ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione, del 29 marzo 2006, relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Commissione |
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Decisione della Commissione, del 27 marzo 2006, che modifica per la seconda volta la decisione 2005/758/CE per quanto riguarda l’estensione delle parti del territorio della Croazia sottoposte ad alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità [notificata con il numero C(2006) 891] ( 1 ) |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Comitato misto SEE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
30.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 503/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 marzo 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
106,5 |
204 |
48,1 |
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212 |
102,0 |
|
999 |
85,5 |
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0707 00 05 |
052 |
137,1 |
628 |
155,5 |
|
999 |
146,3 |
|
0709 90 70 |
052 |
113,6 |
204 |
49,7 |
|
999 |
81,7 |
|
0805 10 20 |
052 |
72,3 |
204 |
41,1 |
|
212 |
51,1 |
|
220 |
41,1 |
|
400 |
58,7 |
|
624 |
60,6 |
|
999 |
54,2 |
|
0805 50 10 |
624 |
65,2 |
999 |
65,2 |
|
0808 10 80 |
388 |
81,5 |
400 |
126,2 |
|
404 |
92,9 |
|
508 |
77,6 |
|
512 |
80,2 |
|
528 |
79,3 |
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720 |
89,0 |
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999 |
89,5 |
|
0808 20 50 |
388 |
82,6 |
512 |
71,1 |
|
528 |
48,2 |
|
720 |
129,3 |
|
999 |
82,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
30.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 504/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1695/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1695/2005 della Commissione (2) è stata aperta una gara permanente per l’esportazione di 1 500 000 tonnellate di frumento tenero detenute dall’organismo di intervento francese. |
(2) |
In seguito alle aggiudicazioni effettuate dal momento dell’apertura della gara, i quantitativi messi a disposizione degli operatori economici sono quasi interamente esauriti. Tenuto conto della forte domanda registrata nelle ultime settimane e della situazione del mercato, occorre rendere disponibili nuovi quantitativi e autorizzare l’organismo di intervento francese ad aumentare di 200 000 tonnellate il quantitativo posto in vendita per l’esportazione. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1695/2005. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1695/2005 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
La gara verte su un quantitativo massimo di 1 700 000 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi, eccetto l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (3) e la Svizzera.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 272 del 18.10.2005, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 310/2006 (GU L 52 del 23.2.2006, pag. 9).
(3) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»
30.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 505/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 27/2006 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento tedesco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 27/2006 della Commissione (2) è stata aperta una gara permanente per l’esportazione di 1 000 000 tonnellate di frumento tenero detenute dall’organismo di intervento tedesco. |
(2) |
In seguito alle aggiudicazioni effettuate dal momento dell’apertura della gara, i quantitativi messi a disposizione degli operatori economici sono quasi interamente esauriti. Tenuto conto della forte domanda registrata nelle ultime settimane e della situazione del mercato, occorre rendere disponibili nuovi quantitativi e autorizzare l’organismo di intervento tedesco ad aumentare di 500 000 tonnellate il quantitativo posto in vendita per l’esportazione. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 27/2006. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 27/2006 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
La gara verte su un quantitativo massimo di 1 500 000 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi, eccetto l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (3) e la Svizzera.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 6 dell’11.1.2006, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 311/2006 (GU L 52 del 23.2.2006, pag. 10).
(3) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»
30.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 506/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1061/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento polacco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1061/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 250 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento polacco. |
(2) |
La Polonia ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 250 000 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Tenendo conto dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta della Polonia. |
(3) |
È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1061/2005. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1061/2005 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
La gara verte su un quantitativo massimo di 500 000 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (3) e la Svizzera.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 24.
(3) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»
30.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 507/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 2006
relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Prima di ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio in uno o più Stati membri, un medicinale per uso umano va in genere sottoposto a studi approfonditi volti a garantirne la sicurezza, l’elevata qualità e l’efficacia di impiego per la popolazione destinataria. Le norme e le procedure per ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio sono stabilite dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (2), e dal regolamento (CE) n. 726/2004. |
(2) |
Nel caso di determinate categorie di medicinali, al fine di rispondere a necessità mediche insoddisfatte dei pazienti e nell’interesse della salute pubblica, può tuttavia risultare necessario concedere autorizzazioni all’immissione in commercio basate su dati meno completi di quelli normalmente richiesti e subordinate ad obblighi specifici, di seguito «autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate». Le categorie interessate sono i medicinali destinati al trattamento, alla prevenzione o alla diagnosi di malattie gravemente invalidanti o potenzialmente letali, o i medicinali da utilizzare in situazioni di emergenza in risposta a minacce per la salute pubblica riconosciute dall’Organizzazione mondiale della sanità o dalla Comunità nel quadro della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (3), o i medicinali designati come medicinali orfani a norma del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (4). |
(3) |
Anche se i dati su cui si basa un parere relativo ad un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata possono essere meno completi, il rapporto rischio/beneficio, quale definito all’articolo 1, paragrafo 28 bis, della direttiva 2001/83/CE, dovrebbe risultare positivo. I benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione dovrebbero inoltre superare il rischio inerente al fatto che occorrano ancora dati supplementari. |
(4) |
Il rilascio delle autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate andrebbe limitato ai casi in cui solo la parte clinica del fascicolo della domanda è meno completa della norma. Dati farmaceutici o preclinici incompleti andrebbero accettati solo nel caso di un prodotto destinato ad essere utilizzato in situazioni di emergenza, in risposta a minacce per la salute pubblica. |
(5) |
Al fine di conseguire il giusto equilibrio fra agevolare l’accesso ai medicinali ai pazienti con necessità mediche insoddisfatte ed evitare di autorizzare medicinali che presentano un rapporto rischio/beneficio sfavorevole, occorre subordinare ad obblighi specifici tali autorizzazioni all’immissione in commercio. È opportuno richiedere che il titolare completi o intraprenda determinati studi per confermare che il rapporto rischio/beneficio è positivo e per risolvere qualsiasi dubbio relativo alla qualità, alla sicurezza e all’efficacia del prodotto. |
(6) |
Le autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate si differenziano dalle autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate in circostanze eccezionali conformemente all’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 726/2004. L’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata è rilasciata prima che tutti i dati siano disponibili. Essa non è tuttavia destinata a rimanere condizionata a tempo indeterminato. Quando vengono forniti i dati mancanti dovrebbe piuttosto essere possibile sostituirla con un’autorizzazione all’immissione in commercio non condizionata, vale a dire non subordinata ad obblighi specifici. Non sarà invece mai possibile, in linea di massima, costituire un fascicolo completo per un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata in circostanze eccezionali. |
(7) |
È inoltre opportuno precisare che le domande di autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate possono essere oggetto di una procedura di valutazione accelerata conformemente all’articolo 14, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 726/2004. |
(8) |
Poiché alle autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 726/2004, salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, la procedura di valutazione di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata è la normale procedura di cui al regolamento (CE) n. 726/2004. |
(9) |
A norma del regolamento (CE) n. 726/2004 le autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate hanno una validità di un anno, rinnovabile. È opportuno che la domanda di rinnovo sia presentata sei mesi prima della scadenza dell’autorizzazione all’immissione in commercio e che il parere sulla domanda formulato dall’Agenzia europea per i medicinali, di seguito «l’Agenzia», sia adottato entro 90 giorni dal ricevimento della stessa. Al fine di garantire che i medicinali non vengano ritirati dal mercato tranne qualora sussistano motivi legati alla salute pubblica, l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dovrebbe rimanere valida finché la Commissione non abbia adottato una decisione basata sulla procedura di valutazione del rinnovo, purché la domanda di rinnovo sia stata presentata entro i termini fissati. |
(10) |
È opportuno fornire ai pazienti e agli operatori sanitari informazioni chiare sul carattere condizionato delle autorizzazioni. Tali informazioni devono pertanto figurare chiaramente nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglietto illustrativo del medicinale in questione. |
(11) |
È importante rafforzare la farmacovigilanza sui medicinali che hanno ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata e ciò è già adeguatamente previsto dalla direttiva 2001/83/CE e dal regolamento (CE) n. 726/2004. È tuttavia opportuno adattare il calendario per la presentazione delle relazioni periodiche di aggiornamento sulla sicurezza al fine di tenere conto del rinnovo annuale delle autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate. |
(12) |
La pianificazione degli studi e della presentazione di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio avviene in una fase iniziale del processo di sviluppo dei medicinali. Tale pianificazione dipenderà in larga misura dalla possibilità di ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata. Occorre pertanto prevedere un meccanismo che permetta all’Agenzia di fornire alle imprese un parere che indichi se un medicinale rientra nel campo di applicazione del presente regolamento. Tale parere dovrebbe configurarsi come un servizio supplementare rispetto al parere scientifico già fornito dall’Agenzia. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente dei medicinali per uso umano, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme per il rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio subordinata ad obblighi specifici a norma dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 726/2004 (di seguito «autorizzazione all’immissione in commercio condizionata»).
Articolo 2
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica ai medicinali per uso umano di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 726/2004 e appartenenti ad una delle seguenti categorie:
1) |
medicinali destinati al trattamento, alla prevenzione o alla diagnosi di malattie gravemente invalidanti o potenzialmente letali; |
2) |
medicinali da utilizzare in situazioni di emergenza in risposta a minacce per la salute pubblica, debitamente riconosciute dall’Organizzazione mondiale della sanità ovvero dalla Comunità nel contesto della decisione n. 2119/98/CE; |
3) |
medicinali designati come medicinali orfani a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 141/2000. |
Articolo 3
Richieste o proposte
1. Il richiedente può presentare una richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio condizionata insieme a una domanda a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 726/2004. Tale richiesta è corredata di informazioni dettagliate attestanti che il prodotto rientra nel campo di applicazione del presente regolamento e rispetta le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
L’Agenzia informa immediatamente la Commissione delle domande che contengono una richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio condizionata.
2. Nel suo parere su una domanda a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 726/2004 il comitato per i medicinali per uso umano (di seguito «il comitato»), può proporre un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, previa consultazione del richiedente.
Articolo 4
Condizioni
1. Un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata può essere rilasciata quando il comitato ritiene che, malgrado non siano stati forniti dati clinici completi in merito alla sicurezza e all’efficacia del medicinale, siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) |
il rapporto rischio/beneficio del medicinale, quale definito all’articolo 1, paragrafo 28 bis, della direttiva 2001/83/CE, risulta positivo; |
b) |
è probabile che il richiedente possa in seguito fornire dati clinici completi; |
c) |
il medicinale risponde ad esigenze mediche insoddisfatte; |
d) |
i benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superano il rischio inerente al fatto che occorrano ancora dati supplementari. |
Nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 2, paragrafo 2, può essere rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata anche in assenza di dati farmaceutici o preclinici completi purché siano rispettate le condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per esigenze mediche insoddisfatte si intende una patologia per la quale non esiste un metodo soddisfacente di diagnosi, prevenzione o trattamento autorizzato nella Comunità o, anche qualora tale metodo esista, in relazione alla quale il medicinale in questione apporterà un sostanziale vantaggio terapeutico a quanti ne sono affetti.
Articolo 5
Obblighi specifici
1. Il titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata ha l’obbligo specifico di completare gli studi in corso o di condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è positivo e di fornire i dati supplementari di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
Possono essere imposti obblighi specifici anche in relazione alla raccolta di dati di farmacovigilanza.
2. Gli obblighi specifici di cui al paragrafo 1 e il calendario per soddisfarli sono chiaramente precisati nell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata.
3. Gli obblighi specifici e il calendario per soddisfarli sono resi pubblici dall’Agenzia.
Articolo 6
Rinnovo
1. Dopo il periodo di validità di un anno l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata può essere rinnovata annualmente.
2. La domanda di rinnovo è presentata all’Agenzia almeno sei mesi prima della scadenza dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, unitamente a una relazione provvisoria sul rispetto degli obblighi specifici cui è subordinata.
3. Sul presupposto che il rapporto rischio/beneficio sia confermato, il comitato valuta la domanda di rinnovo, tenendo conto degli obblighi specifici contenuti nell’autorizzazione e del calendario per soddisfarli, e formula un parere in cui indica se gli obblighi specifici o il relativo calendario devono essere mantenuti o modificati. L’Agenzia garantisce che il comitato emetta un parere entro 90 giorni dal ricevimento di una valida domanda di rinnovo. Tale parere è reso accessibile al pubblico.
4. Dopo la presentazione di una domanda di rinnovo a norma del paragrafo 2, l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata resta valida finché la Commissione non abbia adottato una decisione a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 726/2004.
Articolo 7
Autorizzazione all’immissione in commercio non subordinata ad obblighi specifici
Quando gli obblighi specifici di cui all’articolo 5, paragrafo 1, sono stati soddisfatti, il comitato può in qualsiasi momento adottare un parere favorevole al rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004.
Articolo 8
Informazioni sul prodotto
Le informazioni che figurano nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglietto illustrativo di un medicinale autorizzato a norma del presente regolamento indicano chiaramente che si tratta di un’autorizzazione condizionata. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto contiene anche la data in cui l’autorizzazione condizionata va rinnovata.
Articolo 9
Relazioni periodiche di aggiornamento sulla sicurezza
Le relazioni periodiche di aggiornamento sulla sicurezza di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 sono presentate all’Agenzia e agli Stati membri immediatamente su richiesta o almeno ogni sei mesi dopo il rilascio o il rinnovo di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata.
Articolo 10
Parere dell’Agenzia anteriore a una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio
Il potenziale richiedente di un’autorizzazione all’immissione in commercio può chiedere all’Agenzia di formulare un parere che indichi se un determinato medicinale in corso di sviluppo per una specifica indicazione terapeutica rientra in una delle categorie di cui all’articolo 2 e rispetta la condizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c).
Articolo 11
Orientamenti
L’Agenzia elabora orientamenti relativi agli aspetti scientifici e alle modalità pratiche necessarie per l’attuazione del presente regolamento. Tali orientamenti vengono adottati previa consultazione delle parti interessate e previo parere favorevole della Commissione.
Articolo 12
Disposizioni transitorie
Il presente regolamento si applica alle domande in esame al momento dell’entrata in vigore.
Articolo 13
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).
(3) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(4) GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.
30.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 508/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 per quanto riguarda i titoli di esportazione per il latte in polvere esportato nella Repubblica dominicana
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), stabilisce all’articolo 20 bis le disposizioni concernenti la gestione del contingente di latte in polvere da esportare verso la Repubblica dominicana nel quadro del memorandum d’intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana ed approvato con la decisione 98/486/CE del Consiglio (3). |
(2) |
Visto il crescente interesse manifestato dalla Repubblica dominicana per il latte in polvere in confezioni al dettaglio, è opportuno inserire il prodotto contrassegnato dal codice 0402 10 11 9000 nell’elenco dei prodotti che possono formare oggetto di titoli di esportazione ai sensi dell’articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999. |
(3) |
Poiché può intercorrere un notevole lasso di tempo tra il giorno in cui è presentata la domanda di titolo e il momento dell’esportazione effettiva, l’esperienza ha dimostrato che è molto difficile prevedere quale sarà la confezione finale del prodotto all’atto dell’esportazione. Per ovviare a questo problema, occorre autorizzare lo scambio di prodotti, a condizione che abbiano lo stesso tasso di restituzione e che l’esportatore ne faccia richiesta prima di espletare le formalità di esportazione. |
(4) |
L’articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera a), riserva una parte del contingente agli esportatori che possono dimostrare di aver esportato i prodotti di cui trattasi nel corso di ciascuno dei tre anni civili precedenti il periodo di presentazione delle domande. A causa di particolari circostanze temporanee che hanno interessato la Repubblica dominicana, risulta che alcuni esportatori tradizionali non sono stati in grado di esportare in uno dei tre anni di riferimento, pur potendo dimostrare la regolarità dei loro flussi di esportazione. È pertanto opportuno estendere il periodo di riferimento. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 174/1999 deve essere quindi modificato. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999 è modificato come segue:
1) |
al paragrafo 3, il codice 0402 10 11 9000 è inserito prima del codice 0402 10 19 9000; |
2) |
al paragrafo 4, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
|
3) |
è aggiunto il seguente paragrafo 18: «18. In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, il titolare di un titolo può chiedere la sostituzione del codice riportato nella casella 16 del titolo di esportazione con un altro codice di cui al paragrafo 3 del presente articolo, per il quale il tasso di restituzione è identico. Tale richiesta deve essere presentata prima dell’espletamento delle formalità di cui all’articolo 5 o all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 800/1999. Entro i due giorni lavorativi successivi alla sostituzione del codice, l’autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica unicamente ai titoli di esportazione richiesti a norma dell’articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999 a decorrere dal 1o aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 5).
(3) GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
30.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/12 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2006
relativa alle disposizioni nazionali che impongono ai supermercati di collocare gli alimenti geneticamente modificati su scaffali diversi da quelli su cui si trovano i prodotti geneticamente non modificati, notificate da Cipro a norma dell’articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE
[notificata con il numero C(2006) 797]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(2006/255/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
I. I FATTI
(1) |
Con lettera del 15 settembre 2005 il presidente della commissione «ambiente» della Camera dei rappresentanti di Cipro ha notificato all’Unione europea — in conformità dell’articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE — un progetto di legge del 2005 che modifica le leggi sugli alimenti (controllo e vendita) dal 1996 al 2005 (denominate «legislazione fondamentale») imponendo ai supermercati di collocare gli alimenti geneticamente modificati in spazi per essi specificamente predisposti, su scaffali diversi da quelli su cui si trovano i prodotti geneticamente non modificati (successivamente denominato «il progetto di legge»), in deroga alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 (1) e (CE) n. 1830/2003 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio. |
1. Articolo 95, paragrafi 5 e 6 del trattato CE
(2) |
L’articolo 95, paragrafi 5 e 6, del trattato CE recita: «5. …allorché, dopo l’adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l’adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell’introduzione delle stesse. 6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi […] 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi […] 5 sono considerate approvate.» |
2. Disposizioni nazionali notificate
(3) |
Il progetto di legge deve essere denominato «legge (di modifica) sugli alimenti (controllo e vendita) (articolo 2) del 2005» e va considerato unitamente alle leggi sugli alimenti (controllo e vendita) dal 1996 al 2005 (di seguito «legislazione fondamentale»). L’insieme di legislazione fondamentale e progetto di legge va designato con l’espressione «legge sugli alimenti (controllo e vendita) dal 1996 al 2005 (articolo 2)». |
(4) |
Il progetto di legge intende modificare la «legislazione fondamentale» con l’aggiunta di un nuovo articolo 22(1) che recita: «in ogni supermercato gli alimenti geneticamente modificati sono collocati in uno spazio per essi specificamente predisposto, su scaffali diversi da quelli su cui si trovano i prodotti geneticamente non modificati». |
(5) |
Il «commerciante» che incorre in violazione o mancato adeguamento a tali disposizioni commette un reato penale punibile con un’ammenda di importo non superiore a tremila sterline cipriote, o, se recidivo, con un’ammenda d’importo non superiore a seimila sterline cipriote o con una pena detentiva non superiore ai sei mesi, o con entrambe queste pene. |
(6) |
Secondo il progetto di legge, per «commerciante» si intende «qualsiasi persona fisica o giuridica o ente di diritto pubblico o privato responsabile o proprietario di un supermercato»; la definizione comprende il proprietario o l'azionista di maggioranza, l'amministratore, il direttore generale e ogni altra persona che garantisca il controllo o la gestione del supermercato e sia autorizzata a prendere decisioni concernenti il suo funzionamento. |
(7) |
Il progetto di legge precisa anche che il significato del termine alimento geneticamente modificato è quello attribuitogli dal regolamento (CE) n. 1829/2003. |
3. Giustificazioni addotte da Cipro
(8) |
Secondo le autorità cipriote, il progetto di legge ha l’obiettivo di tutelare il consumatore, poiché la collocazione degli alimenti contenenti OGM su scaffali separati consentirà a tutti i consumatori di riconoscere e distinguere facilmente i diversi tipi di prodotti e di scegliere quelli che vogliono effettivamente acquistare. |
II. PROCEDIMENTO
(9) |
Con lettera del 15 settembre 2005 la Camera dei rappresentanti di Cipro ha informato la Commissione — in conformità dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato — dell’esistenza di un progetto di legge che mira ad imporre ai supermercati di collocare gli alimenti geneticamente modificati in spazi per essi specificamente predisposti, su scaffali diversi da quelli su cui si trovano i prodotti geneticamente non modificati, in deroga alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e (CE) n. 1830/2003 e alla luce degli articoli 37, 95 e 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE, che rappresentano la base giuridica di detti regolamenti. |
(10) |
Con lettera dell’11 novembre 2005 la Commissione ha informato le autorità cipriote dell’avvenuta ricezione della notifica ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, indicando nel 16 settembre 2005, giorno successivo alla ricezione, la data a partire dalla quale decorre il termine di sei mesi per l’esame della notifica a norma dell’articolo 95, paragrafo 6. |
(11) |
Con lettera del 20 dicembre 2005 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta trasmessa dalla Repubblica di Cipro. La Commissione ha inoltre pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso relativo alla richiesta, al fine di portare a conoscenza delle altre parti interessate le disposizioni nazionali che la Repubblica di Cipro intende adottare. |
III. VALUTAZIONE GIURIDICA
(12) |
La procedura di deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del trattato è prevista solo per l’adozione di disposizioni nazionali che perseguono gli obiettivi ivi elencati. Di conseguenza la notifica di uno Stato membro che non si riferisca ad uno di tali obiettivi dev’essere dichiarata irricevibile alla luce di tale disposizione del trattato CE. |
(13) |
Il progetto di legge impone ai supermercati di collocare gli alimenti geneticamente modificati in uno spazio per essi specificamente predisposto, su scaffali diversi da quelli su cui si trovano i prodotti geneticamente non modificati. Nella lettera di spiegazione unita al progetto le autorità cipriote hanno dichiarato che esso poteva interferire con le disposizioni sull’etichettatura di cui ai regolamenti (CE) n. 1829/2003 e (CE) n. 1830/2003. Le stesse autorità hanno inoltre chiaramente affermato che la misura si propone di dare ai consumatori la possibilità di distinguere più facilmente gli alimenti geneticamente modificati dagli altri, permettendo loro di fare la propria scelta con piena cognizione di causa. |
(14) |
La notifica cipriota non fa alcun riferimento ad uno dei due obiettivi di cui all'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE. In tali circostanze la Commissione non viene messa in grado di eseguire la verifica di cui al paragrafo 6 di detta disposizione. La Commissione non si pronuncia in merito alla pertinenza della notifica ad un ambito armonizzato dalla legislazione comunitaria, o alla conformità della misura al diritto comunitario o alle norme dell’OMC. |
IV. CONCLUSIONE
(15) |
La Commissione pensa quindi che la notifica da parte delle autorità cipriote non contenga gli elementi che consentono un esame della misura alla luce dell’articolo 95, paragrafi 5 e 6 del trattato CE. Di conseguenza la Commissione ritiene che la notifica sia irricevibile. |
(16) |
Alla luce delle precedenti considerazioni e fatti salvi eventuali esami della Commissione concernenti la compatibilità delle misure nazionali notificate con il diritto comunitario, la Commissione è del parere che la notifica della Repubblica di Cipro relativa all’obbligo dei supermercati di collocare gli alimenti geneticamente modificati in spazi per essi specificamente predisposti, su scaffali diversi da quelli su cui si trovano i prodotti geneticamente non modificati, presentata il 15 settembre 2005 ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 5 del trattato, sia irricevibile, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Si dichiara irricevibile la notifica relativa al progetto di legge che mira ad imporre ai supermercati di collocare gli alimenti geneticamente modificati in spazi per essi specificamente predisposti, su scaffali diversi da quelli su cui si trovano i prodotti geneticamente non modificati, che la Repubblica di Cipro ha presentato alla Commissione il 15 settembre 2005 ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE.
Articolo 2
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.
30.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/15 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2006
che modifica per la seconda volta la decisione 2005/758/CE per quanto riguarda l’estensione delle parti del territorio della Croazia sottoposte ad alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità
[notificata con il numero C(2006) 891]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/256/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2005/758/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, che reca alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia e abroga la decisione 2005/749/CE (3), è stata adottata in seguito alla notifica da parte di tale paese terzo alla Commissione della sospetta presenza del virus A, sottotipo H5, dell’influenza aviaria ad alta patogenicità in volatili selvatici sul suo territorio. |
(2) |
La Croazia ha segnalato ulteriori casi riscontrati in volatili selvatici in una zona esterna all’area attualmente individuata nella decisione citata, situazione che giustifica l’estensione della sospensione di alcune importazioni dalla Croazia, al fine di coprire la parte del territorio di tale paese terzo recentemente colpita dalla malattia. |
(3) |
Occorre pertanto modificare la decisione 2005/758/CE. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2005/758/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1); rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.
(3) GU L 285 del 28.10.2005, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/11/CE (GU L 7 del 12.1.2006, pag. 29).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Parte del territorio della Croazia di cui all’articolo 1, paragrafo 1
Codice ISO del paese |
Nome del paese |
Parte del territorio |
||||||
HR |
Croazia |
Le contee croate di:
|
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Comitato misto SEE
30.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/17 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 1/2006
del 27 gennaio 2006
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 140/2005 del 2 dicembre 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 36/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, che modifica gli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini, negli ovini e nei caprini (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/93/CE della Commissione, del 2 febbraio 2005, relativa alle misure transitorie per quanto riguarda l’introduzione e il periodo di magazzinaggio di partite di taluni prodotti di origine animale in depositi doganali nella Comunità (4). |
(5) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 260/2005 della Commissione, del 16 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i test diagnostici rapidi (5). |
(6) |
La presente decisione non si applica all’Islanda e al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 1/2005, (CE) n. 36/2005 e (CE) n. 260/2005 e della decisione 2005/93/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 gennaio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (6) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 53 del 23.2.2006, pag. 34.
(2) GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.
(3) GU L 10 del 13.1.2005, pag. 9.
(4) GU L 31 del 4.2.2005, pag. 64.
(5) GU L 46 del 17.2.2005, pag. 31.
(6) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:
1. |
Dopo il punto 1 (Decisione 95/117/CE della Commissione) della parte 5.2 è aggiunto il punto seguente:
|
2. |
Al punto 12 [Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio], nella parte 7.1 sono aggiunti i seguenti trattini:
|
3. |
Dopo il punto 9 (Decisione 2000/50/CE della Commissione) della parte 9.1 è aggiunto il punto seguente:
|
4. |
Al punto 1 (Direttiva 64/432/CEE del Consiglio) della parte 4.1 è aggiunto il seguente trattino:
|
5. |
Al punto 2 (Direttiva 93/119/CE del Consiglio) della parte 9.1 è aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
|
6. |
Al quarto trattino [Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio] del punto 1 (Direttiva 91/628/CEE del Consiglio) della parte 9.1 è aggiunto il testo seguente: «, modificato da:
|
30.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/20 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 2/2006
del 27 gennaio 2006
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 112/2005 del 30 settembre 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/30/CE della Commissione, del 22 aprile 2005, che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:
1) |
Ai punti 45x (Direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 45za (Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
2) |
Al punto 45zf (Direttiva 2004/104/CE della Commissione) viene aggiunto il punto seguente:
|
Articolo 2
I testi della direttiva 2005/30/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 gennaio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 339 del 22.12.2005, pag. 10.
(2) GU L 106 del 27.4.2005, pag. 17.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
30.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/22 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 3/2006
del 27 gennaio 2006
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo X dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:
1) |
Dopo il punto 7b (Direttiva 94/26/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:
|
2) |
Il testo del punto 6 (Direttiva 89/336/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 20 luglio 2007. |
Articolo 2
I testi della direttiva 2004/108/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 gennaio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.
(2) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24.
(3) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
30.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/23 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 4/2006
del 27 gennaio 2006
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 131/2005 del 21 ottobre 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1646/2004 della Commissione, del 20 settembre 2004, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (2), rettificato dalla GU L 361 dell’8.12.2004, pag. 54, |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 14 [Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:
«— |
32004 R 1646: Regolamento (CE) n. 1646/2004 della Commissione, del 20 settembre 2004 (GU L 296 del 21.9.2004, pag. 5), rettificato dalla GU L 361 dell’8.12.2004, pag. 54.» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1646/2004 (rettificato dalla GU L 361 dell’8.12.2004, pag. 54) nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 gennaio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 14 del 19.1.2006, pag. 18.
(2) GU L 296 del 21.9.2004, pag. 5.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
30.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/24 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 5/2006
del 27 gennaio 2006
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 145/2005 del 2 dicembre 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (2). |
(3) |
La decisione 2005/270/CE abroga la decisione 97/138/CE della Commissione (3), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:
1) |
Il testo del punto 7b (Decisione 97/138/CE della Commissione) è soppresso. |
2) |
Dopo il punto 7d (Decisione 2001/171/CE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:
|
Articolo 2
I testi della decisione 2005/270/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 gennaio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 53 del 23.2.2006, pag. 42.
(2) GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6.
(3) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 22.
(4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
30.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/26 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 6/2006
del 27 gennaio 2006
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 145/2005 del 2 dicembre 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la raccomandazione 2005/27/CE della Commissione, del 12 gennaio 2005, riguardante gli elementi che, ai fini della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla benzina e al combustibile diesel, configurano la disponibilità di benzina senza piombo e di combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo su una base geografica adeguatamente equilibrata (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 9 (Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVII dell’allegato II dell’accordo, è aggiunto il punto seguente:
«ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO
Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:
10. |
32005 H 0027: Raccomandazione 2005/27/CE della Commissione, del 12 gennaio 2005, riguardante gli elementi che, ai fini della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla benzina e al combustibile diesel, configurano la disponibilità di benzina senza piombo e di combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo su una base geografica adeguatamente equilibrata (GU L 15 del 19.1.2005, pag. 26).» |
Articolo 2
I testi della raccomandazione 2005/27/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 gennaio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 53 del 23.2.2006, pag. 42.
(2) GU L 15 del 19.1.2005, pag. 26.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
30.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/28 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 7/2006
del 27 gennaio 2006
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/323/CE della Commissione, del 21 aprile 2005, sui requisiti di sicurezza che dovranno soddisfare le norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 3h (Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XIX dell'allegato II dell' accordo viene aggiunto il seguente punto:
«3i. |
32005 D 0323: Decisione 2005/323/CE della Commissione, del 21 aprile 2005, sui requisiti di sicurezza che dovranno soddisfare le norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 104 del 23.4.2005, pag. 39).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2005/323/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 gennaio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.
(2) GU L 104 del 23.4.2005, pag. 39.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
30.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/29 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 8/2006
del 27 gennaio 2006
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/1994 del 21 marzo 1994 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, sull'identificazione di articoli pirotecnici e certe munizioni ai fini della direttiva del Consiglio 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (3), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 1 (Direttiva 93/15/CEE del Consiglio) del capitolo XXIX dell'allegato II dell’accordo è aggiunto il punto seguente:
«2. |
32004 D 0388: Decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 43). |
3. |
32004 L 0057: Direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, sull'identificazione di articoli pirotecnici e certe munizioni ai fini della direttiva del Consiglio 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 73).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2004/57/CE e della decisione 2004/388/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 gennaio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 160 del 28.6.1994, pag. 1.
(2) GU L 120 del 24.4.2004, pag. 43.
(3) GU L 127 del 29.4.2004, pag. 73.
(4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
30.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/31 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 9/2006
del 27 gennaio 2006
che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 148/2005 del 2 dicembre 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/915/CE della Commissione, del 27 dicembre 2004, che modifica la decisione 2001/497/CE per quanto riguarda l’introduzione di un insieme alternativo di clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a paesi terzi (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 5ed (Decisione 2001/497/CE della Commissione) dell’allegato XI dell’accordo è aggiunto il testo seguente:
«, modificata da:
— |
32004 D 0915: Decisione 2004/915/CE della Commissione, del 27 dicembre 2004 (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 74).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2004/915/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 gennaio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 53 del 23.2.2006, pag. 46.
(2) GU L 385 del 29.12.2004, pag. 74.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
30.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/32 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 10/2006
del 27 gennaio 2006
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 153/2005 del 2 dicembre 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea (2), rettificata dalla GU L 201 del 7.6.2004, pag. 56, |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 17h (Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è aggiunto il punto seguente:
«17i. |
32004 L 0054: Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39), rettificata dalla GU L 201 del 7.6.2004, pag. 56. Ai fini del presente accordo, le disposizioni della presente direttiva si intendono adattate nel seguente modo: Al punto 2.3.6 dell’allegato I della direttiva è aggiunto il testo seguente: “Può essere prevista un’eccezione per le gallerie di lunghezza inferiore a 10 chilometri e con un volume di traffico superiore a 4 000 veicoli per corsia, qualora da un’analisi dei rischi risulti che misure alternative possono offrire un livello di sicurezza equivalente o superiore.”» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2004/54/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 gennaio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 53 del 23.2.2006, pag. 55
(2) GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39.
(3) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
30.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/34 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 11/2006
del 27 gennaio 2006
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 153/2005 del 2 dicembre 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 49 (Decisione 77/527/CEE della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo, è aggiunto il punto seguente:
«49a. |
32005 L 0044: Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2005/44/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 gennaio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 53 del 23.2.2006, pag. 55.
(2) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
30.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/35 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 12/2006
del 27 gennaio 2006
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2005 dell'8 luglio 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/338/CE della Commissione, del 14 aprile 2005, che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/341/CE della Commissione, dell'11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai personal computer (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/342/CE della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per piatti (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/343/CE della Commissione, dell'11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/344/CE della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari (6). |
(7) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/384/CE della Commissione, del 12 maggio 2005, recante modifica delle decisioni 2000/45/CE, 2001/405/CE, 2001/688/CE, 2002/255/CE e 2002/747/CE allo scopo di prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a determinati prodotti (7). |
(8) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/360/CE della Commissione, del 26 aprile 2005, che stabilisce criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai lubrificanti (8). |
(9) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/747/CE della Commissione, del 9 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lampade elettriche e modifica la decisione 1999/568/CE (9). |
(10) |
La decisione 2005/341/CE abroga la decisione 2001/686/CEE della Commissione (10), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(11) |
La decisione 2005/342/CE abroga la decisione 2001/607/CEE della Commissione (11), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(12) |
La decisione 2005/343/CE abroga la decisione 2001/687/CEE della Commissione (12), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(13) |
Le decisioni 94/924/CE (13), 94/925/CE (14), 1999/568/CE (15), 1999/10/CE (16), 96/304/CE (17), 96/337/CE (18), 1999/554/CE (19), 2000/40/CE (20), 98/634/CE (21) e 1999/179/CE (22), che sono integrate nell'accordo, non sono più in vigore e devono pertanto essere soppresse dal medesimo. |
(14) |
Con l’entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 123/2003 (23), è necessario sopprimere dall’accordo la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (24). |
(15) |
Occorre rinumerare il capitolo I dell’allegato XX dell’accordo, poiché la numerazione sta per esaurirsi. |
(16) |
È opportuno ristrutturare il capitolo I dell’allegato XX dell’accordo e raggruppare sotto una stessa sottosezione tutti gli atti riguardanti i marchi di qualità ecologica, |
DECIDE:
Articolo 1
Il testo del capitolo I dell'allegato XX dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La direttiva 90/313/CEE del Consiglio è soppressa dall’accordo non appena entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 123/2003.
Articolo 3
I testi delle decisioni 2005/338/CE, 2005/341/CE, 2005/342/CE, 2005/343/CE, 2005/344/CE, 2005/384/CE, 2005/360/CE e 2002/747/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 28 gennaio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (25) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 306 del 24.11.2005, pag. 45.
(2) GU L 108 del 29.4.2005, pag. 67.
(3) GU L 115 del 4.5.2005, pag. 1.
(4) GU L 115 del 4.5.2005, pag. 9.
(5) GU L 115 del 4.5.2005, pag. 35.
(6) GU L 115 del 4.5.2005, pag. 42.
(7) GU L 127 del 20.5.2005, pag. 20.
(8) GU L 118 del 5.5.2005, pag. 26.
(9) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 44.
(10) GU L 334 del 18.12.2001, pag. 35.
(11) GU L 334 del 18.12.2001, pag. 34.
(12) GU L 242 del 12.9.2001, pag. 11.
(13) GU L 364 del 31.12.1994, pag. 24.
(14) GU L 364 del 31.12.1994, pag. 32.
(15) GU L 216 del 14.8.1999, pag. 18.
(16) GU L 5 del 9.1.1999, pag. 77.
(17) GU L 116 dell'11.5.1996, pag. 30.
(18) GU L 128 del 29.5.1996, pag. 24.
(19) GU L 210 del 10.8.1999, pag. 16.
(20) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 22.
(21) GU L 302 del 12.11.1998, pag. 31.
(22) GU L 57 del 5.3.1999, pag. 31.
(23) GU L 331 del 18.12.2003, pag. 50.
(24) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.
(25) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Il testo del capitolo I dell'allegato XX dell'accordo è sostituito dal testo seguente:
«1a. |
385 L 0337: Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40), modificata da:
|
1b. |
32003 L 0004: Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26). |
1ba. |
390 L 0313: Direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56). |
1c. |
391 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48). Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate nel modo seguente: Le disposizioni della presente direttiva si applicano soltanto alle direttive comprese nell’accordo SEE. Il Liechtenstein adotta le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento entro il 1o luglio 1996. |
1ca. |
394 D 0741: Decisione 94/741/CE della Commissione, del 24 ottobre 1994, relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti (applicazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio) (GU L 296 del 17.11.1994, pag. 42). |
1cb. |
397 D 0622: Decisione 97/622/CE della Commissione, del 27 maggio 1997, relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti (applicazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio) (GU L 256 del 19.9.1997, pag. 13). |
1d. |
396 D 0511: Decisione 96/511/CE della Commissione, del 29 luglio 1996, relativa ai questionari previsti dalle direttive del Consiglio 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE e 85/203/CEE (GU L 213 del 22.8.1996, pag. 16). |
1e. |
393 R 1836: Regolamento (CE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (GU L 168 del 10.7.1993, pag. 1), rettificato dalla GU L 247 del 5.10.1993, pag. 28. |
1ea. |
32001 R 0761: Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1), modificato da:
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:
|
1eaa. |
32001 D 0681: Decisione 2001/681/CE della Commissione, del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 247 del 17.9.2001, pag. 24). |
1f. |
396 L 0061: Direttiva 96/61/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26). Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione D, punto 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione D, punto 1), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 9, sezione C) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione D, punto 2). |
1fa. |
32000 D 0479: Decisione 2000/479/CE della Commissione, del 17 luglio 2000, in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) (GU L 192 del 28.7.2000, pag. 36). |
1fb. |
399 D 0391: Decisione 1999/391/CE della Commissione, del 31 maggio 1999, concernente il questionario sull'attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC) (applicazione della direttiva 91/692/CEE (GU L 148 del 15.6.1999, pag. 39), modificata da:
|
1g. |
32001 L 0042: Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30). Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate nel modo seguente:
|
Marchi di qualità ecologica
2a. |
32000 R 1980: Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1). |
2aa. |
394 D 0010: Decisione 94/10/CE della Commissione, del 21 dicembre 1993, relativa al formulario modello per il sommario ai fini della notificazione delle decisioni di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica (GU L 7 dell'11.1.1994, pag. 17). |
2ab. |
32000 D 0728: Decisione 2000/728/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità (GU L 293 del 22.11.2000, pag. 18). |
2ac. |
32000 D 0729: Decisione 2000/729/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica (GU L 293 del 22.11.2000, pag. 20). |
2ad. |
32000 D 0730: Decisione 2000/730/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che istituisce il Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica e ne stabilisce il regolamento interno (GU L 293 del 22.11.2000, pag. 24). |
2ae. |
32000 D 0731: Decisione 2000/731/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo previsto dal sistema comunitario riesaminato di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (GU L 293 del 22.11.2000, pag. 31). |
2b. |
32000 D 0045: Decisione 2000/45/CE della Commissione, del 17 dicembre 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lavatrici (GU L 16 del 21.1.2000, pag. 73), modificata da:
|
2c. |
32001 D 0689: Decisione 2001/689/CE della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle lavastoviglie (GU L 242 del 12.9.2001, pag. 23). |
2d. |
32001 D 0688: Decisione 2001/688/CE della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo e ai substrati di coltivazione (GU L 242 del 12.9.2001, pag. 17), modificata da:
|
2e. |
32003 D 0200: Decisione 2003/200/CE della Commissione, del 14 febbraio 2003, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato e modifica la decisione 1999/476/CE (GU L 76 del 22.3.2003, pag. 25). |
2f. |
32002 D 0371: Decisione 2002/371/CE della Commissione, del 15 maggio 2002, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili e modifica la decisione 1999/178/CE (GU L 133 del 18.5.2002, pag. 29). |
2g. |
32002 D 0231: Decisione 2002/231/CE della Commissione, del 18 marzo 2002, che stabilisce criteri modificati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature e che modifica la decisione 1999/179/CE (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 50). |
2h. |
32003 D 0031: Decisione 2003/31/CE della Commissione, del 29 novembre 2002, che stabilisce criteri ecologici riesaminati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie e modifica la decisione 1999/427/CE (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 11). |
2i. |
32001 D 0405: Decisione 2001/405/CE della Commissione, del 4 maggio 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (GU L 142 del 29.5.2001, pag. 10), modificata da:
|
2j. |
32002 D 0255: Decisione 2002/255/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (GU L 87 del 4.4.2002, pag. 53), modificata da:
|
2k. |
32002 D 0272: Decisione 2002/272/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure per pavimenti (GU L 94 dell'11.4.2002, pag. 13). |
2l. |
32003 D 0121: Decisione 2003/121/CE della Commissione, dell'11 febbraio 2003, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica agli aspirapolvere (GU L 47 del 21.2.2003, pag. 56). |
2m. |
32003 D 0287: Decisione 2003/287/CE della Commissione, del 14 aprile 2003, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica (GU L 102 del 24.4.2003, pag. 82). |
2n. |
32004 D 0669: Decisione 2004/669/CE della Commissione, del 6 aprile 2004, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi e modifica la decisione 2000/40/CE (GU L 306 del 2.10.2004, pag. 16). |
2o. |
32002 D 0747: Decisione 2002/747/CE della Commissione, del 9 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lampade elettriche e modifica la decisione 1999/568/CE (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 44), modificata da:
|
2p. |
32005 D 0338: Decisione 2005/338/CE della Commissione, del 14 aprile 2005, che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio (GU L 108 del 29.4.2005, pag. 67). |
2q. |
32005 D 0341: Decisione 2005/341/CE della Commissione, dell'11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai personal computer (GU L 115 del 4.5.2005, pag. 1). |
2r. |
32005 D 0342: Decisione 2005/342/CE della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per piatti (GU L 115 del 4.5.2005, pag. 9). |
2s. |
32005 D 0343: Decisione 2005/343/CE della Commissione, dell'11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili (GU L 115 del 4.5.2005, pag. 35). |
2t. |
32005 D 0344: Decisione 2005/344/CE della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari (GU L 115 del 4.5.2005, pag. 42). |
2u. |
32005 D 0360: Decisione 2005/360/CE della Commissione, del 26 aprile 2005, che stabilisce criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai lubrificanti (GU L 118 del 5.5.2005, pag. 26).» |
30.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/42 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 13/2006
del 27 gennaio 2006
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2005 dell'8 luglio 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/174/CE della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce note orientative ad integrazione dell’allegato II, parte B, della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 24b (Decisione 2000/608/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo, è aggiunto il punto seguente:
«24c. |
32005 D 0174: Decisione 2005/174/CE della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce note orientative ad integrazione dell’allegato II, parte B, della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 20).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2005/174/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 gennaio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 306 del 24.11.2005, pag. 45.
(2) GU L 59 del 5.3.2005, pag. 20.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
30.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/43 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 14/2006
del 27 gennaio 2006
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2005 dell'8 luglio 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/293/CE della Commissione, del 1o aprile 2005, che istituisce le modalità di controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 32ec (Decisione 2003/138/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo è aggiunto il punto seguente:
«32ed. |
32005 D 0293: Decisione 2005/293/CE della Commissione, del 1o aprile 2005, che istituisce le modalità di controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 30).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2005/293/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 gennaio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 306 del 24.11.2005, pag. 45.
(2) GU L 94 del 13.4.2005, pag. 30.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
30.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/44 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 15/2006
del 27 gennaio 2006
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2005 dell'8 luglio 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/369/CE della Commissione, del 3 maggio 2005, che stabilisce le modalità per sorvegliare il rispetto degli obblighi incombenti agli Stati membri e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 32fb (Decisione 2004/249/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo è aggiunto il punto seguente:
«32fc. |
32005 D 0369: Decisione 2005/369/CE della Commissione, del 3 maggio 2005, che stabilisce le modalità per sorvegliare il rispetto degli obblighi incombenti agli Stati membri e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 119 dell'11.5.2005, pag. 13).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2005/369/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 gennaio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 306 del 24.11.2005, pag. 45.
(2) GU L 119 dell'11.5.2005, pag. 13.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
30.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/45 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 16/2006
del 27 gennaio 2006
che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 156/2005 del 2 dicembre 2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1099/2005 della Commissione, del 13 luglio 2005, che applica il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 28 [Regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo è aggiunto il testo seguente:
«28a. |
32005 R 1099: Regolamento (CE) n. 1099/2005 della Commissione, del 13 luglio 2005, che applica il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 47).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1099/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 gennaio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 53 del 23.2.2006, pag. 60.
(2) GU L 183 del 14.7.2005, pag. 47.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
30.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/46 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 17/2006
del 27 gennaio 2006
che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 129/2005 del 30 settembre 2005 (1). |
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell’accordo per includere la decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online (2). |
(3) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2006, |
DECIDE:
Articolo 1
All’articolo 2, paragrafo 5, del protocollo 31 dell’accordo viene aggiunto il seguente trattino:
«— |
32005 D 0854: Decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 1).» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 339 del 22.12.2005, pag. 55.
(2) GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 1.
(3) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.