consumatori residenti nell’Unione. Tale eccezione non è applicabile agli organismi a scopo di lucro.

4.   Per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente regolamento sono ammessi i soggetti di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

5.   A seguito di una procedura trasparente, ciascuno Stato membro e ciascun paese terzo membro del SEE designa un’entità come ammissibile a svolgere azioni che sostengono la protezione dei consumatori mediante l’attuazione dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), e riguardanti la rete dei centri europei dei consumatori. Tale entità può essere:

a)

un organismo senza scopo di lucro;

b)

un organismo pubblico.

6.   I paesi terzi sono ammessi per le seguenti azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e):

a)

misure di protezione adottate qualora lo stato sanitario dell’Unione sia minacciato direttamente dall’insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo o di uno Stato membro, di una delle malattie animali e zoonosi elencate nell’allegato III o di organismi nocivi per le piante elencati nel programma di lavoro di cui all’articolo 16;

b)

misure di protezione o altre attività pertinenti, adottate a sostegno della situazione fitosanitaria dell’Unione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 al fine modificare l’allegato III, ove risulti necessario per tener conto dell’insorgenza di nuove malattie animali e zoonosi non contemplate dagli atti giuridici dell’Unione di cui a tale allegato.

Salvo in caso di malattie animali o organismi nocivi per le piante con un’incidenza sostanziale sull’Unione, i paesi non associati al programma dovrebbero finanziare la propria partecipazione alle azioni di cui al primo comma.

7.   Per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), sono ammessi i soggetti giuridici seguenti:

a)

istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009;

b)

per le azioni a sostegno di reti di collaborazione, come indicato all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 223/2009, organismi che operano nel settore delle statistiche, diversi dalle autorità di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

c)

organismi senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali ed economici o altri interessi incompatibili, i cui obiettivi e le cui attività principali consistono nel sostegno e nella promozione dell’applicazione del codice delle statistiche europee di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 223/2009, oppure nell’attuazione di nuovi metodi di produzione delle statistiche europee volti a incrementare l’efficienza e a migliorare la qualità a livello dell’Unione.

Articolo 10

Beneficiari designati

1.   I seguenti soggetti possono beneficiare di una sovvenzione nell’ambito del programma senza un invito a presentare proposte:

a)

per le azioni relative all’accreditamento intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i), del presente regolamento, l’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 765/2008;

b)

per le azioni relative alla vigilanza del mercato intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 765/2008 e all’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020;

c)

per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), del presente regolamento, i soggetti di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) n. 1025/2012;

d)

per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii), il gruppo consultivo europeo sull’informativa finanziaria (European Financial Reporting Advisory Group — EFRAG), la Fondazione per i principi internazionali d’informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards Foundation — «Fondazione IFRS») e il Consiglio di supervisione per la tutela dell’interesse pubblico (Public Interest Oversight Board — PIOB);

e)

per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), relativi alla rappresentanza degli interessi dei consumatori a livello dell’Unione, l’Ufficio europeo delle Unioni di Consumatori (Bureau Européen des Unions de Consommateurs — BEUC) e l’Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione (ANEC), purché non abbiano conflitti d’interessi e ciascuno di loro rappresenti, grazie ai loro membri, gli interessi dei consumatori dell’Unione in almeno due terzi degli Stati membri;

f)

per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto ii), Finance Watch e Better Finance, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni, da valutare annualmente:

i)

i soggetti restano non governativi, senza scopo di lucro e indipendenti da qualsiasi interesse industriale, commerciale o economico;

ii)

i soggetti non hanno conflitti d’interessi e, attraverso i loro membri, rappresentano gli interessi dei consumatori e di altri utenti finali dell’Unione nel settore dei servizi finanziari;

g)

per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento:

i)

le autorità competenti degli Stati membri e le rispettive entità affiliate, i laboratori di riferimento dell’Unione europea di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) 2017/625, i centri di riferimento dell’Unione europea di cui agli articoli 95 e 97 del regolamento (UE) 2017/625 e all’articolo 29 del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (61) e le pertinenti organizzazioni internazionali, nonché i laboratori di riferimento nazionali per la salute delle piante e i laboratori di riferimento nazionali per la salute degli animali, fatto salvo l’obbligo per gli Stati membri di fornire risorse finanziarie adeguate a tali laboratori di riferimento nazionali in conformità del regolamento (UE) 2017/625 e a condizione che si possa dimostrare chiaramente che le azioni a sostegno dell’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da parte dei suddetti laboratori di riferimento nazionali rappresentano un valore aggiunto dell’Unione e che siano disponibili a titolo del programma finanziamenti sufficienti per sostenere tali azioni;

ii)

per le azioni descritte all’articolo 9, paragrafo 6, lettere a) e b), del presente regolamento, le autorità competenti dei paesi terzi;

h)

per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 al fine di modificare il paragrafo 1, lettera e), del presente articolo per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare di una sovvenzione nell’ambito del programma.

Articolo 11

Valutazione della proposta e criteri di attribuzione

1.   Il lavoro dei comitati di valutazione si basa sui principi generali applicabili alle sovvenzioni di cui all’articolo 188 del regolamento finanziario, in particolare sui principi di parità di trattamento e trasparenza, nonché sul principio di non discriminazione.

2.   I comitati di valutazione valutano le proposte sulla base di criteri di attribuzione quali la pertinenza delle azioni proposte rispetto agli obiettivi perseguiti, la qualità delle azioni proposte, l’impatto, anche sotto il profilo economico, sociale e ambientale, il bilancio e l’efficacia in termini di costi.

Articolo 12

Norme sul cofinanziamento

1.   Per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento per quanto riguarda le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e dei paesi terzi associati al programma nonché per quanto riguarda gli impianti di prova dell’Unione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/1020, il programma, in deroga all’articolo 190 del regolamento finanziario, può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un’azione.

2.   Per quanto riguarda le sovvenzioni relative ad azioni di sostegno finanziario nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento il programma, in deroga all’articolo 190 del regolamento finanziario, può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili per il sostegno finanziario a terzi e fino al 90 % dei costi ammissibili per le altre categorie di costi. Per quanto riguarda le azioni dell’EEN nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento il programma, in deroga all’articolo 190 del regolamento finanziario, può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili per le spese supplementari relative ad attività di coordinamento e di creazione di reti e al 60 % dei costi ammissibili per le altre categorie di costi. Inoltre, i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso fisso pari al 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, del sostegno finanziario a terzi e di eventuali costi unitari o somme forfettarie comprendenti costi indiretti.

3.   Per le sovvenzioni concesse al PIOB ai fini dell’attuazione dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii), ove il finanziamento assicurato dalla Federazione internazionale degli esperti contabili (International Federation of Accountants — IFAC) in un dato anno superi i due terzi del totale annuale dei finanziamenti, il contributo annuale per tale anno è limitato a un importo massimo specificato nel programma di lavoro di cui all’articolo 16, paragrafo 1.

4.   Per le sovvenzioni concesse all’ANEC a titolo dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), il programma può finanziare fino al 95 % dei costi ammissibili.

5.   Per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, il programma, in deroga all’articolo 190 del regolamento finanziario, può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili.

Per le azioni di cui all’allegato I, punti 1 e 2, il tasso di cofinanziamento applicato è pari al 50 % dei costi ammissibili, con le eccezioni seguenti:

a)

il tasso è pari al 75 % dei costi ammissibili per:

i)

attività transfrontaliere svolte congiuntamente da due o più Stati membri a fini di lotta contro gli organismi nocivi per le piante o le malattie animali o di una loro prevenzione o eradicazione;

ii)

Stati membri il cui prodotto nazionale lordo pro capite, in base ai dati più recenti di Eurostat, è inferiore al 90 % della media dell’Unione.

b)

In deroga all’articolo 190 del regolamento finanziario, il tasso è pari al 100 % dei costi ammissibili, se le attività che beneficiano del contributo dell’Unione riguardano la prevenzione e il controllo di rischi gravi per la salute delle persone, delle piante e degli animali nell’Unione, e:

i)

sono volte a evitare la perdita di vite umane o gravi perturbazioni economiche per l’Unione nel suo complesso;

ii)

costituiscono attività specifiche indispensabili per l’Unione nel suo complesso secondo quanto stabilito dalla Commissione nel programma di lavoro di cui all’articolo 16, paragrafo 4; o

iii)

sono realizzate in paesi terzi.

c)

Se necessario per motivi di mancanza di fondi, insufficiente attuazione del programma o della misura di emergenza, oppure graduale soppressione del cofinanziamento delle azioni contro le malattie animali o gli organismi nocivi per le piante, i tassi di cofinanziamento sono inferiori.

Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, lettera c), l’entità della riduzione dei tassi di cofinanziamento riflette l’importanza dei motivi che giustificano tale riduzione. La Commissione adotta gli atti di esecuzione che stabiliscono tassi di cofinanziamento inferiori. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all’articolo 21, paragrafo 6.

6.   Per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, il programma può finanziare fino al 95 % dei costi ammissibili delle azioni a sostegno delle reti di collaborazione di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 13

Costi ammissibili relativi ai programmi e alle misure di emergenza

1.   Oltre ai costi ammissibili di cui all’articolo 186 del regolamento finanziario, i costi sostenuti dagli Stati membri per l’attuazione delle misure di emergenza di cui all’allegato I, punti 1.4.1. e 1.4.2. intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento:

a)

sono ammissibili prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione conformemente all’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento finanziario;

b)

sono ammissibili a decorrere dalla data della sospetta insorgenza di una malattia animale o della presenza di un organismo nocivo per le piante, purché tale insorgenza o presenza sia successivamente confermata.

La presentazione della domanda di sovvenzione è preceduta dalla notifica alla Commissione dell’insorgenza della malattia animale conformemente alle disposizioni degli articoli 19 o 20 e delle norme adottate in base all’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/429, o della presenza dell’organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione conformemente agli articoli 9, 10 o 11 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (62).

2.   Per le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento, i costi ammissibili di cui all’allegato I, punti 2.2.1 e 2.2.2 per quanto riguarda l’esecuzione dei programmi sono ammissibili a una sovvenzione se soddisfano i criteri di cui all’articolo 186 del regolamento finanziario.

Articolo 14

Finanziamento cumulativo e alternativo

1.   Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nell’ambito di un altro programma dell’Unione può essere finanziata anche nel quadro del programma, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell’Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

2.   Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nell’ambito del presente programma possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale o dal Fondo sociale europeo Plus, in conformità dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento recante le disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, se sono conformi alle seguenti condizioni cumulative:

a)

sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del programma;

b)

sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte;

c)

non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

3.   Un’operazione può ricevere sostegno da uno o più programmi dell’Unione. In tali casi una spesa dichiarata in una domanda di pagamento non va dichiarata nella domanda di pagamento relativa a un altro programma.

4.   L’importo della spesa da indicare nella domanda di pagamento può essere calcolato per ciascun programma interessato su base proporzionale secondo il documento che specifica le condizioni per il sostegno.

CAPO III

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO MISTO

Articolo 15

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto decise nell’ambito del programma sono eseguite in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e del titolo X del regolamento finanziario.

CAPO IV

ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA, E CONTROLLO

Articolo 16

Attuazione del programma

1.   Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

I programmi di lavoro attuano gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 e le azioni ammissibili di cui all’articolo 8. Tali programmi di lavoro illustrano in maniera dettagliata:

a)

l’importo indicativo assegnato a ciascuna azione e, se del caso, l’importo indicativo totale per tutte le azioni, nonché un calendario di attuazione orientativo;

b)

i criteri essenziali di valutazione per le sovvenzioni, conformi all’articolo 11, e il tasso massimo di cofinanziamento, che è conforme all’articolo 12.

I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

2.   I programmi di lavoro intesi ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), sono adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21, paragrafo 5.

3.   I programmi di lavoro intesi ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), sono adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 21, paragrafo 4.

4.   I programmi di lavoro intesi ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), mediante azioni che figurano nell’articolo 8, paragrafo 8, e nell’allegato I, sono adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione entro il 30 aprile dell’anno precedente la loro esecuzione, a condizione che il progetto di bilancio sia adottato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21, paragrafo 6.

5.   Le azioni indicate nell’allegato II del presente regolamento, intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento sono attuate in conformità degli articoli 13, 14 e 17 del regolamento (CE) n. 223/2009, comprese le iniziative relative al riesame delle priorità, e attraverso mediante una stretta e coordinata collaborazione all’interno del sistema statistico europeo.

Articolo 17

Sorveglianza e rendicontazione

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, figurano nell’allegato IV.

2.   Nel riferire sui progressi compiuti nell’attuazione dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), la Commissione presenta indicatori contestuali pertinenti ricavati dalla valutazione delle prestazioni delle PMI, dalle schede informative dello Small Business Act e da qualsiasi altra fonte pertinente, unitamente agli indicatori di cui al paragrafo 1.

3.   Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 per modificare l’allegato IV al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

4.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma.

A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.

Articolo 18

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività in modo tale da potere essere utilizzate nel processo decisionale.

2.   La valutazione intermedia del programma è effettuata entro quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento. La Commissione redige una relazione di valutazione intermedia per valutare la performance del programma, anche per quanto riguarda l’efficacia, l’efficienza, la coerenza, la pertinenza, le sinergie nel quadro del programma e il valore aggiunto dell’Unione.

3.   Per quanto riguarda le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii), la Commissione elabora una relazione annuale sull’attività della Fondazione IFRS relativa allo sviluppo dei principi internazionali d’informativa finanziaria, nonché in generale del PIOB e dell’EFRAG. La Commissione trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Al termine dell’attuazione del programma, e in ogni caso quattro anni dopo la fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione elabora una relazione di valutazione finale per valutare la performance del programma, anche per quanto riguarda l’efficacia, l’efficienza, la coerenza, la pertinenza, le sinergie nel quadro del programma e il valore aggiunto dell’Unione.

5.   La Commissione trasmette le relazioni di valutazione intermedia e finale, corredate delle proprie conclusioni e raccomandazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e le rende pubbliche. Se del caso, le relazioni sono corredate di proposte di azioni di follow-up.

6.   A norma dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 223/2009, per quelle parti delle relazioni di valutazione intermedia e finale riguardanti le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, la Commissione consulta il comitato del sistema statistico europeo prima della loro adozione e trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Per la parte della relazione di valutazione finale riguardante le azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, la Commissione consulta il comitato consultivo europeo di statistica prima della sua adozione e trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 19

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Articolo 20

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9, paragrafo 6, secondo comma, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 17, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 7 anni a decorrere dal 1o gennaio 2021. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 7 anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 9, paragrafo 6, secondo comma, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 17, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, secondo comma, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 17, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 21

Procedura di comitato

1.   Relativamente agli atti di esecuzione di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del presente regolamento riguardanti l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Relativamente agli atti di esecuzione di cui all’articolo 16, paragrafo 3, del presente regolamento riguardanti l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), del presente regolamento la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Relativamente agli atti di esecuzione di cui all’articolo 12, paragrafo 5, secondo comma e l’articolo 16, paragrafo 4, del presente regolamento riguardanti l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

6.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma in modo facilmente fruibile, al fine di sensibilizzare i consumatori, i cittadini, le imprese, in particolare le PMI, e le pubbliche amministrazioni sulle risorse finanziarie fornite mediante il presente programma nonché sulle azioni e i risultati dello stesso.

3.   Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.

4.   La Commissione (Eurostat) realizza azioni di informazione e comunicazione sull’attuazione dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento compresi risultati e azioni riguardanti lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nel rispetto dei principi statistici stabiliti nel regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 23

Abrogazione

I regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 24

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826, che continuano pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell’ambito dei programmi precedenti a norma degli atti di cui al paragrafo 1.

3.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dopo il 2027 gli stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 3, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

4.   In conformità dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione relativi ad azioni già avviate possono essere considerati ammissibili se è necessario a garantire la continuità in un periodo limitato.

In deroga all’articolo 193, paragrafo 4, del regolamento finanziario, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione sono considerati ammissibili nel caso di sovvenzioni di funzionamento, se è necessario garantire la continuità nel periodo dal 1o gennaio 2021 all’entrata in vigore del presente programma

5.   I termini di cui all’articolo 16, paragrafo 4, e all’allegato I, punto 2.1, non si applicano ai programmi relativi agli anni 2021 e 2022.

Articolo 25

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

A.P. ZACARIAS


(1)   GU C 62 del 15.2.2019, pag. 40.

(2)   GU C 86 del 7.3.2019, pag. 259.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 13 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(5)  Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(7)  Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(10)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(11)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(12)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(13)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(14)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(15)  Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

(16)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L … del 12.5.2021).

(17)  Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L … dell’11.5.2021).

(18)  Regolamento (UE) XXXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XXX, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(19)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(20)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(21)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).

(22)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(23)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

(24)  Direttiva 2001/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

(25)  Direttiva 2006/123/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

(26)  Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).

(27)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).

(28)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(29)  Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 7).

(30)  Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).

(31)  Regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un programma dell’Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell’Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 17).

(32)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(33)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(34)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(35)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(36)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(37)   GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2.

(38)  Regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2021, che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 1).

(39)  Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L … del 12.5.2021).

(40)  Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (GU L … del 5.5.2021).

(41)  Regolamento (UE) XXXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XXX, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) n. 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(42)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(43)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(44)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

(45)  Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

(46)  Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(47)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(48)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(49)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(50)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(51)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(52)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(53)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(54)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(55)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(56)  Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

(57)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 del 12.2.2002, pag. 1).

(58)  Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (Rifusione) (GU L 267 dell’8.10.2008, pag. 8).

(59)  Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42).

(60)  Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell’Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell’8.4.2014, pag. 1).

(61)  Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).

(62)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).


ALLEGATO I

AZIONI AMMISSIBILI INTESE AD ATTUARE L’OBIETTIVO SPECIFICO DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, LETTERA e), RELATIVO AI SETTORI DELLE PIANTE, DEGLI ANIMALI, DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI

Sono ammissibili al finanziamento le seguenti azioni intese ad attuare l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

1.

Attuazione delle misure di emergenza veterinarie e fitosanitarie.

1.1.

Misure di emergenza veterinarie e fitosanitarie da adottare a seguito della conferma ufficiale dell’insorgenza di una delle malattie animali o zoonosi elencate nell’allegato III o della conferma ufficiale della presenza di organismi nocivi per le piante o se esiste una minaccia diretta per lo stato sanitario di persone, animali o piante nell’Unione.

Le misure di cui al primo comma sono attuate con effetto immediato e la loro applicazione rispetta le disposizioni stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione.

1.2.

Per quanto riguarda le emergenze fitosanitarie, le seguenti misure adottate dagli Stati membri per contrastare un focolaio di organismi nocivi in una zona determinata:

a)

misure per eradicare e prevenire un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione, adottate dall’autorità competente di uno Stato membro a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031 o in forza di misure dell’Unione adottate in conformità dell’articolo 28, paragrafo 1 o 3, di tale regolamento;

b)

misure di eradicazione e prevenzione adottate dall’autorità competente di uno Stato membro a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, o dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 contro un organismo nocivo non incluso nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione ma che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione conformemente ai criteri di cui a tale regolamento;

c)

misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l’Unione ha adottato misure in conformità dell’articolo 28, paragrafo 1, e dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di eradicazione e prevenzione di cui alle lettere a) e b) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l’Unione da un’ulteriore diffusione di tale organismo nocivo.

1.3.

Possono essere forniti finanziamenti dell’Unione anche per le misure seguenti:

1.3.1.

misure di protezione o prevenzione adottate qualora lo stato sanitario dell’Unione sia minacciato direttamente dall’insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo, di uno Stato membro o di un paese o territorio d’oltremare, di una delle malattie animali o zoonosi elencate nell’allegato III, nonché misure di protezione o altre attività pertinenti, adottate a sostegno dello stato fitosanitario dell’Unione;

1.3.2.

misure di cui al presente allegato, attuate da due o più Stati membri che collaborano strettamente per controllare un focolaio di malattie animali o di organismi nocivi per le piante;

1.3.3.

costituzione di scorte di prodotti biologici destinati alla lotta contro le malattie animali e le zoonosi elencate nell’allegato III, qualora la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, ritenga necessaria la costituzione di tali scorte in tale Stato membro;

1.3.4.

costituzione di scorte di prodotti biologici o acquisto di dosi di vaccino qualora l’insorgenza o la diffusione in un paese terzo o in uno Stato membro di una delle malattie animali o zoonosi elencate nell’allegato III possa rappresentare una minaccia per l’Unione.

1.3.5.

in caso di sospetto focolaio di una malattia animale o di comparsa di organismi nocivi per le piante, controlli e monitoraggio intensificati all’interno dell’Unione e alle sue frontiere esterne, ove necessario.

1.3.6.

misure volte a monitorare la comparsa di malattie animali e organismi nocivi per le piante conosciuti o emergenti e precedentemente sconosciuti.

1.4.

Costi ammissibili

1.4.1.

Misure di emergenza veterinarie

Possono beneficiare di un finanziamento i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nell’attuazione delle misure di emergenza veterinarie:

a)

indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti, di importo limitato al valore di mercato che avrebbero avuto tali animali qualora non fossero stati affetti dalla malattia;

b)

costi di macellazione o abbattimento degli animali e relative spese di trasporto;

c)

indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo limitato al valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima che sorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto della malattia;

d)

costi di pulizia, di disinsettazione e di disinfezione di aziende e attrezzature, in funzione dell’epidemiologia e delle caratteristiche dell’agente patogeno;

e)

costi per il trasporto e la distruzione di mangimi contaminati e, ove non possano essere disinfettate, di attrezzature contaminate;

f)

costi per l’acquisto, il magazzinaggio, la gestione o la distribuzione di vaccini ed esche nonché i costi dell’inoculazione stessa, se la Commissione decide o autorizza tali azioni;

g)

costi per il trasporto e lo smaltimento delle carcasse;

h)

in casi eccezionali e debitamente giustificati, costi delle prove sierologiche e virologiche per la sorveglianza e i test di pre-movimentazione in zone di restrizione ed eventuali altri costi essenziali per l’eradicazione della malattia.

1.4.2.

Misure di emergenza fitosanitarie

Possono beneficiare di sovvenzioni i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nell’esecuzione delle misure di emergenza nel settore della salute delle piante:

a)

costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nell’attuazione delle misure, nonché costi del noleggio di apparecchiature, dei materiali consumabili e di altri materiali necessari, dei prodotti per trattamenti, del campionamento e dei test di laboratorio;

b)

costi di contratti di servizi con terzi per l’esecuzione di una parte delle misure;

c)

indennizzi agli operatori o ai proprietari interessati per il trattamento, la distruzione e la successiva rimozione di piante, di prodotti vegetali e di altri oggetti, nonché per la pulizia e la disinfezione dei locali, del terreno, dell’acqua, del suolo e dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature;

d)

indennizzi ai proprietari interessati per il valore delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti distrutti ai quali si applicano le misure di cui all’articolo 17, all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 29, paragrafo 1, e all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, limitati al valore di mercato che avrebbero avuto tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti qualora non fossero stati interessati da tali misure; l’eventuale valore di recupero è detratto dagli indennizzi; e

e)

in casi eccezionali e debitamente giustificati, i costi sostenuti per attuare misure necessarie diverse da quelle di cui alle lettere da a) a d).

L’indennizzo agli operatori o ai proprietari di cui alla lettera c) è ammissibile soltanto se le misure sono state eseguite sotto la supervisione dell’autorità competente.

2.

Attuazione di programmi veterinari e fitosanitari nazionali annuali e pluriennali

2.1.

I programmi veterinari e fitosanitari nazionali annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza riguardo alle malattie animali e zoonosi elencate nell’allegato III nonché agli organismi nocivi per le piante devono essere attuati conformemente alle disposizioni stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione.

Le condizioni di ammissibilità delle azioni a un finanziamento sono definite nel programma di lavoro di cui all’articolo 16.

I programmi nazionali sono presentati alla Commissione entro il 31 maggio dell’anno precedente il periodo di attuazione previsto.

Entro il 30 novembre di ogni anno, la Commissione comunica agli Stati membri:

a)

l’elenco dei programmi nazionali tecnicamente approvati e proposti per il cofinanziamento;

b)

l’importo provvisorio assegnato a ciascun programma;

c)

il livello massimo provvisorio del contributo finanziario dell’Unione per ciascun programma; e

d)

eventuali condizioni provvisorie cui può essere soggetto il contributo finanziario dell’Unione.

La Commissione approva i programmi nazionali e i relativi finanziamenti entro il 31 gennaio di ogni anno mediante una convenzione di sovvenzione relativa alle misure attuate e ai costi sostenuti.

In seguito alla presentazione delle relazioni finanziarie intermedie da parte dei beneficiari entro il 31 agosto dell’anno di attuazione, se necessario la Commissione può modificare le convenzioni di sovvenzione per l’intero periodo di ammissibilità.

2.2.

Costi ammissibili

2.2.1.

Possono beneficiare di un cofinanziamento dell’Unione i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri per l’attuazione dei programmi veterinari nazionali:

a)

costi di campionamento degli animali;

b)

costi per la realizzazione dei test, purché limitati:

i)

ai costi dei kit di analisi, dei reagenti e dei materiali consumabili identificabili e utilizzati specificamente per l’effettuazione di tali test;

ii)

ai costi del personale, a prescindere dal loro status, direttamente coinvolto nell’esecuzione dei test;

c)

indennizzi ai proprietari di animali macellati o abbattuti, di importo limitato al valore di mercato che avrebbero avuto tali animali qualora non fossero stati affetti dalla malattia;

d)

costi di macellazione o abbattimento degli animali;

e)

indennizzi ai proprietari di prodotti di origine animale distrutti, di importo limitato al valore di mercato di tali prodotti immediatamente prima che sorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto della malattia;

f)

costi per l’acquisto, il magazzinaggio, l’inoculazione, la gestione o la distribuzione delle dosi di vaccino o dei vaccini e delle esche utilizzati nel quadro dei programmi;

g)

costi per la pulizia, la disinfezione, la disinsettazione di aziende e attrezzature in funzione dell’epidemiologia e delle caratteristiche dell’agente patogeno; e

h)

in casi eccezionali e debitamente giustificati, i costi sostenuti per attuare misure necessarie diverse da quelle di cui alle lettere da a) a g).

Ai fini della lettera c), l’eventuale valore di recupero degli animali è detratto dagli indennizzi.

Ai fini della lettera d), il valore di recupero per le uova trattate termicamente non sottoposte a incubazione è detratto dagli indennizzi.

2.2.2.

Possono beneficiare di un cofinanziamento dell’Unione i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri per l’attuazione dei programmi fitosanitari nazionali:

a)

costi del campionamento;

b)

costi per gli esami visivi;

c)

costi per la realizzazione dei test, purché limitati:

i)

ai costi dei kit di analisi, reagenti e materiali consumabili identificabili e utilizzati specificamente per l’effettuazione di tali test;

ii)

ai costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nell’effettuazione dei test;

d)

costi del personale, di qualsivoglia status, direttamente coinvolto nell’attuazione delle misure, nonché costi del noleggio di apparecchiature, dei materiali consumabili e di altri materiali necessari, dei prodotti per trattamenti, del campionamento e dei test di laboratorio;

e)

costi di contratti di servizi con terzi per l’esecuzione di una parte delle misure;

f)

indennizzi agli operatori o ai proprietari per il trattamento, la distruzione e la successiva rimozione di piante, di prodotti vegetali e di altri oggetti, nonché per la pulizia e la disinfezione dei locali, del terreno, dell’acqua, del suolo e dei substrati di coltivazione, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature;

g)

indennizzi ai proprietari interessati per il valore delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti distrutti ai quali si applicano le misure di cui all’articolo 17, all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 29, paragrafo 1, e all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, limitati al valore di mercato di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti qualora non fossero stati interessati da tali misure; l’eventuale valore di recupero è detratto dagli indennizzi; e

h)

in casi eccezionali e debitamente giustificati, i costi sostenuti per attuare misure necessarie diverse da quelle di cui alle lettere da a) a g).

L’indennizzo agli operatori e ai proprietari di cui alla lettera f) è ammissibile soltanto se le misure sono state eseguite sotto la supervisione dell’autorità competente.

2.3.

Se l’insorgenza o la diffusione di una delle malattie animali o delle zoonosi elencate nell’allegato III rischia di minacciare lo stato sanitario dell’Unione e al fine di proteggere l’Unione contro l’introduzione sul suo territorio di una di queste malattie o zoonosi, oppure se sono necessarie misure di protezione a sostegno dello stato fitosanitario dell’Unione, gli Stati membri possono includere nei loro programmi nazionali misure destinate a essere applicate nel territorio di paesi terzi in collaborazione con le autorità di tali paesi. In alternativa, nelle stesse circostanze e per il medesimo obiettivo, possono essere concessi finanziamenti dell’Unione direttamente alle autorità competenti di paesi terzi.

2.4.

Per quanto riguarda i programmi fitosanitari, possono essere concessi finanziamenti dell’Unione agli Stati membri per le misure seguenti:

a)

indagini, per specifici periodi di tempo, volte ad accertare almeno la presenza:

di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, nonché segni o sintomi di organismi nocivi soggetti alle misure di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 o alle misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento, a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento, ovvero, se del caso, a norma degli articoli da 47 a 77 del regolamento (UE) 2017/625;

di organismi nocivi prioritari ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

b)

indagini, per specifici periodi di tempo, volte ad accertare almeno l’eventuale presenza di organismi nocivi, diversi da quelli di cui alla lettera a), che potrebbero rappresentare un rischio emergente per l’Unione e il cui ingresso o la cui diffusione potrebbe avere un impatto notevole nel territorio dell’Unione;

c)

misure per eradicare e prevenire un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione, adottate dall’autorità competente di uno Stato membro a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031 o in forza di misure dell’Unione adottate in conformità dell’articolo 28, paragrafo 1 o 3, di tale regolamento;

d)

misure adottate dall’autorità competente di uno Stato membro a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare e prevenire un organismo nocivo non incluso nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione conformemente ai criteri di cui a tale regolamento;

e)

misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l’Unione ha adottato misure in applicazione dell’articolo 28, paragrafo 1, e dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di eradicazione e di prevenzione di cui alle lettere c) e d) del presente punto e dalle misure di contenimento di cui alla lettera f) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l’Unione da un’ulteriore diffusione di tale organismo nocivo;

f)

misure destinate ad arginare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l’Unione ha adottato misure di contenimento in applicazione dell’articolo 28, paragrafo 2, o dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031, in una zona infestata nella quale è impossibile eradicare tale organismo nocivo, se dette misure sono indispensabili per proteggere l’Unione da un’ulteriore diffusione di tale organismo nocivo.

I programmi di lavoro di cui all’articolo 16, paragrafo 4, stabiliscono l’elenco degli organismi nocivi per le piante che devono essere contemplati da tali misure.

3.

L’attuazione di programmi fitosanitari per la lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui all’articolo 355, paragrafo 1, TFUE che sono escluse dall’ambito d’applicazione territoriale del regolamento (UE) 2016/2031, in linea con gli obiettivi stabiliti all’articolo 24 del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Tali programmi riguardano le attività necessarie a garantire la corretta attuazione in tali regioni delle norme in vigore per la lotta contro gli organismi nocivi, siano esse norme dell’Unione o nazionali, in vigore in tali regioni.

4.

Attività a sostegno del miglioramento del benessere degli animali, comprese misure volte a garantire il rispetto delle norme in materia di benessere degli animali e di tracciabilità, anche durante il trasporto degli animali.

5.

Sostegno ai laboratori di riferimento dell’Unione europea di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) 2017/625 e centri di riferimento dell’Unione europea di cui agli articoli 95 e 97 del regolamento (UE) 2017/625 e all’articolo 29 del regolamento (UE) 2016/1012.

6.

Durante un periodo fino a tre anni dopo la designazione del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per tale settore specifico, se del caso e in linea con l’articolo 10, paragrafo 1, ottenimento di un accreditamento per quanto riguarda i metodi di prova e diagnosi presso i laboratori di riferimento nazionali per la salute delle piante e i laboratori di riferimento nazionali per la salute degli animali.

7.

Attuazione dei programmi di controllo coordinati e organizzazione della raccolta di dati e informazioni di cui all’articolo 112 del regolamento (UE) 2017/625.

8.

Attività di prevenzione degli sprechi alimentari e lotta alla frode alimentare.

9.

Attività volte a favorire la sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti, comprese le filiere corte.

10.

Sviluppo di banche dati e sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per un’attuazione efficace ed efficiente della legislazione relativa all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e che apportino un comprovato valore aggiunto per l’Unione nel suo complesso; applicazione di nuove tecnologie per migliorare la tracciabilità dei prodotti.

11.

Formazione del personale delle autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali e di altre parti coinvolte nella gestione o nella prevenzione delle malattie animali o degli organismi nocivi per le piante, di cui all’articolo 130 del regolamento (UE) 2017/625.

12.

Pagamento di spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno sostenute dagli esperti degli Stati membri nominati dalla Commissione per assistere i propri esperti, come previsto dall’articolo 116, paragrafo 4, e dall’articolo 120, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625.

13.

Svolgimento di lavori tecnici e scientifici necessari a garantire la corretta attuazione della legislazione riguardante il settore collegato all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e l’adeguamento di tale legislazione agli sviluppi scientifici, tecnologici e sociali, compresi studi e attività di coordinamento necessari per la prevenzione della comparsa di organismi nocivi per le piante e malattie animali emergenti.

14.

Attività svolte dagli Stati membri o da organizzazioni internazionali al fine di conseguire l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), volte a sostenere l’elaborazione e l’attuazione delle norme relative a tale obiettivo.

15.

Svolgimento di progetti organizzati da uno o più Stati membri al fine di migliorare, tramite il ricorso a tecniche e a protocolli innovativi, l’efficienza dell’attuazione dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

16.

Attuazione del sostegno alle iniziative di informazione e di sensibilizzazione intraprese dall’Unione e dagli Stati membri, con l’obiettivo di garantire maggiore correttezza, conformità e sostenibilità nella produzione e nel consumo di alimenti, comprese le attività di prevenzione degli sprechi alimentari che contribuiscono all’economia circolare e di prevenzione delle frodi alimentari, nonché alle altre iniziative che contribuiscono al conseguimento di un elevato livello di salute delle piante e degli animali, come pure della sicurezza di alimenti e mangimi, nell’ambito dell’attuazione delle norme nel settore relativo all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

17.

Attuazione di misure al fine di proteggere la salute delle persone, degli animali e delle piante e il benessere degli animali, riguardo ad animali, prodotti di origine animale, piante, prodotti vegetali e altri oggetti pertinenti in arrivo da paesi terzi a una frontiera dell’Unione.


(1)  Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).


ALLEGATO II

AZIONI AMMISSIBILI INTESE AD ATTUARE L’OBIETTIVO SPECIFICO DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, LETTERA f) RELATIVO ALLE STATISTICHE EUROPEE

L’attuazione delle politiche dell’Unione richiede la disponibilità di informazioni statistiche di elevata qualità, comparabili e attendibili relative alla situazione economica, sociale, territoriale e ambientale nell’Unione. Le statistiche europee permettono inoltre ai cittadini europei di partecipare con piena cognizione al processo democratico e al dibattito sulla condizione presente e sul futuro dell’Unione.

Insieme al regolamento (CE) n. 223/2009, con particolare riferimento all’indipendenza professionale degli istituti di statistica e agli altri principi statistici enunciati all’articolo 2 di tale regolamento, il programma intende fornire il quadro globale per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee per il periodo 2021-2027. Le statistiche europee devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in conformità di tale quadro e dei principi del codice delle statistiche europee. Tale quadro dovrebbe rispettare i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 mediante una stretta e coordinata collaborazione all’interno del sistema statistico europeo (SSE).

Le statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse in conformità di tale quadro contribuiranno all’attuazione delle politiche dell’Unione, come stabilito nel TFUE e ulteriormente ribadito nelle priorità strategiche delle Commissione.

Mediante il programma, l’SSE mirerà a mantenere e migliorare il suo livello di eccellenza nel settore statistico. Analogamente, i programmi di lavoro annuali mireranno a conseguire il miglior risultato possibile, tenendo conto delle risorse disponibili a livello regionale, nazionale e dell’Unione.

La ricerca e l’innovazione costanti sono considerate motori fondamentali per la modernizzazione delle statistiche europee nonché per migliorare la qualità delle statistiche europee. Pertanto gli investimenti effettuati mediante il programma di lavoro pluriennale dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo di nuovi metodi e metodologie nonché sulla ricerca di nuove fonti di dati per la produzione di statistiche.

Nel corso dell’attuazione dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), sono realizzate le azioni seguenti:

Unione economica e monetaria, globalizzazione e commercio

1)

fornire statistiche di elevata qualità su cui fondare la procedura per i disavanzi eccessivi e, ove possibile, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e lo strumento di sostegno tecnico nonché il ciclo annuale di monitoraggio e orientamento economici dell’Unione;

2)

fornire e, ove necessario, migliorare i principali indicatori economici europei;

3)

fornire statistiche e orientamenti metodologici sul trattamento statistico degli strumenti di investimento e di bilancio a sostegno della convergenza economica, della stabilità finanziaria e della creazione di posti di lavoro;

4)

fornire statistiche ai fini delle risorse proprie nonché della retribuzione e delle pensioni del personale dell’Unione;

5)

migliorare la misurazione dello scambio di merci e servizi, degli investimenti diretti esteri, delle catene globali del valore e dell’impatto della globalizzazione sulle economie dell’Unione.

Mercato interno, innovazione e trasformazione digitale

1)

fornire statistiche di elevata qualità e attendibili per il mercato interno e i settori essenziali per l’innovazione e la ricerca;

2)

fornire maggiori statistiche in modo più tempestivo riguardo all’economia collaborativa e all’impatto della digitalizzazione sulle imprese e sui cittadini dell’Unione;

3)

fornire statistiche a sostegno della politica europea di difesa, fatti salvi studi di fattibilità e tenendo debitamente conto della sensibilità dei dati statistici.

Dimensione sociale dell’Europa

1)

fornire statistiche di elevata qualità, tempestive e attendibili a sostegno del pilastro europeo dei diritti sociali e della politica dell’Unione in materia di competenze, comprese statistiche relative al mercato del lavoro, all’occupazione, all’istruzione e alla formazione, al reddito, alle condizioni di vita, alla povertà, alle disuguaglianze, alla protezione sociale, alla violenza di genere, al lavoro non dichiarato e ai conti satellite sulle competenze;

Laddove sia necessario sviluppare nuove statistiche, la disponibilità dei dati e la fattibilità della produzione di statistiche relative ai conti satellite sulle competenze e al lavoro non dichiarato devono essere ulteriormente esaminate nell’ambito dell’SSE;

2)

fornire statistiche relative alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

3)

migliorare le statistiche sulla migrazione, con particolare riguardo alla situazione e all’integrazione dei migranti nonché alle esigenze di istruzione e ai livelli di qualificazione dei richiedenti asilo;

4)

sviluppare statistiche demografiche e programmi di censimento della popolazione e delle abitazioni aggiornati per il periodo post-2021;

5)

fornire e aggiornare periodicamente proiezioni e disaggregazioni relative alla popolazione dell’Unione.

Sviluppo sostenibile, risorse naturali e ambiente

1)

monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG);

2)

fornire statistiche di elevata qualità su cui fondare il Green Deal europeo, compreso l’ulteriore sviluppo di statistiche a sostegno della strategia energetica, dell’economia circolare nonché di statistiche relative al clima e alla strategia sulla plastica;

Laddove sia necessario sviluppare nuovi indicatori e statistiche in merito alle tematiche di cui al trattino precedente, la disponibilità dei dati e la fattibilità della produzione di statistiche e indicatori sono ulteriormente esaminate nell’ambito dell’SSE;

3)

fornire statistiche e indicatori ambientali essenziali, anche per quanto concerne i rifiuti, l’acqua, la biodiversità, le foreste, la copertura e l’uso del suolo nonché i conti economici ambientali;

4)

fornire statistiche sul trasporto di merci e passeggeri a sostegno delle politiche dell’Unione;

5)

sviluppare ulteriori indicatori per monitorare l’intermodalità e il trasferimento modale verso modi di trasporto più ecologici;

6)

fornire dati pertinenti e tempestivi in relazione alle esigenze della politica agricola comune, della politica comune della pesca e delle politiche correlate all’ambiente, alla sicurezza alimentare e al benessere degli animali.

Coesione economica, sociale e territoriale

1)

fornire indicatori statistici tempestivi e globali relativi a regioni, comprese le regioni ultraperiferiche dell’Unione, città e zone rurali per monitorare le politiche di sviluppo territoriale e valutarne l’efficacia, nonché per valutare l’impatto territoriale delle politiche settoriali;

2)

aumentare l’uso dei dati geospaziali e integrare sistematicamente la gestione di tali dati nella produzione statistica;

3)

esaminare, nell’ambito dell’SSE, la fattibilità di fornire e poi sostenere lo sviluppo di:

a)

indicatori relativi alle misure contro il riciclaggio;

b)

indicatori relativi alla lotta contro il finanziamento del terrorismo;

c)

statistiche di polizia e sulla sicurezza.

Migliore comunicazione delle statistiche europee e dei relativi valori mediante la promozione delle statistiche europee come fonte attendibile nella lotta alla disinformazione online

1)

promuovere sistematicamente le statistiche europee come fonte attendibile di dati oggettivi e agevolare l’utilizzo delle statistiche europee da parte dei verificatori di fatti, dei ricercatori e delle autorità pubbliche nella lotta contro la disinformazione;

2)

rafforzare il dialogo attuale con i produttori e gli utenti delle statistiche europee al fine di migliorare e promuoverne l’utilizzo delle statistiche europee mediante la definizione e l’attuazione di azioni volte ad aumentare l’alfabetizzazione statistica a vantaggio dei cittadini dell’Unione, compresi gli imprenditori;

3)

agevolare l’accesso alle statistiche e la loro comprensione da parte degli utenti, anche attraverso visualizzazioni interattive attraenti e servizi più personalizzati come dati statistici su richiesta e analisi in modalità self-service;

4)

sviluppare ulteriormente e monitorare il quadro per la garanzia della qualità delle statistiche europee, anche attraverso valutazioni inter pares del rispetto del codice delle statistiche europee da parte degli Stati membri;

5)

fornire l’accesso ai microdati a fini di ricerca conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 223/2009, assicurando nel contempo i più elevati standard per quanto riguarda la protezione dei dati e il segreto statistico.

Sfruttamento dei vantaggi derivanti dalla rivoluzione dei dati e transizione verso statistiche intelligenti affidabili

1)

intensificare lo sfruttamento delle nuove fonti di dati digitali in un contesto in cui si dispone di una pluralità di fonti, al fine di produrre nuove statistiche intelligenti in tempo prossimo al reale mediante algoritmi affidabili che siano idonee agli scopi;

2)

sviluppare nuove soluzioni per usare dati detenuti da privati mediante l’adozione di metodi di computazione che tutelano la vita privata e di metodi di computazione sicura a parti multiple;

3)

promuovere la ricerca d’avanguardia e l’innovazione nel settore delle statistiche ufficiali, anche mediante il ricorso a reti di collaborazione e l’organizzazione di programmi europei di formazione statistica.

Partenariati allargati e cooperazione statistica

1)

rafforzare il partenariato dell’SSE e la cooperazione con il Sistema europeo di banche centrali;

2)

promuovere partenariati con titolari di dati a livello pubblico e privato e con il settore tecnologico al fine di agevolare l’accesso ai dati a fini statistici, l’integrazione dei dati provenienti da più fonti e l’uso delle tecnologie più avanzate;

3)

rafforzare la cooperazione con il settore della ricerca e il mondo accademico, in particolare per quanto riguarda l’uso delle nuove fonti di dati, l’analisi dei dati e la promozione dell’alfabetizzazione statistica;

4)

continuare a cooperare con organizzazioni internazionali e paesi terzi a beneficio delle statistiche ufficiali globali.


ALLEGATO III

ELENCO DELLE MALATTIE ANIMALI E DELLE ZOONOSI

1)

malattie animali di cui all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/429;

2)

zoonosi e agenti zoonotici di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003 e alla direttiva 2003/99/CE;

3)

encefalopatie spongiformi trasmissibili di cui al regolamento (CE) n. 999/2001.


ALLEGATO IV

INDICATORI

Obiettivo

Indicatore

Obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

1.

Numero di nuovi reclami nel settore della libera circolazione di merci e servizi e della legislazione dell’Unione sugli appalti pubblici.

2.

Indice delle restrizioni agli scambi di servizi.

3.

Numero di visite al portale «La tua Europa».

Obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii)

1.

Numero di casi di non conformità nel settore delle merci, compresa la vendita online.

2.

Numero di campagne congiunte di vigilanza del mercato.

Obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

1.

Numero di PMI e cluster e organizzazioni di reti di imprese, nonché organizzazioni di sostegno alle imprese che ricevono sostegno dal programma, in particolare a favore dell’internazionalizzazione, della digitalizzazione e della sostenibilità.

2.

Numero di imprese sostenute che hanno concluso partenariati commerciali.

3.

Numero di imprenditori che beneficiano di sistemi di tutoraggio e di mobilità, compresi gli imprenditori giovani, nuovi e le imprenditrici nonché altri gruppi di destinatari specifici.

Obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i)

1.

Quota delle norme europee attuate come norme nazionali dagli Stati membri rispetto al totale delle norme europee in vigore.

Obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii)

1.

Percentuale di norme internazionali sull’informativa finanziaria e sulla revisione contabile approvate dall’Unione.

Obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i)

1.

Indice delle condizioni dei consumatori.

Obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto ii)

1.

Numero di documenti di sintesi e di risposte alle consultazioni pubbliche nel settore dei servizi finanziari provenienti da beneficiari.

Obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e)

1.

Numero di programmi veterinari e fitosanitari attuati con successo a livello nazionale, compreso il numero di misure di emergenza attuate con successo in materia di organismi nocivi per le piante e malattie animali.

Obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f)

1.

Impatto delle statistiche pubblicate su internet: numero di menzioni in rete e di pareri positivi/negativi.


3.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 153/48


REGOLAMENTO (UE) 2021/691 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 2021

sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

I principi orizzontali enunciati all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE) e agli articoli 9 e 10 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), tra cui i principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all’articolo 5 TUE devono essere rispettati nell’attuazione dei fondi dell’Unione, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A norma degli articoli 8 e 10 TFUE, l’Unione deve mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l’origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero mirare a integrare la prospettiva di genere nell’attuazione dei fondi. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell’ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell’Unione di salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, a norma dell’articolo 11 e dell’articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga».

(2)

Il pilastro europeo dei diritti sociali («pilastro») è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017 in risposta alle sfide sociali che investono l’Europa. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, è necessario che l’Unione si prepari alle sfide presenti e future della globalizzazione e della digitalizzazione rendendo la crescita più inclusiva e migliorando le politiche occupazionali e sociali. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; e protezione sociale e inclusione. Il pilastro funge da quadro di orientamento generale per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) istituito dal presente regolamento, consentendo all’Unione di metterne in pratica i principi pertinenti nel caso di eventi di ristrutturazione significativi.

(3)

Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha avallato la risposta dell’Unione all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Il Consiglio ha sottolineato l’importanza di conseguire uno sviluppo sostenibile in tutte e tre le dimensioni, economica, sociale e ambientale, in modo equilibrato e integrato. È essenziale che lo sviluppo sostenibile sia integrato nel quadro strategico dell’Unione e che l’Unione sia ambiziosa nelle politiche che persegue per affrontare le sfide globali. Il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 intitolata «Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe» come un primo passo per l’integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e l’applicazione dello sviluppo sostenibile quale principio guida di tutte le politiche dell’Unione, anche attraverso i suoi strumenti finanziari.

(4)

Nel febbraio 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata «Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un’Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020». Tale comunicazione sottolinea che il bilancio dell’Unione sostiene la peculiare economia sociale di mercato europea. È fondamentale migliorare le opportunità occupazionali e far fronte ai cambiamenti in materia di competenze, in special modo quelli relativi alla digitalizzazione, all’automazione e alla transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, nel pieno rispetto dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»). La flessibilità di bilancio sarà un principio fondamentale del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (QFP 2021-2027) istituito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (4). Saranno mantenuti i meccanismi di flessibilità per consentire all’Unione di reagire in modo più tempestivo e far sì che le risorse di bilancio siano utilizzate dove ve n’è urgente bisogno.

(5)

Nel suo Libro bianco sul futuro dell’Europa del 1o marzo 2017 la Commissione ha espresso timori in merito ai movimenti isolazionisti e dei crescenti dubbi riguardo ai benefici del commercio aperto e all’economia sociale di mercato dell’Unione in generale.

(6)

Nel suo documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione del 10 maggio 2017 la Commissione individua nell’effetto combinato della globalizzazione legata al commercio e dell’evoluzione tecnologica i principali motori dell’aumento della domanda di manodopera qualificata e della riduzione dei posti di lavoro che richiedono qualifiche inferiori. Pur riconoscendo i vantaggi derivanti da un commercio più aperto, la Commissione ritiene che siano necessari strumenti adeguati per affrontarne gli effetti collaterali negativi. Poiché gli attuali vantaggi della globalizzazione non sono equamente distribuiti fra le diverse popolazioni e regioni, causando un impatto rilevante su coloro che ne subiscono le ripercussioni, esiste il pericolo che i cambiamenti tecnologici e ambientali accrescano ulteriormente tali effetti. Di conseguenza, in linea con i principi di solidarietà e di sostenibilità sarà necessario garantire che i vantaggi della globalizzazione siano ripartiti in modo più equo conciliando la crescita economica e lo sviluppo tecnologico con una protezione sociale adeguata e un sostegno attivo all’accesso all’occupazione e alle opportunità di lavoro autonomo.

(7)

Nel suo documento di riflessione sul futuro delle finanze dell’UE del 28 giugno 2017 la Commissione sottolinea l’esigenza di ridurre le divergenze economiche e sociali tra gli Stati membri e all’interno dei medesimi e ritiene pertanto che investire nello sviluppo sostenibile, nell’uguaglianza, nell’inclusione sociale, nell’istruzione, nella formazione e nella sanità rappresenti una priorità essenziale.

(8)

È probabile che la globalizzazione, l’evoluzione tecnologica e i cambiamenti climatici determinino un ulteriore aumento dell’interconnessione e dell’interdipendenza delle economie mondiali. La riallocazione della forza lavoro è, inevitabilmente, parte integrante di tali mutamenti. Offrire assistenza ai lavoratori espulsi e a quelli minacciati di espulsione dal lavoro è di vitale importanza affinché i vantaggi dei mutamenti in atto possano essere ripartiti in modo equo. I principali strumenti dell’Unione per assistere i lavoratori in tali circostanze sono il Fondo sociale europeo plus (FSE+), che sarà istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio ed è concepito per offrire un’assistenza di carattere preventivo, e il FEG, concepito per aiutare i lavoratori a reagire nel caso di eventi di ristrutturazione significativi. La comunicazione della Commissione dal titolo «Il quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni» del 13 dicembre 2013 è lo strumento strategico dell’Unione che delinea le migliori prassi per anticipare le ristrutturazioni aziendali e per affrontarle. Esso offre un quadro d’insieme sul modo di affrontare con strumenti programmatici adeguati le sfide poste dal processo di aggiustamento economico e dalle ristrutturazioni e il relativo impatto occupazionale e sociale. Esso invita inoltre gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti nazionali e dell’Unione in modo da garantire che l’impatto sociale delle ristrutturazioni, e in special modo gli effetti negativi sull’occupazione, possa essere attenuato più efficacemente.

(9)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione («Fondo») istituito dal regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per la durata del QFP per il periodo 2007 - 2013 è stato creato per permettere all’Unione di testimoniare la propria solidarietà nei confronti dei lavoratori che avevano perso il lavoro a seguito di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione.

(10)

L’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1927/2006 è stato ampliato dal regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) nel quadro del piano europeo di ripresa economica, di cui alla comunicazione della Commissione del 26 novembre 2008, al fine di includere i lavoratori che avevano perso il lavoro come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.

(11)

Per la durata del QFP per il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha esteso la portata del Fondo ai casi di espulsione dal lavoro dovuti non solo al grave deterioramento della situazione economica derivante dal persistere della crisi finanziaria ed economica mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009, ma anche a qualsiasi nuova crisi finanziaria ed economica mondiale. Inoltre, il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) («regolamento finanziario») ha modificato il regolamento (UE) n. 1309/2013 per introdurre, tra l’altro, norme che consentano al Fondo di coprire a titolo eccezionale domande collettive che coinvolgono le piccole e medie imprese (PMI) situate in una regione e operanti in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2, qualora lo Stato membro richiedente dimostri che le PMI sono le principali o le uniche tipologie di impresa in tale regione.

(12)

In risposta a un eventuale recesso del Regno Unito dall’Unione senza un accordo di recesso, il regolamento (UE) 2019/1796 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ha modificato il regolamento (UE) n. 1309/2013 al fine di specificare che gli esuberi in conseguenza di un tale recesso rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo. In seguito al recesso del Regno Unito con un accordo di recesso, tale regolamento non è stato applicato.

(13)

La Commissione ha svolto una valutazione intermedia del Fondo per stabilire come e in quale misura esso abbia realizzato i suoi obiettivi. Il Fondo si è rivelato efficace, raggiungendo un tasso di reinserimento dei lavoratori più elevato di quello del periodo di programmazione precedente. La valutazione ha inoltre riscontrato che il Fondo ha generato valore aggiunto dell’Unione. Ciò è particolarmente vero in termini di effetti di volume, vale a dire che l’assistenza del Fondo non solo ha aumentato il numero e la varietà dei servizi offerti, ma anche il loro livello di intensità. Inoltre, gli interventi del Fondo hanno avuto un’alta visibilità e hanno dimostrano il valore aggiunto dell’Unione in modo diretto al pubblico. Sono state tuttavia individuate varie sfide. La procedura di mobilitazione è stata considerata troppo lunga. Inoltre, molti Stati membri hanno riferito di avere incontrato problemi nell’elaborare l’analisi approfondita delle circostanze in cui si è svolto l’evento che ha provocato gli esuberi. La ragione principale per cui gli Stati membri sono stati dissuasi dal presentare domanda di sostegno a titolo del Fondo è da addurre a problemi legati alla capacità finanziaria e istituzionale. Ciò potrebbe essere dovuto semplicemente ad una mancanza di personale: al momento gli Stati membri possono richiedere assistenza tecnica solo se attivano il sostegno del Fondo. Poiché gli esuberi possono verificarsi in maniera inattesa, è importante provvedere affinché gli Stati membri siano pronti a reagire immediatamente e in grado di presentare una domanda senza ritardo. Inoltre, in alcuni Stati membri sembrano necessari interventi più approfonditi di rafforzamento delle capacità istituzionali al fine di assicurare un’attuazione efficiente ed efficace dei casi FEG. Inoltre, la soglia dei 500 posti di lavoro persi è stata criticata perché ritenuta troppo elevata, soprattutto nelle regioni scarsamente popolate.

(14)

Il ruolo del FEG continua ad essere importante quale strumento flessibile per sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile nuove occupazioni. È opportuno che l’Unione continui a fornire un sostegno specifico una tantum volto ad agevolare il reinserimento in un’attività lavorativa dignitosa e sostenibile dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. Considerate l’interazione e l’influenza reciproca tra il commercio aperto, gli sviluppi economici e finanziari quali gli shock economici asimmetrici, i mutamenti tecnologici, la digitalizzazione, i cambiamenti importanti nelle relazioni commerciali dell’Unione o nella composizione del mercato interno nonché altri fattori, compreso il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio, e considerato il fatto che è sempre più difficile individuare una causa specifica delle espulsioni dal lavoro, in futuro la mobilitazione del FEG dovrebbe basarsi esclusivamente sulla rilevanza dell’impatto provocato dall’evento di ristrutturazione considerato. Data la finalità dell’FEG di offrire un sostegno nelle emergenze, a integrazione dell’assistenza di carattere più preventivo fornita dal FSE+, il FEG dovrebbe rimanere uno strumento speciale e flessibile, al di fuori dei massimali di bilancio del QFP, come sottolineato nella comunicazione della Commissione dal titolo «Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende — Quadro finanziario pluriennale 2021-2027» del 2 maggio 2018 e nel relativo allegato.

(15)

Come già ricordato, al fine di preservare la dimensione europea del Fondo, una domanda di sostegno dovrebbe essere presentata se un evento di ristrutturazione significativo ha un impatto rilevante sull’economia locale o regionale. Tale impatto dovrebbe essere determinato sulla base di un numero minimo di casi di espulsione dal lavoro in un periodo di riferimento specifico. Tenendo conto delle risultanze della valutazione intermedia, la soglia dovrebbe essere fissata a 200 posti di lavoro persi nell’arco di un periodo di riferimento di quattro mesi (o di sei mesi in determinati settori). Considerato che ondate di licenziamenti in settori diversi nella stessa regione hanno un impatto altrettanto rilevante sul mercato del lavoro locale, dovrebbero essere possibili anche domande a livello regionale. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni isolate, comprese le regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE, oppure in circostanze eccezionali, dovrebbe essere possibile presentare le domande anche in presenza di un numero inferiore di casi di espulsione dal lavoro. In generale, gli Stati membri dovrebbero presentare le loro domande di assistenza a titolo del FEG non oltre 12 settimane dalla fine del periodo di riferimento. Tuttavia, al fine di evitare un deficit di finanziamento a causa del fatto che il presente regolamento entrerà in vigore successivamente al 1o gennaio 2021 e per garantire la certezza del diritto, tale termine dovrebbe essere sospeso tra il 1o gennaio 2021 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(16)

Il FEG, in quanto fondo concepito per gli eventi di ristrutturazione significativi, non dovrebbe essere mobilitato in caso di licenziamenti nel settore pubblico dovuti a tagli di bilancio. Tuttavia, il FEG dovrebbe poter sostenere i lavoratori espulsi da imprese attive su un mercato concorrenziale che forniscono beni o prestano servizi a entità finanziate con fondi pubblici interessate da tagli di bilancio. Il FEG dovrebbe altresì poter fornire sostegno a lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in seguito a tagli di bilancio.

(17)

Al fine di esprimere la solidarietà dell’Unione nei riguardi delle persone disoccupate, il tasso di cofinanziamento del FEG, quale fondo di natura reattiva, dovrebbe essere allineato al tasso di cofinanziamento più elevato previsto per il FSE+, quale fondo di natura proattiva, nel rispettivo Stato membro interessato, ma non dovrebbe in alcun caso essere inferiore al 60 %.

(18)

La parte del bilancio dell’Unione destinata al FEG dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento finanziario. Pertanto, nel dare attuazione al FEG in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a rispettare i principi enunciati nel regolamento finanziario, quali quelli di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione.

(19)

L’Osservatorio europeo del cambiamento, che ha sede presso la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di Dublino, assiste la Commissione e gli Stati membri con analisi qualitative e quantitative ai fini della valutazione delle tendenze in fatto di globalizzazione, cambiamenti tecnologici e ambientali, ristrutturazioni e utilizzo del FEG. L’osservatorio sulla ristrutturazione in Europa, aggiornato quotidianamente, segue eventi di ristrutturazione su vasta scala in tutta l’Unione, sulla base di una rete di corrispondenti nazionali e potrebbe contribuire a identificare in una fase precoce i potenziali casi in cui intervenire.

(20)

I lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata dovrebbero avere pari accesso al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. È pertanto opportuno considerare i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata come possibili beneficiari del FEG ai fini del presente regolamento.

(21)

I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure di politica attiva del lavoro e servizi personalizzati volti a reinserire rapidamente i beneficiari in un’attività lavorativa dignitosa e sostenibile, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso, preparandoli nel contempo a un’economia europea maggiormente digitale e più verde. Il sostegno dovrebbe inoltre mirare a promuovere il lavoro autonomo e la creazione di imprese, anche attraverso la costituzione di cooperative. Le misure dovrebbero rispecchiare le potenziali esigenze del mercato del lavoro locale o regionale. Tuttavia, ove pertinente, dovrebbe essere sostenuta anche la mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro al fine di aiutarli a trovare una nuova occupazione altrove. Si dovrebbe riservare un’attenzione particolare alla diffusione delle competenze richieste nell’era digitale e, se del caso, al superamento degli stereotipi di genere nell’occupazione. L’inclusione di indennità pecuniarie in pacchetti coordinati di servizi personalizzati dovrebbe essere limitata. Le misure sostenute dal FEG non dovrebbero sostituire le misure passive di protezione sociale. I datori di lavoro potrebbero essere incoraggiati a partecipare al cofinanziamento nazionale per le misure sostenute dal FEG oltre alle misure che devono fornire a norma di legge o ai sensi di un contratto collettivo.

(22)

Nell’attuare e nel definire un pacchetto coordinato di servizi personalizzati, inteso a facilitare il reinserimento dei beneficiari interessati, gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli obiettivi dell’agenda digitale e della strategia per il mercato unico digitale. È opportuno prestare particolare attenzione al divario retributivo di genere nei settori delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e nel settore della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), promuovendo la riconversione e la riqualificazione delle donne in tali settori. Nell’attuare e nel definire il pacchetto coordinato di servizi personalizzati, gli Stati membri dovrebbero mirare ad accrescere la rappresentanza del genere meno rappresentato, contribuendo così a ridurre il divario retributivo e pensionistico di genere.

(23)

Poiché la trasformazione digitale dell’economia richiede un certo livello di competenze digitali della forza lavoro, la diffusione delle competenze richieste nell’era digitale dovrebbe essere considerata un elemento orizzontale di ogni pacchetto coordinato di servizi personalizzati offerto.

(24)

Nel definire misure di politica attiva del lavoro, è opportuno che gli Stati membri favoriscano le misure in grado di contribuire in modo rilevante all’occupabilità dei beneficiari. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere il reinserimento in un’attività lavorativa sostenibile per il maggior numero possibile di beneficiari coinvolti nelle misure in questione quanto prima, e comunque entro sei mesi dal termine del periodo di attuazione. Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto, già dalla sua elaborazione, dei motivi degli esuberi, se del caso, e anticipare le prospettive future del mercato del lavoro e le competenze richieste. Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe essere compatibile con la transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile.

(25)

Nel definire misure di politica attiva del lavoro, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai beneficiari svantaggiati, ad esempio le persone con disabilità, le persone con familiari a carico, i disoccupati giovani e anziani, le persone scarsamente qualificate, le persone provenienti da un contesto migratorio nonché le persone a rischio di povertà, in quanto gruppi che incontrano particolari problemi di reinserimento nel mercato del lavoro. Tuttavia, nell’ambito dell’attuazione del FEG è opportuno rispettare e promuovere i principi di parità di genere e non discriminazione in quanto valori fondamentali dell’Unione altresì sanciti dal pilastro.

(26)

Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i beneficiari, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo onde presentare domande complete quando presentano domanda per il contributo finanziario del FEG. Qualora la Commissione avesse bisogno di ulteriori informazioni per valutare una domanda, dovrebbero essere previsti termini per la trasmissione di ulteriori informazioni. Sia gli Stati membri che le istituzioni dell’Unione dovrebbero cercare di trattare le domande nel minor tempo possibile.

(27)

Nell’interesse dei beneficiari e degli organismi responsabili dell’attuazione delle misure, lo Stato membro richiedente dovrebbe tenere informati tutti gli attori interessati dalla procedura di domanda in merito ai relativi sviluppi e, ogniqualvolta possibile, coinvolgerli nell’attuazione delle misure.

(28)

Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, i contributi finanziari del FEG non dovrebbero sostituire le misure di sostegno disponibili per i beneficiari nell’ambito dei fondi dell’Unione o di altre politiche o programmi dell’Unione ma dovrebbero, ove possibile, integrare tali misure.

(29)

È opportuno inserire disposizioni particolari riguardo alle azioni di informazione e di comunicazione relative ai casi di intervento del FEG e ai risultati ottenuti. Gli Stati membri e i portatori di interessi nel FEG dovrebbero diffondere informazioni sui risultati dei finanziamenti dell’Unione informandone il pubblico. Le attività di trasparenza e comunicazione sono essenziali per conferire visibilità all’azione dell’Unione sul terreno e dovrebbero basarsi su informazioni accurate e aggiornate. Al fine di promuovere il FEG e dimostrarne il valore aggiunto nell’ambito del bilancio dell’Unione, i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità elaborati dagli Stati membri dovrebbero essere, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organismi o delle agenzie dell’Unione. Di conseguenza, all’Unione dovrebbe essere concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano.

(30)

Per facilitare l’attuazione del presente regolamento è opportuno che le spese siano ammissibili a un contributo finanziario a titolo del FEG a decorrere dalla data in cui uno Stato membro inizia a fornire i servizi personalizzati o dalla data in cui uno Stato membro sostiene spese amministrative per l’attuazione del FEG.

(31)

Per dare copertura alle esigenze che si manifestano soprattutto nel corso dei primi mesi di ogni anno, quando le possibilità di storno da altre linee di bilancio sono particolarmente ridotte, è opportuno mettere a disposizione, nell’ambito della procedura di bilancio annuale, un importo adeguato di stanziamenti di pagamento per la linea di bilancio relativa al FEG.

(32)

Il QFP e l’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (10) («accordo interistituzionale») determinano il quadro di bilancio del FEG.

(33)

Negli interessi dei beneficiari, l’assistenza dovrebbe essere messa a disposizione nel modo più rapido ed efficiente possibile. Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione che partecipano ai processi decisionali del FEG dovrebbero impegnarsi al massimo per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure onde garantire l’agevole e rapida adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG.

(34)

Le PMI sono la colonna portante dell’economia dell’Unione. È pertanto fondamentale promuovere l’imprenditorialità e sostenere le PMI per garantire la crescita economica, l’innovazione, la creazione di posti di lavoro e l’integrazione sociale. L’Unione promuove attivamente l’imprenditorialità incoraggiando le persone ad avviare un’attività in proprio. In caso di eventi di ristrutturazione significativi, dovrebbe essere possibile aiutare i lavoratori espulsi dal lavoro ad avviare la propria attività. In caso di chiusura di un’impresa, dovrebbe altresì essere possibile aiutare i lavoratori espulsi dal lavoro a rilevarne in tutto o in parte le attività.

(35)

A fini di trasparenza e informazione, gli Stati membri dovrebbero indicare nelle relazioni finali i dettagli relativi a eventuali aiuti di Stato o finanziamenti dell’Unione che l’impresa che ha licenziato i lavoratori ha ricevuto nei cinque anni precedenti la relazione. Tuttavia, tale requisito non dovrebbe applicarsi alle microimprese o alle PMI, in particolare alle start-up e alle scale-up, al fine di evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico degli Stati membri, in particolare nel caso di domande settoriali per il FEG che coinvolgono più microimprese o PMI.

(36)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (11), è opportuno valutare il FEG sulla base delle informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. Tali prescrizioni dovrebbero includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del FEG sul campo.

(37)

Per consentire al Parlamento europeo di esercitare il proprio controllo politico e alla Commissione di effettuare una sorveglianza continua sui risultati ottenuti grazie all’assistenza del FEG, gli Stati membri interessati dovrebbero presentare una relazione finale sull’attuazione del FEG.

(38)

Gli Stati membri dovrebbero sostenere la Commissione nello svolgimento delle valutazioni fornendo i dati pertinenti a loro disposizione.

(39)

Al fine di agevolare le valutazioni future, dovrebbe essere condotta un’indagine presso i beneficiari dopo l’attuazione di ciascun contributo finanziario a titolo del FEG. L’indagine presso i beneficiari dovrebbe essere aperta ai partecipanti per almeno quattro settimane ed essere avviata durante il sesto mese successivo alla fine dell’attuazione del periodo di attuazione. Gli Stati membri dovrebbero assistere la Commissione nello svolgimento dell’indagine presso i beneficiari, incoraggiando la partecipazione dei beneficiari mediante l’invio di un invito a partecipare e di almeno un sollecito. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito agli sforzi compiuti per contattare i beneficiari. La Commissione dovrebbe utilizzare i dati raccolti a fini di valutazione. Per garantire la comparabilità dei casi, la Commissione dovrebbe elaborare il modello di indagine presso i beneficiari in stretta collaborazione con gli Stati membri e fornirne la traduzione in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

(40)

Conformemente all’obiettivo di eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne, le analisi e le relazioni relative al FEG dovrebbero includere informazioni disaggregate per genere.

(41)

Un elenco di indicatori dovrebbe essere riportato in un allegato del presente regolamento al fine di monitorare l’utilizzo del FEG e, in particolare, i progressi compiuti verso il conseguimento dei suoi obiettivi. Se necessario, la Commissione può presentare una proposta legislativa per modificare tali indicatori.

(42)

Gli Stati membri dovrebbero rimanere responsabili dell’attuazione del contributo finanziario nonché della gestione e del controllo delle azioni sostenute da finanziamenti dell’Unione, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario o a quelle del regolamento che gli subentrerà. È opportuno che gli Stati membri rendano conto dell’uso fatto del contributo finanziario ricevuto dal FEG. Vista la brevità del periodo di attuazione degli interventi del FEG, è opportuno che gli obblighi in materia di rendicontazione tengano conto della particolare natura di tali interventi.

(43)

Gli Stati membri dovrebbero prevenire, individuare e gestire efficacemente ogni irregolarità commessa dai beneficiari, comprese le frodi. Inoltre, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (13) e (Euratom, CE) n. 2185/96 (14) del Consiglio, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (15), di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per assicurare che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto agli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantisca che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione le irregolarità riscontrate, comprese le frodi, e il seguito datovi, nonché il seguito dato alle indagini dell’OLAF. Gli Stati membri dovrebbero cooperare con la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, ove applicabile, l’EPPO, in conformità dell’articolo 63, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, su tutte le questioni relative a frodi presunte o accertate.

(44)

Al fine di rafforzare la protezione del bilancio dell’Unione, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione un sistema di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile comprensivo di strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio per accedere ai dati pertinenti e analizzarli, e dovrebbe incoraggiarne l’utilizzo ai fini di un’applicazione generalizzata da parte degli Stati membri.

(45)

Il regolamento finanziario stabilisce le norme sull’esecuzione del bilancio dell’Unione, comprese le norme su sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE includono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

(46)

Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell’obiettivo di destinare il 30 % di tutte le spese del bilancio dell’Unione a sostegno degli obiettivi climatici, nonché all’ambizione di destinare il 7,5 % del bilancio dell’Unione nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alle spese relative alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità.

(47)

Al fine di consentire una migliore sorveglianza dell’utilizzo del FEG, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento stabilendo i criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare e i dati che gli Stati membri sono tenuti a fornire al fine di prevenire, individuare e correggere le irregolarità, comprese le frodi, e recuperare le somme indebitamente versate, aumentate degli interessi di mora. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(48)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda lo svolgimento di indagini presso i beneficiari e il formato per la segnalazione delle irregolarità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(49)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(50)

Al fine di garantire la continuità del sostegno nel settore interessato e di consentirne l’attuazione a partire dall’inizio del QFP per il periodo 2021-2027, è necessario prevedere l’applicazione del presente regolamento a decorrere dall’inizio dell’esercizio finanziario 2021. Tuttavia, la Commissione dovrebbe avviare la procedura di bilancio solo dopo l’entrata in vigore del presente regolamento,

(51)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1309/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) per la durata del QFP per il periodo 2021-2027.

Esso stabilisce gli obiettivi del FEG, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti, comprese le domande di contributi finanziari del FEG presentate dagli Stati membri per misure a favore dei beneficiari di cui all’articolo 6.

2.   Ai sensi dell’articolo 4, il FEG offre sostegno ai lavoratori espulsi dal lavoro e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell’ambito di eventi di ristrutturazione significativi.

Articolo 2

Missione e obiettivi

1.   Il FEG accompagna le trasformazioni socioeconomiche derivanti dalla globalizzazione nonché dai cambiamenti tecnologici e ambientali, aiutando i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata ad adattarsi ai mutamenti strutturali. Il FEG costituisce un fondo di emergenza che opera in modo reattivo. In quanto tale, esso contribuisce ad attuare i principi di cui al pilastro europeo dei diritti sociali e accresce la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri.

2.   Gli obiettivi del FEG sono dimostrare solidarietà e promuovere un’occupazione dignitosa e sostenibile nell’Unione offrendo assistenza in caso di eventi di ristrutturazione significativi, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, cambiamenti importanti nelle relazioni commerciali dell’Unione o nella composizione del mercato interno e crisi economiche o finanziarie, nonché il passaggio a un’economia a basse emissioni di CO2, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all’automazione. Il FEG sostiene i beneficiari affinché ritornino quanto prima a un’occupazione dignitosa e sostenibile. Particolare rilievo è dato alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«lavoratore espulso dal lavoro»: un lavoratore, indipendentemente dal tipo e dalla durata del suo rapporto di lavoro, il cui contratto di lavoro o rapporto di lavoro si conclude prematuramente per collocamento in esubero o il cui contratto di lavoro o rapporto di lavoro non è rinnovato per motivi economici;

2)

«lavoratore autonomo»: una persona fisica che impiega meno di 10 lavoratori;

3)

«beneficiario»: una persona fisica che partecipa a misure cofinanziate dal FEG;

4)

«irregolarità»: qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico coinvolto nell’attuazione del FEG, che ha o potrebbe avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione imputando a quest’ultimo una spesa indebita.

5)

«periodo di attuazione»: il periodo che decorre dalle date di cui all’articolo 8, paragrafo 7, lettera j), e termina 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario conformemente all’articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 4

Criteri di intervento

1.   Gli Stati membri possono presentare domanda di contributi finanziari del FEG per misure a favore dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi in conformità delle disposizioni del presente articolo.

2.   In caso di eventi di ristrutturazione significativi, è fornito un contributo finanziario del FEG qualora si verifichi una delle circostanze seguenti:

a)

la cessazione dell’attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un’impresa di uno Stato membro, compresi i casi in cui la cessazione dell’attività riguardi imprese di fornitori o di produttori a valle dell’impresa in questione;

b)

la cessazione dell’attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di sei mesi, in particolare in PMI tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS 2 oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo dei lavoratori interessati, ivi compresi i lavoratori autonomi, sia pari ad almeno 200 in due delle regioni combinate;

c)

la cessazione dell’attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in particolare in PMI, qualora operino tutti nello stesso settore economico o in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate nella stessa regione di livello NUTS 2.

3.   Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte, in particolare per quanto concerne le domande che coinvolgono le PMI, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo, debitamente giustificata dallo Stato membro richiedente, è considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 2 non sono interamente soddisfatti, purché i collocamenti in esubero abbiano un grave impatto sull’occupazione e sull’economia locale, regionale o nazionale. In tali casi, lo Stato membro richiedente precisa quali dei criteri di intervento stabiliti al paragrafo 2 non sono interamente soddisfatti.

4.   In circostanze eccezionali, il paragrafo 3 si applica altresì ai mercati del lavoro diversi da quelli di dimensioni ridotte. In tali casi, l’importo cumulato dei contributi finanziari non può superare il 15 % del massimale annuo del FEG.

5.   Il FEG non è mobilitato se i dipendenti del settore pubblico sono licenziati in seguito a tagli di bilancio operati da uno Stato membro.

Articolo 5

Calcolo dei casi di espulsione dal lavoro e di cessazione dell’attività

Lo Stato membro richiedente precisa il metodo seguito per calcolare, ai fini dell’articolo 4, il numero di lavoratori espulsi dal lavoro e di lavoratori autonomi a una o più delle date seguenti:

a)

la data in cui il datore di lavoro notifica per iscritto all’autorità pubblica competente il piano di collocamento in esubero collettivo, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio (18).

b)

la data in cui il datore di lavoro notifica al singolo lavoratore il preavviso di licenziamento o di risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro;

c)

la data della risoluzione di fatto o della scadenza del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro;

d)

la data della fine dell’incarico del lavoratore presso l’impresa utilizzatrice;

e)

per i lavoratori autonomi, la data di cessazione delle attività, determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali.

Nei casi di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, lo Stato membro richiedente fornisce alla Commissione ulteriori informazioni sul numero effettivo di lavoratori collocati in esubero conformemente all’articolo 4 prima del completamento della valutazione da parte della Commissione.

Articolo 6

Beneficiari ammissibili

Lo Stato membro richiedente può offrire ai beneficiari ammissibili un pacchetto coordinato di servizi personalizzati («pacchetto coordinato») conformemente all’articolo 7, cofinanziato dal FEG. Tali beneficiari ammissibili possono comprendere:

a)

i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi, individuati conformemente all’articolo 5, la cui attività sia cessata durante i periodi di riferimento previsti all’articolo 4, paragrafi da 1 a 4;

b)

i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi, individuati conformemente all’articolo 5, la cui attività sia cessata al di fuori del periodo di riferimento previsto all’articolo 4, vale a dire sei mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento o tra la fine del periodo di riferimento e l’ultimo giorno che precede la data del completamento della valutazione da parte della Commissione.

I lavoratori e i lavoratori autonomi di cui al primo comma, lettera b), sono considerati beneficiari ammissibili purché possa essere stabilito un chiaro nesso causale con l’evento che ha provocato gli esuberi durante il periodo di riferimento.

Articolo 7

Misure ammissibili

1.   Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure di politica attiva del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato volto a facilitare il reinserimento nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra essi.

2.   Data l’importanza delle competenze richieste nell’era industriale digitale e in un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse, la diffusione di tali competenze è considerata un elemento orizzontale per la progettazione di pacchetti coordinati. La necessità e il livello di formazione sono adattati alle qualifiche e alle competenze di ciascun beneficiario.

Il pacchetto coordinato può comprendere:

a)

formazione e la riqualificazione su misura, anche per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell’era digitale, la certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività per gruppi mirati, l’orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l’assistenza al ricollocamento, la promozione dell’imprenditorialità, l’aiuto al lavoro autonomo, alla creazione di imprese, al loro rilevamento da parte dei dipendenti, nonché le attività di cooperazione;

b)

misure speciali di durata limitata quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all’assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le prestazioni per figli a carico, le indennità di formazione, le indennità di soggiorno e le indennità di assistenza.

I costi delle misure di cui alla lettera b) del secondo comma non superano il 35 % dei costi totali per il pacchetto coordinato.

Gli investimenti per il lavoro autonomo, per la creazione di imprese e per il loro rilevamento da parte dei dipendenti non superano i 22 000 EUR per beneficiario.

Il pacchetto coordinato tiene conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste. Il pacchetto coordinato è compatibile con il passaggio a un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, si concentra sulla diffusione delle competenze richieste nell’era industriale digitale e tiene conto della domanda sul mercato del lavoro locale.

3.   Le misure seguenti non sono ammissibili a un contributo finanziario del FEG:

a)

le misure speciali di durata limitata di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera b), se tali misure non sono condizionali alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di ricerca di lavoro o di formazione;

b)

le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.

Le misure sostenute dal FEG non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.

4.   Il pacchetto coordinato è elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti o le parti sociali, a seconda dei casi.

5.   Su iniziativa dello Stato membro richiedente può essere concesso un contributo finanziario del FEG per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, e controllo e rendicontazione.

Articolo 8

Domande

1.   Lo Stato membro richiedente presenta una domanda di contributo finanziario a titolo del FEG alla Commissione entro 12 settimane dalla data in cui sono soddisfatti i criteri stabiliti all’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4.

2.   Il termine di cui al paragrafo 1 è sospeso tra il 1o gennaio 2021 e il 3 maggio 2021.

3.   Su richiesta dello Stato membro richiedente, la Commissione fornisce orientamenti durante l’intera procedura di domanda.

4.   Entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda o, se del caso, entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione dispone della traduzione della stessa, se posteriore, la Commissione notifica la ricezione della domanda e richiede allo Stato membro richiedente eventuali ulteriori informazioni necessarie per la valutazione della domanda.

5.   Qualora la Commissione richieda ulteriori informazioni, lo Stato membro risponde entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta. La Commissione proroga detto termine di 10 giorni lavorativi su richiesta dello Stato membro richiedente. Qualunque richiesta di proroga deve essere debitamente motivata.

6.   Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro richiedente, la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione del contributo finanziario entro 50 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa.

Qualora non sia in grado di rispettare tale termine, la Commissione ne informa lo Stato membro richiedente entro la scadenza di tale termine, spiegando i motivi del ritardo e fissando una nuova data per il completamento della sua valutazione. Tale nuova data non deve superare i 20 giorni lavorativi dal termine di cui al primo comma.

7.   La domanda contiene le informazioni seguenti:

a)

una valutazione del numero di lavoratori collocati in esubero ai sensi dell’articolo 5, nonché il metodo di calcolo;

b)

qualora l’impresa che ha proceduto al licenziamento abbia proseguito le attività anche successivamente al collocamento in esubero, la conferma che detta impresa ha adempiuto agli obblighi di legge in materia di esuberi e che ha provveduto ai suoi lavoratori in conformità a tali obblighi;

c)

una spiegazione della considerazione data alle raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni e in merito alla complementarità del pacchetto coordinato rispetto alle azioni finanziate da altri fondi dell’Unione o nazionali, comprese informazioni sulle misure che, per le imprese interessate che hanno proceduto ai licenziamenti, rivestono un carattere obbligatorio in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, nonché informazioni sulle iniziative già adottate dagli Stati membri per assistere i lavoratori espulsi dal lavoro;

d)

una breve descrizione delle circostanze che hanno portato ai casi di espulsione dal lavoro;

e)

se del caso, l’identificazione delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori in cui si sono verificati i licenziamenti;

f)

una ripartizione stimata della composizione dei beneficiari interessati per genere, fascia di età e livello di istruzione, usata nel concepimento del pacchetto coordinato;

g)

gli effetti previsti degli esuberi sull’economia e sull’occupazione a livello locale, regionale o nazionale;

h)

una descrizione dettagliata del pacchetto coordinato e delle relative spese, comprese in particolare le eventuali misure a sostegno di iniziative per l’occupazione dei beneficiari svantaggiati, giovani e meno giovani;

i)

una stima dei costi per ciascuna delle componenti del pacchetto coordinato a sostegno dei beneficiari interessati e per qualunque attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione;

j)

le date di avvio, passate o previste, del pacchetto coordinato rivolto ai beneficiari interessati e delle attività per l’attuazione del FEG di cui all’articolo 7;

k)

le procedure seguite per la consultazione dei beneficiari interessati, dei loro rappresentanti o delle parti sociali nonché delle autorità locali e regionali o eventualmente di altri portatori di interessi;

l)

una dichiarazione che attesti che il sostegno del FEG richiesto sia conforme alle norme procedurali e sostanziali dell’Unione in materia di aiuti di Stato, nonché una dichiarazione che spieghi i motivi per cui il pacchetto coordinato non si sostituisce alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità dei datori di lavoro in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;

m)

le fonti nazionali di prefinanziamento o cofinanziamento e, se del caso, altri tipi di cofinanziamento.

Articolo 9

Complementarità, conformità e coordinamento

1.   Il contributo finanziario del FEG non sostituisce le misure che rientrano nella sfera di responsabilità dei datori di lavoro in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.

2.   Il sostegno ai beneficiari interessati integra le misure adottate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese quelle che ricevono anche altre forme di sostegno finanziario a titolo del bilancio dell’Unione, in linea con le raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni.

3.   Il contributo finanziario del FEG è limitato al minimo necessario per garantire un sostegno temporaneo una tantum ai beneficiari interessati. Le misure sostenute dal FEG sono conformi al diritto dell’Unione e al diritto nazionale, comprese le norme sugli aiuti di Stato.

4.   Conformemente alle loro rispettive responsabilità, la Commissione e lo Stato membro richiedente garantiscono il coordinamento dell’assistenza fornita da altre forme di sostegno finanziario a titolo del bilancio dell’Unione.

5.   Lo Stato membro richiedente garantisce che le misure specifiche che ricevono un contributo finanziario del FEG non ricevano altre forme di sostegno finanziario a titolo del bilancio dell’Unione.

Articolo 10

Parità tra uomini e donne e non discriminazione

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che tanto la parità tra uomini e donne quanto l’integrazione della prospettiva di genere rappresentino un elemento costitutivo dell’attuazione e siano promosse durante tutto il periodo dell’attuazione.

La Commissione e gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per prevenire qualunque discriminazione basata sul genere, l’identità di genere, l’origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale nelle varie tappe del periodo di attuazione.

Articolo 11

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.   Su iniziativa della Commissione, una percentuale non superiore allo 0,5 % del massimale annuo del FEG può finanziare spese tecniche e amministrative necessarie per l’attuazione del FEG, quali le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, nonché di raccolta dati, inclusa quella relativa ai sistemi informatici istituzionali, attività di comunicazione e quelle che aumentano la visibilità del FEG come fondo o riguardo a progetti specifici, e altre misure di assistenza tecnica. Tali misure possono estendersi su periodi di programmazione successivi e precedenti.

2.   Entro i limiti del massimale fissato al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione presenta una richiesta di storno di stanziamenti per l’assistenza tecnica verso le pertinenti linee di bilancio conformemente all’articolo 31 del regolamento finanziario.

3.   La Commissione attua l’assistenza tecnica di propria iniziativa in regime di gestione diretta in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o di gestione indiretta, in conformità al paragrafo 1, lettera c), del medesimo articolo.

Qualora attui l’assistenza tecnica in regime di gestione indiretta, la Commissione garantisce una procedura trasparente per la designazione del soggetto terzo responsabile dell’esecuzione dei compiti che le incombono a norma del regolamento finanziario. Essa informa il Parlamento europeo e il Consiglio, nonché il pubblico, in merito al subcontraente selezionato a tal fine.

4.   L’assistenza tecnica della Commissione comprende la trasmissione di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l’utilizzo, la sorveglianza e la valutazione del FEG. La Commissione fornisce inoltre alle parti sociali a livello di Unione e nazionale informazioni e orientamenti chiari sull’utilizzo del FEG. Può rientrare tra le misure di orientamento anche la creazione di task force in caso di forte deterioramento della situazione economica in uno Stato membro.

Articolo 12

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   Gli Stati membri rendono nota l’origine unionale dei fondi, ne garantiscono la visibilità e sottolineano il valore aggiunto dell’Unione dell’intervento diffondendo informazioni coerenti, efficaci e specifiche a pubblici diversi, con informazioni mirate ai beneficiari, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai media e al pubblico.

Gli Stati membri usano l’emblema dell’Unione in conformità dell’allegato IX del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, e migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («regolamento recante disposizioni comuni per gli anni dal 2021 al 2027») unitamente alla semplice dichiarazione sui finanziamenti «cofinanziato dall’Unione europea».

2.   La Commissione gestisce e aggiorna regolarmente una presenza online, accessibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione, per fornire informazioni aggiornate sul FEG, orientamenti per la presentazione delle domande, esempi di misure ammissibili, un elenco periodicamente aggiornato di contatti negli Stati membri e informazioni sulle domande accettate e respinte nonché sul ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio nell’ambito della procedura di bilancio.

3.   La Commissione promuove l’ampia diffusione delle migliori prassi esistenti e realizza azioni di informazione e comunicazione allo scopo di sensibilizzare in merito al FEG i cittadini e i lavoratori dell’Unione, comprese le persone che hanno difficoltà di accesso alle informazioni.

Gli Stati membri provvedono affinché i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità siano, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione e affinché all’Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, allo scopo di pubblicizzare il FEG o in relazione alla rendicontazione sull’uso del bilancio dell’Unione. Tale obbligo non implica che uno Stato membro assuma costi aggiuntivi significativi né oneri amministrativi significativi.

La licenza conferisce all’Unione i diritti di cui all’allegato I.

4.   Le risorse destinate alle azioni di comunicazione previste dal presente regolamento contribuiscono a coprire anche la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione, purché tali priorità si riferiscano agli obiettivi di cui all’articolo 2.

Articolo 13

Determinazione del contributo finanziario

1.   Sulla base della valutazione svolta a norma dell’articolo 8 e tenuto conto in particolare del numero di beneficiari interessati, delle misure proposte e dei costi previsti, la Commissione stima e propone l’importo del contributo finanziario del FEG che è eventualmente possibile concedere nei limiti delle risorse disponibili. La Commissione completa la sua valutazione e presenta la sua proposta entro il termine di cui all’articolo 8, paragrafo 6.

2.   Il tasso di cofinanziamento del FEG per le misure proposte è il tasso di cofinanziamento più elevato previsto dal FSE+ nello Stato membro in questione, come stabilito all’articolo 112, paragrafo 3, del regolamento recante disposizioni comuni per gli anni 2021-2027, o il 60 %, a seconda di quale sia l’importo più elevato.

3.   Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell’articolo 8, la Commissione giunge alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa avvia immediatamente la procedura di cui all’articolo 15.

4.   Se, sulla base della valutazione svolta a norma dell’articolo 8, la Commissione giunge alla conclusione che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in forza del presente regolamento, essa ne informa immediatamente lo Stato membro richiedente, il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 14

Periodo di ammissibilità

1.   Sono ammissibili a un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date, riportate nella domanda in conformità dell’articolo 8, paragrafo 7, lettera j), in cui lo Stato membro interessato inizia o dovrebbe iniziare a fornire il pacchetto coordinato ai beneficiari interessati o a sostenere le spese amministrative per l’attuazione del FEG, a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 5.

2.   Lo Stato membro inizia ad attuare le misure ammissibili di cui all’articolo 7 senza indebito ritardo e le realizza il prima possibile e comunque entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione di concessione del contributo finanziario.

3.   Nel caso in cui un beneficiario acceda a un corso di istruzione o formazione della durata minima di due anni, le spese sostenute per tale corso sono ammissibili a un cofinanziamento del FEG fino allo scadere del termine per la presentazione della relazione finale di cui all’articolo 20, paragrafo 1, purché dette spese siano sostenute prima di tale data.

4.   Le spese di cui all’articolo 7, paragrafo 5, sono ammissibili a un cofinanziamento del FEG fino allo scadere del termine per la presentazione della relazione finale di cui all’articolo 20, paragrafo 1.

Articolo 15

Procedura ed esecuzione del bilancio

1.   Se ha concluso che sono soddisfatte le condizioni per concedere un contributo finanziario del FEG, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di mobilitazione del FEG. La decisione di mobilitare il FEG è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro sei settimane dalla data in cui la proposta della Commissione è stata loro presentata.

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di mobilitare il FEG, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le pertinenti linee di bilancio.

Gli storni relativi al FEG sono effettuati conformemente all’articolo 31 del regolamento finanziario.

2.   La Commissione adotta una decisione di concessione di un contributo finanziario, che entra in vigore alla data alla quale la Commissione riceve notifica dell’approvazione dello storno di bilancio da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tale decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 110 del regolamento finanziario.

3.   Una proposta di decisione di mobilitare il FEG ai sensi del paragrafo 1 comprende quanto segue:

a)

la valutazione realizzata conformemente all’articolo 8, paragrafo 6, accompagnata da una sintesi delle informazioni sulle quali si basa; e

b)

i motivi che giustificano gli importi proposti conformemente all’articolo 13, paragrafo 1.

Articolo 16

Insufficienza di fondi

In deroga alle scadenze stabilite agli articoli 8 e 15, in casi eccezionali e se i residui stanziamenti di impegno disponibili nel FEG non sono sufficienti a coprire l’importo dell’assistenza ritenuto necessario conformemente alla proposta della Commissione, la Commissione può rinviare la proposta di mobilitare il FEG e la successiva richiesta di storno di bilancio fino a quando gli stanziamenti di impegno non siano disponibili nell’anno successivo. Il massimale annuo di bilancio del FEG è rispettato in ogni circostanza.

Articolo 17

Pagamento e utilizzo del contributo finanziario

1.   La Commissione versa, in linea di principio entro 15 giorni lavorativi dall’entrata in vigore della decisione di concessione di un contributo finanziario a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, il contributo finanziario allo Stato membro interessato in un unico pagamento di prefinanziamento pari al 100 %. Il prefinanziamento è oggetto di liquidazione contabile quando lo Stato membro presenta lo stato delle spese certificato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1. L’importo non speso è rimborsato alla Commissione.

2.   Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 del presente articolo è attuato nell’ambito della gestione concorrente, conformemente all’articolo 63 del regolamento finanziario.

3.   Le condizioni dettagliate di finanziamento a livello tecnico sono definite dalla Commissione nella decisione di concessione del contributo finanziario di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

4.   Durante l’esecuzione delle misure comprese nel pacchetto coordinato, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una proposta di modifica delle azioni aggiungendo altre misure ammissibili di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), a condizione che tali modifiche siano debitamente giustificate e che il totale non superi il contributo finanziario di cui all’articolo 15, paragrafo 2. La Commissione valuta le modifiche proposte e, in caso di accordo, modifica di conseguenza la decisione di concessione del contributo finanziario.

5.   Lo Stato membro interessato può riassegnare importi tra le diverse voci di bilancio contenute nella decisione di concessione del contributo finanziario di cui all’articolo 15, paragrafo 2. Se una tale riassegnazione comporta un aumento di oltre il 20 % dell’importo relativo a una o più delle voci in questione, lo Stato membro ne dà comunicazione anticipata alla Commissione.

Articolo 18

Uso dell’euro

Gli importi di cui alle domande, alle decisioni di concessione di contributi finanziari alle relazioni previste dal presente regolamento, e a qualunque altro documento afferente, sono espressi in euro.

Articolo 19

Indicatori

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2 figurano nell’allegato II. I dati personali relativi a tali indicatori sono raccolti sulla base del presente regolamento ed esclusivamente ai fini ivi stabiliti. Essi sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 (19) del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del FEG.

A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati agli Stati membri.

Articolo 20

Relazione finale e chiusura

1.   Entro la fine del settimo mese dallo scadere del periodo di attuazione, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione finale sull’attuazione del pertinente contributo finanziario comprendente informazioni:

a)

sul tipo di misure e sui risultati, con una spiegazione delle sfide, degli insegnamenti tratti, delle sinergie e della complementarità con altri fondi dell’Unione, in particolare il FSE+, e con l’indicazione, ove possibile, della complementarità delle misure con quelle finanziate da altri programmi nazionali o dell’Unione in linea con il quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni;

b)

sui nomi degli organismi responsabili dell’esecuzione del pacchetto coordinato nello Stato membro;

c)

sugli indicatori di cui all’allegato II, punti 1) e 2);

d)

sul fatto che l’impresa che ha proceduto ai licenziamenti, salvo che si tratti di una microimpresa o di una PMI, abbia beneficiato di aiuti di Stato o di precedenti finanziamenti a valere sul Fondo di coesione o sui fondi strutturali dell’Unione nei cinque anni precedenti; e

e)

su una dichiarazione giustificativa delle spese.

2.   Entro sei mesi dalla ricezione da parte della Commissione di tutte le informazioni richieste conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione procede alla chiusura del contributo finanziario del FEG determinandone l’importo finale ed eventualmente il saldo dovuto dallo Stato membro interessato in conformità dell’articolo 24.

Articolo 21

Relazione biennale

1.   Entro il 1o agosto 2021 e ogni due anni da tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa completa sulle attività svolte nell’ambito del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1309/2013 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene in particolare informazioni sulle domande presentate, i tempi di trattamento, le decisioni adottate, le misure finanziate, compresi i dati statistici sugli indicatori di cui all’allegato II, e la complementarità di tali misure con le misure finanziate da altri fondi dell’Unione, in particolare il FSE+, e informazioni sulla chiusura dei contributi finanziari concessi. La relazione comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte in quanto non ammissibili o il cui importo è stato ridotto a causa di stanziamenti insufficienti.

2.   La relazione è trasmessa per informazione anche alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Articolo 22

Valutazione

1.   La Commissione effettua, di propria iniziativa e in stretta collaborazione con gli Stati membri:

a)

una valutazione intermedia, entro il 30 giugno 2025; e

b)

una valutazione retrospettiva, entro il 31 dicembre 2029.

2.   I risultati delle valutazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali. Le raccomandazioni contenute nelle valutazioni sono prese in considerazione per l’elaborazione di nuovi programmi nel settore dell’occupazione e degli affari sociali o per lo sviluppo dei programmi esistenti.

3.   Le valutazioni di cui al paragrafo 1 comprendono i dati statistici pertinenti sui contributi finanziari, disaggregati per settore e Stato membro.

4.   L’indagine presso i beneficiari è avviata durante il sesto mese successivo alla fine di ciascun periodo di attuazione. L’indagine presso i beneficiari dovrebbe essere aperta alla partecipazione per almeno quattro settimane. Gli Stati membri distribuiscono l’indagine presso i beneficiari ai beneficiari, inviano almeno un sollecito e informano la Commissione della distribuzione e del sollecito. Le risposte all’indagine presso i beneficiari sono raccolte e analizzate dalla Commissione per essere utilizzate in future valutazioni.

5.   Le indagini presso i beneficiari sono utilizzate per raccogliere dati sull’evoluzione percepita dell’occupabilità dei beneficiari o, per coloro che hanno già trovato un impiego, sulla qualità dell’impiego trovato, quali i cambiamenti dell’orario di lavoro, il tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro (a tempo pieno o a tempo parziale; a tempo determinato o a tempo indeterminato), il livello di responsabilità o il mutamento del livello delle retribuzioni rispetto all’impiego precedente nonché il settore in cui la persona ha trovato lavoro. Tali informazioni sono disaggregate per genere, fascia di età, livello di istruzione e livello di esperienza professionale.

6.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce tempi e le modalità di svolgimento dell’indagine presso i beneficiari e il modello da utilizzare.

Tale atto di esecuzione à adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 23

Gestione e controllo finanziario

1.   Fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale dell’Unione, gli Stati membri sono responsabili della gestione delle misure che beneficiano del sostegno del FEG nonché del controllo finanziario di tali misure. A tal fine essi provvedono almeno a:

a)

verificare che i meccanismi di gestione e di controllo siano posti in essere e applicati in modo tale da garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi dell’Unione, conformemente al principio della sana gestione finanziaria;

b)

garantire che la trasmissione dei dati di sorveglianza sia un requisito obbligatorio nei contratti con gli organismi responsabili dell’esecuzione di pacchetti coordinati;

c)

verificare la corretta esecuzione delle misure finanziate;

d)

garantire che le spese finanziate si basino su documenti giustificativi verificabili e siano legittime e regolari;

e)

prevenire, individuare e correggere le irregolarità, comprese le frodi, e recuperare le somme indebitamente versate, eventualmente aumentate degli interessi di mora.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le irregolarità, comprese le frodi, di cui alla lettera e) del primo comma.

2.   Gli Stati membri assicurano la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, rilevare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi. Tali azioni comprendono la raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti, conformemente all’allegato XVII del regolamento recante disposizioni comuni per gli anni 2021-2027. Le norme relative alla raccolta e al trattamento di tali dati sono conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. La Commissione, l’OLAF e la Corte dei conti dispongono dell’accesso necessario a tali informazioni.

3.   Ai fini dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento finanziario, gli Stati membri individuano gli organismi responsabili della gestione e del controllo delle misure sostenute dal FEG. Al momento della presentazione della relazione finale di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento, tali organismi comunicano alla Commissione le informazioni di cui all’articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario relative all’attuazione del contributo finanziario.

Qualora le autorità designate a norma del regolamento (UE) n. 1309/2013 abbiano fornito sufficienti garanzie in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti, lo Stato membro interessato può notificare alla Commissione che tali autorità sono confermate nell’ambito del presente regolamento. Nell’effettuare tale notificazione, tale Stato membro indica le autorità confermate e le relative funzioni.

4.   Qualora sia accertata un’irregolarità, gli Stati membri apportano le necessarie rettifiche finanziarie. Tali rettifiche consistono nell’annullare in tutto o in parte il contributo finanziario. Gli Stati membri recuperano le somme indebitamente versate in seguito all’individuazione di un’irregolarità e le rimborsano alla Commissione. Se la somma non è rimborsata dallo Stato membro interessato entro il termine stabilito, si applicano interessi di mora.

5.   Nell’esercizio della sua responsabilità in materia di esecuzione del bilancio generale dell’Unione, la Commissione adotta ogni misura necessaria per verificare che le azioni finanziate siano realizzate nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria. Spetta allo Stato membro interessato garantire l’esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e controllo. La Commissione verifica l’esistenza di tali sistemi.

A tale scopo, fatte salve le competenze della Corte dei conti o i controlli effettuati dallo Stato membro conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, possono essere effettuati da funzionari o agenti della Commissione controlli in loco, anche a campione, sulle misure finanziate dal FEG, con un preavviso minimo di 12 giorni lavorativi. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato in modo da ottenere tutta l’assistenza necessaria. Possono partecipare a tali controlli anche funzionari o agenti dello Stato membro interessato.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 25 per integrare il paragrafo 1, lettera e), stabilendo i criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare e i dati da fornire.

7.   Al fine di assicurare condizioni uniformi per l’attuazione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il formato da usare per la segnalazione delle irregolarità.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

8.   Gli Stati membri garantiscono che tutti i documenti giustificativi riguardanti le spese sostenute siano mantenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per un periodo di tre anni dalla chiusura del contributo finanziario ricevuto dal FEG.

Articolo 24

Recupero del contributo finanziario

1.   Qualora il costo effettivo del pacchetto coordinato sia inferiore all’importo del contributo finanziario di cui all’articolo 15, la Commissione recupera l’importo corrispondente dopo avere dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

2.   Se, dopo avere svolto le necessarie verifiche, la Commissione giunge alla conclusione che lo Stato membro è venuto meno agli obblighi enunciati nella decisione di concessione del contributo finanziario o non si è conformato agli obblighi a esso incombenti in virtù dell’articolo 23, paragrafo 1, essa dà allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Laddove non sia stato raggiunto un accordo, la Commissione, entro dodici mesi dalla ricezione delle osservazioni dello Stato membro, adotta una decisione di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, annullando in tutto o in parte il contributo finanziario del FEG alla misura in questione.

Lo Stato membro interessato recupera le somme indebitamente versate in seguito a irregolarità e se la somma non è rimborsata dallo Stato membro richiedente entro il termine stabilito si applicano interessi di mora.

Articolo 25

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 23, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per la durata del FEG.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 23, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 26

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 27

Abrogazione

1.   Il regolamento (UE) n. 1309/2013 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2021.

2.   Nonostante il paragrafo 1, l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1309/2013 continua ad applicarsi fino a quando non sia stata effettuata la valutazione ex post di cui a tale lettera.

Articolo 28

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 1309/2013, che continua ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del FEG può anche coprire le spese di assistenza tecnica necessarie per assicurare la transizione tra il FEG e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1309/2013.

3.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le misure ammissibili di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 5, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021, ad eccezione dell’articolo 15 che si applica a decorrere dal 3 maggio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

A. P. ZACARIAS


(1)   GU C 110 del 22.3.2019, pag. 82.

(2)   GU C 86 del 7.3.2019, pag. 239.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 19 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(5)  Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26).

(7)  Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2019/1796 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) (GU L 279 I del 31.10.2019, pag. 4).

(10)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(11)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(12)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(14)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(15)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(16)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(17)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole ei principi generali relativi ai meccanismi di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(18)  Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16).

(19)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


ALLEGATO I

COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ

La licenza di cui all’articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, conferisce all’Unione almeno i diritti seguenti:

1)

uso interno, ossia diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell’Unione e degli Stati membri dell’Unione e ai loro dipendenti;

2)

riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte;

3)

comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante tutti i mezzi di comunicazione;

4)

distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma;

5)

conservazione e archiviazione dei materiali di comunicazione e visibilità;

6)

sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.


ALLEGATO II

INDICATORI COMUNI DI OUTPUT E DI RISULTATO PER LE DOMANDE PER IL FEG [di cui all’articolo 19, paragrafo 1, all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 21, paragrafo 1]

Tutti i dati personali (1) devono essere disaggregati per genere [femminile, maschile, non binario (2)(3).

1)

Indicatori comuni di output per i beneficiari:

a)

disoccupati*;

b)

inattivi*;

c)

lavoratori dipendenti*;

d)

lavoratori autonomi*;

e)

persone di età inferiore a 30 anni*;

f)

persone di età superiore a 54 anni*;

g)

titolari di un diploma di istruzione secondaria inferiore o più basso (ISCED 0-2)*;

h)

titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) o di istruzione post secondaria (ISCED 4)*;

i)

titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED 5-8)*.

Il numero totale dei beneficiari deve essere calcolato automaticamente sulla base degli indicatori comuni di output relativi alla posizione lavorativa (4).

2)

Indicatori comuni di risultato a lungo termine per i beneficiari:

a)

percentuale di beneficiari del FEG aventi un lavoro dipendente o autonomo sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione*;

b)

percentuale di beneficiari del FEG che hanno ottenuto una qualifica entro sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione*;

c)

percentuale di beneficiari del FEG in un percorso di istruzione o di formazione sei mesi dopo la fine del periodo di attuazione*.

Tali dai devono interessare il numero totale dei beneficiari calcolato automaticamente e comunicato nell’ambito degli indicatori comuni di output di cui al punto 1). Anche le percentuali si riferiscono pertanto al totale così calcolato.


(1)  Le autorità di gestione sono tenute a predisporre un sistema che registra e memorizza in formato elettronico i dati sui singoli partecipanti. Le modalità di trattamento dei dati adottate dagli Stati membri devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in particolare gli articoli 4, 6 e 9.

(2)  Conformemente alla legislazione nazionale.

(3)  I dati comunicati per gli indicatori contrassegnati da un asterico «*» sono dati personali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. Il loro trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento [articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679].

(4)  Disoccupato, inattivo, lavoratore dipendente, lavoratore autonomo.