ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2011.104.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 104

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
2 aprile 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Comitato delle regioni

 

88a sessione plenaria del 27 e 28 gennaio 2011

2011/C 104/01

Parere di prospettiva del Comitato delle regioni I sistemi agroalimentari locali

1

2011/C 104/02

Parere d'iniziativa del Comitato delle regioni Nuove prospettive per la revisione del regolamento GECT

7

2011/C 104/03

Parere del Comitato delle regioni L'Europa, prima destinazione turistica mondiale: un nuovo quadro politico per il turismo europeo

13

2011/C 104/04

Parere del Comitato delle regioni Il governo locale e regionale in Azerbaigian e lo sviluppo della cooperazione tra l'Azerbaigian e l'UE

18

2011/C 104/05

Parere del Comitato delle regioni Semplificare l'attuazione dei programmi quadro di ricerca

21

2011/C 104/06

Parere del Comitato delle regioni Gioventù in movimento (Youth on the move)

26

2011/C 104/07

Parere del Comitato delle regioni Il cinema europeo nell'era digitale

31

2011/C 104/08

Parere del Comitato delle regioni Sostenibilità della biomassa

35

2011/C 104/09

Parere del Comitato delle regioni Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa

39

 

III   Atti preparatori

 

Comitato delle regioni

 

88a sessione plenaria del 27 e 28 gennaio 2011

2011/C 104/10

Parere del Comitato delle regioni Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione

44

2011/C 104/11

Parere del Comitato delle regioni Sviluppo di una politica marittima integrata e conoscenze oceanografiche 2020

47

2011/C 104/12

Parere del Comitato delle regioni Spazio unico ferroviario europeo

53

2011/C 104/13

Parere del Comitato delle regioni La libertà per gli Stati membri di decidere in merito alla coltivazione di colture geneticamente modificate sul loro territorio

62

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Comitato delle regioni

88a sessione plenaria del 27 e 28 gennaio 2011

2.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 104/1


Parere di prospettiva del Comitato delle regioni «I sistemi agroalimentari locali»

2011/C 104/01

IL COMITATO DELLE REGIONI ritiene che:

i sistemi agroalimentari locali sostengano l'economia locale e regionale e che tali sistemi siano essenziali nelle zone svantaggiate; essi rappresentano inoltre uno stimolo per la valorizzazione del potenziale locale e un fattore di miglioramento dell'immagine dei territori sconosciuti e spesso trascurati;

filiere di distribuzione corte garantiscano una maggiore interazione tra i consumatori e i produttori. Esse creano relazioni di fiducia e una possibilità di tracciabilità immediata dei prodotti da parte dei consumatori; inoltre assicurano un livello basilare di sovranità alimentare;

i sistemi agroalimentari locali comportano benefici ambientali attraverso sistemi di produzione più sostenibili;

la Commissione europea dovrebbe quindi:

1.

proporre agli Stati membri di prevedere, nella loro strategia di sviluppo rurale, degli obiettivi di sviluppo di sistemi agroalimentari locali, obiettivi che verrebbero realizzati dagli enti regionali e locali con il sostegno dell'UE e delle autorità nazionali;

2.

adottare una definizione dei concetti di «prodotto agroalimentare locale» e di «sistema agroalimentare locale» e introdurre un nuovo logo e definire un simbolo e un marchio d'identificazione comuni per i prodotti locali, da integrare nel regolamento sulla politica di qualità dei prodotti agricoli dell'Unione;

3.

introdurre un sistema di commercializzazione diretta per i prodotti locali registrati, gestito dagli Stati membri a livello di enti regionali e locali;

4.

verificare se non sia possibile modificare l'articolo 26 della direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici in modo che «prodotto localmente» possa essere un criterio di selezione standard nei bandi di fornitura di derrate alimentari, ad esempio, a scuole, case di cura e strutture pubbliche.

Relatrice

:

Lenie DWARSHUIS-VAN DE BEEK (NL/ALDE) membro della giunta provinciale dell'Olanda meridionale

IL COMITATO DELLE REGIONI

I.   SFIDE E OBIETTIVI

Considerando che il tema del parere sui «Sistemi agroalimentari locali» andrebbe visto in un contesto più ampio, sottolinea che:

Il settore agroalimentare nel quadro della strategia Europa 2020

1.

il mondo deve attualmente far fronte a una serie significativa e diversificata di sfide: la rapida crescita demografica, l'aumento della capacità di spesa e i cambiamenti climatici;

2.

a queste sfide si aggiunge la minaccia di una carenza di prodotti alimentari, mangimi, energie fossili, materie prime, fibre e acqua potabile, di un crescente degrado dei suoli e della perdita di biodiversità nonché il rischio crescente di crollo dei mercati finanziari, instabilità politica e conflitti armati;

3.

la sicurezza alimentare è inoltre influenzata dall'esodo, su scala mondiale, della popolazione dalle aree rurali a quelle metropolitane, dal miglioramento dei risultati conseguiti dagli attuali siti di produzione alimentare a livello globale, dalla trasformazione delle zone naturali in nuove zone di produzione, dallo sviluppo di nuovi tipi di produzione e dalla riduzione delle aree dedicate alla produzione alimentare, a vantaggio di quelle destinate alla produzione di biocarburanti e dello sviluppo urbano;

4.

a livello mondiale, circa l'80 % dei prodotti alimentari è attualmente prodotto e commercializzato localmente, mentre nell'Unione europea questa percentuale non supera il 20 % circa.

Il modello agricolo europeo

5.

non esiste un modello agricolo europeo unico, esiste piuttosto un modello poliedrico e la sua diversità è un valore importante;

6.

per ottenere il meglio da questo modello plurale, occorre rafforzare i legami tra l'attività agricola e le aspettative dei consumatori, come pure quelli tra la produzione agricola e i mercati locali, regionali e internazionali;

7.

nel modello plurale, il sistema agroalimentare locale è una questione fondamentale di cui finora non si è tenuto sufficientemente conto e che andrebbe sostenuta in modo professionale, strutturale e innovativo.

Obiettivi europei nel campo dell'agricoltura

8.

l'obiettivo primario dell'attività agricola europea è produrre e fornire prodotti alimentari ai consumatori degli Stati membri, tenendo conto della necessità di assicurare una concorrenza leale e di salvaguardare l'ambiente e garantendo il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare, qualità e accessibilità economica;

9.

in futuro, l'agricoltura e la produzione alimentare dovranno essere più parsimoniose nell'utilizzo delle risorse idriche e dei combustibili fossili, usare meno fertilizzanti e prodotti fitosanitari, essere più diversificate e impiegare al meglio le sinergie tra la coltura dei campi, l'allevamento di bestiame, la gestione dei rifiuti organici, l'energia residuale e la produzione di energie rinnovabili;

10.

i produttori dovrebbero essere in grado di ricavare un reddito adeguato dalle loro produzioni, ma il sistema attuale non permette di realizzare un equilibrio nei rapporti di forza tra la filiera agroalimentare, i prezzi dei prodotti agroalimentari e i margini necessari;

11.

la politica agricola comune dopo il 2013 deve riequilibrare gli aiuti a favore dell'occupazione e del mantenimento della presenza agricola in tutte le zone coltivabili dell'Europa, prestando un'attenzione particolare alle zone vulnerabili, ivi compresi i territori periurbani. Per tale motivo l'accento posto sul territorio nelle nuove priorità proposte dalla Commissione per la PAC all'orizzonte 2020 merita di essere accolto favorevolmente;

12.

lo sviluppo dei sistemi agroalimentari locali riveste un'importanza particolare per gli enti regionali e locali. Essi svolgono un ruolo importante nel processo di definizione, promozione e sostegno dello sviluppo sostenibile dell'economia rurale, oltre a creare condizioni favorevoli ai sistemi agroalimentari locali.

II.   BENEFICI DEI SISTEMI AGROALIMENTARI LOCALI

Evidenzia che:

Benefici economici dei sistemi agroalimentari locali

13.

il tema dei «Sistemi agroalimentari locali» è particolarmente significativo e va ben oltre il semplice posizionamento di una nuova gamma di prodotti locali europei, oltre a quelli già inseriti nell'ambito di sistemi di qualità già ampiamente noti;

14.

i sistemi agroalimentari locali sostengono l'economia locale e regionale fornendo occupazione nel settore dell'agricoltura e della produzione agroalimentare, che comprende le attività e i servizi di trasformazione, distribuzione, commercializzazione e vendita. Tali sistemi sono essenziali nelle zone rurali ultraperiferiche, nelle zone periurbane, nelle regioni montuose, nelle zone vulnerabili e in quelle svantaggiate; essi rappresentano inoltre uno stimolo per la valorizzazione del potenziale locale e un fattore di miglioramento dell'immagine dei territori sconosciuti e spesso trascurati;

15.

il reddito speso a livello locale per generi alimentari prodotti localmente rimane nella regione e svolge un forte effetto moltiplicatore, di tre volte, sul reddito regionale della comunità rispetto ai circuiti commerciali ordinari;

16.

investire nei sistemi agroalimentari locali indurrebbe quindi la ripresa economica nelle zone svantaggiate, migliorando i redditi dei produttori locali, rafforzando la collaborazione tra le parti interessate, dando nuovo slancio all'imprenditorialità, maggiori aperture ai mercati locali e maggiore occupazione, riducendo i costi e garantendo un mantenimento dei servizi e degli approvvigionamenti a livello locale.

Benefici sociali dei sistemi agroalimentari locali

17.

filiere di distribuzione corte garantiscono una maggiore interazione tra i consumatori e i produttori e la loro conoscenza e comprensione reciproca. Grazie alla conoscenza personale dei produttori, esse creano relazioni di fiducia e una possibilità di tracciabilità immediata dei prodotti da parte dei consumatori; inoltre assicurano un livello basilare di sovranità alimentare;

18.

offrire prodotti locali autentici, tradizionali, originali, sostenibili, stagionali o contraddistinti da altre caratteristiche apprezzate a livello locale promuove la coesione sociale e lo spirito comunitario, e incoraggia la comunità ad adottare un atteggiamento rispettoso dell'ambiente. I luoghi di vendita di prodotti locali, come i punti di vendita diretta o i mercati all'aperto, sono spesso gli anelli di un processo di inclusione sociale e professionale per i consumatori, i produttori e i venditori;

19.

come attesta il movimento Slow Food attraverso la sua filosofia sulle comunità alimentari sostenibili, è un diritto basilare dei consumatori disporre di alimenti prodotti a livello locale, gustosi e sani. Il movimento ritiene altresì che queste comunità debbano essere collegate in seno a una rete globale. L'accesso in tempi rapidi a prodotti freschi nel quadro della vendita di prodotti locali contribuisce a migliorare la salute pubblica grazie alla diversificazione dei regimi alimentari e alla preservazione di tutte le qualità organiche degli alimenti (che vengono invece ridotte dai sistemi di conservazione di lunga durata);

20.

la sicurezza alimentare globale si fonda sul mantenimento della capacità di produzione agroalimentare locale nei paesi industrializzati. Nelle aree metropolitane in espansione, la capacità di far fronte alla domanda di prodotti alimentari richiederebbe l'ampliamento della produzione alimentare locale e di quella urbana.

Benefici ambientali dei sistemi agroalimentari locali

21.

i sistemi agroalimentari locali comportano benefici ambientali attraverso sistemi di produzione più sostenibili, la riduzione delle esternalità dei trasporti (food miles o chilometri alimentari) e l'opportunità di creare sistemi circolari basati su rifiuti organici, residui ed energie rinnovabili;

22.

a ogni prodotto alimentare corrisponde un certo numero di food miles che producono emissioni di anidride carbonica e che risultano dai movimenti legati ai trasporti tra la zona di produzione locale e il consumatore. Ciò riguarda sia gli alimenti freschi sia i prodotti alimentari lavorati (gli ingredienti che li compongono). I sistemi agroalimentari locali contribuiscono a ridurre la quantità di food miles generata da una comunità;

23.

un prodotto alimentare locale dovrebbe preferibilmente avere un'impronta di carbonio inferiore rispetto a un prodotto analogo importato. Quest'impronta può essere calcolata effettuando un'analisi del ciclo di vita del prodotto;

24.

i produttori hanno maggiori probabilità di far corrispondere i punti di vendita unici (unique selling points) dei loro prodotti alle aspettative dei consumatori quando operano in un sistema agroalimentare locale. Tali punti possono riferirsi a condizioni di produzione sostenibili, a una produzione biologica o a servizi ambientali aggiuntivi;

25.

la creazione di sbocchi locali per generi alimentari prodotti in piccolissime quantità o aventi caratteristiche gustative specifiche può contribuire al mantenimento della biodiversità e allo sviluppo di varietà di frutti, ortaggi o specie animali in via di estinzione;

26.

i sistemi agroalimentari locali possono oggi essere connessi ai sistemi economici circolari e ad altre sfide regionali, quali la gestione dei rifiuti organici, la gestione delle risorse idriche, il riutilizzo dei residui di produzione - quali il calore - e le energie rinnovabili.

Carenze della filiera agroalimentare

27.

i sistemi agroalimentari locali possono contribuire a garantire un reddito equo per gli agricoltori e a ripristinare i rapporti di forza nella filiera agroalimentare. Giacché la globalizzazione e la maggiore concentrazione della distribuzione alimentare hanno creato un divario tra gli aumenti dei costi di produzione (3,6 % annuo dal 1996), dei prezzi al consumo (3,3 % annuo) e dei prezzi alla produzione per gli agricoltori (2,1 % annuo), sono necessari sistemi che migliorino il potere contrattuale degli agricoltori, quali ad esempio i circuiti di distribuzione ridotti.

La politica attuale in materia di prodotti locali

28.

la politica di qualità dei prodotti agricoli dell'Unione europea prevede criteri relativi ai sistemi di qualità che consentono ai produttori di registrare una denominazione d'origine protetta (DOP), un'indicazione geografica protetta (IGP), una specialità tradizionale garantita (STG) o un prodotto da agricoltura biologica certificata. Per queste categorie di prodotti sono state create delle etichette che possono essere utilizzate unicamente per i prodotti registrati, al fine di sostenere gli obiettivi di commercializzazione e contribuire alla tutela dei marchi. I prodotti sono solitamente distribuiti in quantità sostanziali, attraverso una serie di canali specifici, raggiungendo numerosi mercati;

29.

le regioni che cercano di preservare i propri valori tradizionali, gastronomici e agricoli stanno recensendo decine, a volte centinaia di prodotti locali che potrebbero essere inclusi in un sistema agroalimentare locale professionale, ma che non otterrebbero la registrazione DOP, IGP, STG o di prodotto da agricoltura biologica certificata (sebbene alcuni potrebbero evolvere in questa direzione). Sarebbe auspicabile disporre di un nuovo quadro per sostenere i prodotti locali.

III.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

Rileva che:

Precedente parere sui prodotti alimentari locali

30.

sono state già elaborate raccomandazioni sui prodotti alimentari locali nel parere del Comitato delle regioni, del 18 settembre 1996, dal titolo La promozione e la protezione dei prodotti locali tipici - Una carta vincente per le regioni  (1), e gran parte di esse è ancora pertinente;

31.

si rammarica vivamente che le proposte legislative della Commissione europea sulla politica di qualità dei prodotti agricoli non siano all'altezza del progetto iniziale relativo a due questioni fondamentali per il Comitato delle regioni in materia di valorizzazione dei prodotti locali: l'etichettatura dei prodotti di montagna e le vendite dirette dei piccoli produttori sui mercati locali.

Definizioni

32.

è necessario adottare una definizione comune di «prodotto alimentare locale». Dal momento che tutti gli alimenti sono prodotti o trasformati a livello locale, occorre definire le proprietà e le caratteristiche distintive, che devono essere chiare e semplici, al fine di evitare complesse procedure di registrazione e controllo;

33.

un prodotto alimentare locale:

1.

è prodotto a livello locale/regionale;

2.

contribuisce alla strategia di sviluppo rurale locale/regionale;

3.

è venduto al consumatore attraverso la filiera più corta possibile, oltre che ragionevole ed efficiente, che non comporti nessun altro passaggio oltre a: a) il produttore o l'associazione di produttori locali, b) la parte o la cooperativa di parti responsabili di far combaciare offerta e domanda e c) il consumatore;

4.

può essere venduto nel negozio al dettaglio o in un mercato all'aperto locale sulla base di un contratto locale, ma non può essere venduto con l'etichetta di prodotto locale a una centrale d'acquisto delle imprese di distribuzione al minuto;

5.

è presentato ai consumatori con uno o più argomenti di vendita specifici (specific selling points), quali il gusto, la freschezza, l'alta qualità, motivazioni culturali, tradizione locale, specialità locale, garanzia del benessere animale, valore ambientale, aspetti relativi alla salute o a condizioni di produzione sostenibile;

6.

è venduto quanto più vicino possibile, nei limiti della ragionevolezza e dell'efficienza; le variabili della distanza possono essere diverse in base al prodotto, alla regione e alle circostanze, ma la questione si risolve nella risposta a una domanda fondamentale: il punto vendita è effettivamente quello più vicino al consumatore (la distanza può andare da 1 a 50 chilometri)?

7.

è collegato a un sistema agroalimentare locale;

34.

la succitata filiera breve può essere descritta come segue:

i produttori sono anche consumatori, laddove i consumatori coltivano i propri prodotti,

associazioni di produttori e consumatori, laddove i consumatori condividono i rischi e i benefici della produzione con i produttori, e la vendita diretta del prodotto è disciplinata da un accordo scritto,

la vendita diretta dai produttori ai consumatori senza accordi preliminari tra le due categorie, come nel caso delle vendite nei mercati agricoli, nei mercati all'aperto, regolari od occasionali, e all'interno delle aziende agricole o via piattaforme su Internet,

vendita da parte dei produttori nelle rivendite locali o attraverso meccanismi di commercializzazione collettiva, tra cui la vendita tramite nuovi media come i portali di vendite online, che consentono di consegnare il prodotto in modo più diretto o semplice ai consumatori finali, rispetto a quanto non avvenga con i canali tradizionali;

35.

un sistema agroalimentare locale:

1.

è un sistema «da azienda a consumatore»;

2.

comprende derrate prodotte localmente nella regione d'origine o in una regione che fa parte di una cooperativa di regioni d'origine;

3.

è un complesso di processi correlati, che unisce i produttori: a) ai consumatori e b) alla società, ossia all'ambiente e all'economia regionale;

4.

consiste in diverse componenti su più livelli che spaziano dall'azienda agricola al livello interregionale, compresa la produzione e la lavorazione di alimenti, la commercializzazione e la promozione, il marchio e l'etichettatura, il coinvolgimento dei consumatori e della società, la consegna di beni pubblici complementari, la distribuzione e il trasporto, le misure di sicurezza sanitaria e alimentare, la gestione dei rifiuti e gli aspetti energetici, nonché la formazione e l'istruzione.

Creazione e sviluppo di un «programma agroalimentare locale» e di «sistemi agroalimentari locali»

36.

nei futuri orientamenti strategici in materia di sviluppo rurale, la Commissione europea potrebbe proporre agli Stati membri di prevedere, nella loro strategia di sviluppo rurale, degli obiettivi di sviluppo di sistemi agroalimentari locali, obiettivi che verrebbero realizzati dagli enti regionali e locali con il sostegno dell'UE e delle autorità nazionali;

37.

dal momento che un sistema agroalimentare locale funziona meglio se si fonda su un approccio basato sul partenariato, occorre promuovere la creazione di tali partenariati anche a livello di consumatori;

38.

un sistema agroalimentare locale può essere sviluppato con successo solamente se è visto in modo più globale e integrato, nell'ambito di processi di sviluppo locali o regionali di più ampio respiro, e quando è parte integrante di una politica proattiva degli enti regionali e locali, ivi compresa la politica della pianificazione territoriale. Per sostenere gli enti regionali e locali in questo senso sarebbe necessario sviluppare un modello strategico e una tabella di marcia. Questo sistema potrebbe comprendere una strategia fondiaria nelle zone più esposte alla pressione urbana, per facilitare l'insediamento di nuovi produttori;

39.

agli enti regionali e locali potrebbe anche essere affidata la responsabilità di approvare la registrazione dei prodotti alimentari locali, permettendo l'impiego del logo «prodotto locale» per i prodotti registrati, e di svolgere attività di monitoraggio. Potrebbero farlo in stretta collaborazione con le parti interessate a livello regionale, ad esempio con un gruppo Leader, un'associazione di agricoltori o una camera di commercio. I risultati potrebbero essere comunicati alla rete europea per lo sviluppo rurale, che verrebbe incaricata del relativo monitoraggio e aggiornamento;

40.

un sistema di monitoraggio indipendente dovrebbe includere i seguenti principi:

la valutazione, sulla base dei requisiti per accedere al sistema di qualità dei prodotti locali, dovrebbe riguardare sia il prodotto che l'azienda agricola interessata e, preferibilmente, essere effettuata da una commissione regionale,

l'assistenza tecnica e l'informazione dei produttori sulle opportunità commerciali e le condizioni tecniche di adesione ai sistemi,

le verifiche mediante sondaggio dovrebbero essere condotte nel corso degli anni, in modo che tutti i prodotti, le aziende e i membri della filiera siano regolarmente sottoposti ad ispezione, anche con il sostegno delle organizzazioni di consumatori,

le ispezioni potrebbero comportare l'estromissione di taluni prodotti dal sistema,

l'inganno deliberato del consumatore dovrebbe essere considerato un reato;

41.

nel quadro del mercato interno, occorre assicurare la tutela della proprietà intellettuale dei prodotti riconosciuti, chiedendo agli Stati membri di intervenire, se necessario;

42.

in caso di sviluppo commerciale o appropriazione abusiva della reputazione del prodotto, i prodotti alimentari locali dovrebbero poter passare ad un livello di protezione superiore, come previsto dai sistemi IGP, DOP, STG o dei prodotti da agricoltura biologica certificata.

Criteri e strumenti di valutazione necessari a livello dell'UE

43.

da un punto di vista amministrativo, finanziario ed economico, sarebbe particolarmente opportuno proporre un nuovo strumento europeo progettato per individuare e promuovere i prodotti alimentari locali;

44.

le misure da adottare, dal punto di vista della tipologia, dovrebbero riguardare:

la creazione di un contesto che favorisca le iniziative, i cui strumenti siano il quadro normativo, istituzionale e politico, la ricerca, la formazione e l'istruzione,

interventi nella filiera agroalimentare, utilizzando strumenti quali la certificazione, le tecniche di commercializzazione, la promozione, i partenariati pubblico-privati e gli appalti pubblici,

la realizzazione di progetti pilota e/o di sviluppo su più larga scala, sostenendo prove e iniziative dimostrative, come pure la loro diffusione e replica,

il finanziamento, mediante fondi europei, nazionali, regionali o locali.

Pertanto:

45.

l'UE dovrebbe adottare una definizione dei concetti di «prodotto agroalimentare locale» e di «sistema agroalimentare locale»;

46.

l'UE dovrebbe introdurre un nuovo logo e definire un simbolo e un marchio d'identificazione comuni per i prodotti locali, da integrare nel regolamento sulla politica di qualità dei prodotti agricoli dell'Unione. L'impiego del logo UE si basa sul principio della volontarietà. Le etichette di qualità esistenti negli Stati membri e nelle regioni restano valide e utilizzabili. Anche in futuro ciascuno Stato membro avrà il diritto di introdurre proprie etichette di qualità nell'ambito delle sue regioni o dei suoi enti subnazionali;

47.

l'UE dovrebbe chiedere alla Rete europea per lo sviluppo rurale di creare una banca dati on line dei prodotti registrati;

48.

l'UE dovrebbe chiedere alla Rete europea per lo sviluppo rurale di creare una banca dati on line dei sistemi agroalimentari locali esistenti, permettendo così agli interessati di documentarsi sulle migliori prassi;

49.

l'UE potrebbe introdurre un sistema di commercializzazione diretta per i prodotti locali registrati, gestito dagli Stati membri a livello di enti regionali e locali. Questo sistema dovrebbe includere il sostegno per la promozione dei prodotti alimentari locali e potrebbe essere inserito nell'asse 1 nel quadro del secondo pilastro della PAC, vale a dire la politica di sviluppo rurale;

50.

l'UE potrebbe elaborare una misura volta ad assistere gli enti regionali e locali, le associazioni di produttori o i collettivi delle associazioni di produttori nella creazione di un sistema agroalimentare locale, che comprenda il sostegno alle attività menzionate nell'ambito delle definizioni proposte e i relativi investimenti. Questa misura potrebbe essere inserita negli assi 1 e/o 3 o nei programmi Leader della politica di sviluppo rurale;

51.

l'UE potrebbe anche inserire opportunità di finanziamento dei sistemi agroalimentari locali in altri fondi, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale, Interreg, il Fondo sociale europeo e i programmi quadro di ricerca;

52.

l'intero sistema di produzione e distribuzione dovrebbe rispettare la normativa sui generi alimentari e le norme obbligatorie relative all'igiene, al fine di tutelare la salute e garantire la sicurezza degli alimenti. Tuttavia, dal momento che i prodotti alimentari locali spesso non sono prodotti in ambiti industriali o con metodi industriali, il sostegno pubblico potrebbe anche prevedere soluzioni alternative.

Potenziale degli appalti pubblici

53.

gli appalti pubblici rappresentano il 16 % del prodotto interno lordo dell'UE. L'articolo 6 del Trattato che istituisce la Comunità europea (1997) chiede l'integrazione degli obiettivi ambientali e sociali in tutte le politiche dell'UE. Gli appalti pubblici possono essere anche sostenibili, se sono utilizzati per sostenere obiettivi sociali, economici e ambientali di più ampio respiro, in modo da garantire benefici di lungo periodo. Da questo punto di vista, si potrebbe utilizzare il forte potere d'acquisto dei governi per far leva sullo sviluppo di sistemi agroalimentari locali;

54.

la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi riconosce che il principio della libera circolazione delle merci deve essere sempre rispettato, e ciò significa che i fornitori locali non possono essere favoriti;

55.

tuttavia, la direttiva consente l'inserimento nei bandi di gara relativi all'aggiudicazione di forniture pubbliche di condizioni e criteri specifici che possono includere aspetti e caratteristiche particolari, quali la freschezza o le condizioni di produzione;

56.

grazie a questa possibilità, possono essere selezionati fornitori locali. Ciononostante, alla Commissione europea si chiede di verificare se non sia possibile modificare l'articolo 26 della direttiva in modo che «prodotto localmente» possa essere un criterio di selezione standard nei bandi di fornitura di derrate alimentari, ad esempio, a scuole, case di cura e strutture pubbliche;

57.

si chiede alla Commissione di dare ampia diffusione alle opportunità già esistenti;

58.

si chiede alla Commissione di approfittare dell'opportunità del nuovo atto per il mercato unico per chiarire le disposizioni esistenti e semplificarle in un'ottica di facilitazione per gli enti pubblici locali e i loro fornitori di prossimità.

Bruxelles, 27 gennaio 2011

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  CdR 54/96 fin.


2.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 104/7


Parere d'iniziativa del Comitato delle regioni «Nuove prospettive per la revisione del regolamento GECT»

2011/C 104/02

IL COMITATO DELLE REGIONI

sottolinea che la coesione economica, sociale e territoriale contribuisce a far sì che l'Unione, tutti gli Stati membri e gli enti territoriali si trovino in una posizione più favorevole per affrontare le sfide lanciate dalla globalizzazione all'Europa e a prevenire una possibile perdita di influenza;

conclude che il GECT può essere la risposta giuridica dell'UE all'istituzionalizzazione della cooperazione territoriale all'interno dell'Unione, fatta salva la facoltà per gli enti territoriali europei di scegliere liberamente altre forme e formule alternative, con o senza personalità giuridica, che però non sarebbero veramente dell'UE, ma piuttosto internazionali;

ritiene che i GECT offrano prospettive interessanti anche in quanto «laboratori» della governance multilivello, chiede inoltre la creazione un programma specifico, dotato di finanziamenti comunitari ascrivibili al FESR, che contribuisca a favorire la costituzione di GECT nuovi o la riconversione di progetti di cooperazione nella prospettiva di una loro gestione attraverso le vecchie formule convenzionali;

ritiene che occorra ricordare alle autorità di gestione dei programmi e precisare chiaramente nel futuro regolamento GECT riveduto (CE) n. 1082/2006 che non è possibile in alcun caso discriminare i GECT che vogliano partecipare, su base competitiva, a tali iniziative, inviti e programmi dell'UE, soprattutto dato che l'esistenza stessa del GECT indica un raggruppamento europeo a lungo termine riconosciuto e soddisfa i requisiti abituali di trans nazionalità;

accoglie favorevolmente la decisione adottata il 26 gennaio 2011 dall'Ufficio di presidenza del CdR di istituire una piattaforma GECT del Comitato delle regioni, in seno a cui si potrebbe procedere a una valutazione permanente dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 e dell'evoluzione pratica del settore.

Relatore

:

Alberto NÚÑEZ FEIJÓO (ES/PPE) presidente del governo della Comunità autonoma di Galizia

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni di carattere generale

1.

constata che il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) è un nuovo tipo di persona giuridica istituita dal diritto dell'UE col regolamento (CE) n. 1082/2006 (1); l'articolo 18 prevedeva che entrasse in vigore il 1o agosto 2006 e fosse applicato al più tardi il 1o agosto 2007, ad eccezione dell'articolo 16, applicabile dal 1o agosto 2006 per quanto riguarda l'adozione, da parte degli Stati, delle disposizioni ritenute opportune per assicurare l'effettiva applicazione del regolamento stesso;

2.

ricorda che, ai sensi dell'articolo 17 del Trattato sull'Unione europea, la Commissione ha la competenza e la responsabilità di vigilare sull'applicazione dei Trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei Trattati, nonché di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea;

3.

sottolinea che, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1082/2006, «Entro il 1o agosto 2011 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto sull'attuazione del presente regolamento e proposte di modifica, se del caso»;

4.

ritiene che, alla luce delle analisi della dottrina giuridica europea e del contrasto con la realtà nell'applicazione del regolamento, sia molto opportuno adottare un parere d'iniziativa volto a formulare una diagnosi approfondita sull'istituzione del GECT e il suo funzionamento pratico, per facilitare se del caso la modifica del regolamento (CE) n. 1082/2006 e adattarlo alle necessità evidenziate dai lavori di consultazione preventiva realizzati dal Comitato delle regioni e dal relatore del parere;

5.

ricorda che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferisce ormai alla coesione territoriale lo stesso rango della coesione economica e sociale, e che il regolamento GECT può rappresentare un vettore politico e giuridico importante per l'attuazione di tale principio;

6.

constata che, con la nuova disposizione della «coesione economica, sociale e territoriale», il terzo comma dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea aggiunge che «Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna»;

7.

ricorda che l'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea segnala il caso specifico delle regioni ultraperiferiche e la necessità di adottare misure specifiche per la loro particolare realtà;

8.

richiama l'attenzione sul particolare sviluppo di GECT registratosi finora nelle aree di frontiera e, in misura minore, in quelle insulari;

9.

ricorda che i considerando del regolamento (CE) n. 1082/2006 chiariscono bene le ragioni per cui il legislatore europeo ha deciso di compiere un passo così importante come quello di creare un nuovo istituto giuridico di questa natura e di inserirlo nell'ordinamento dell'Unione: anzitutto, aumentare la coesione dell'UE facilitando la cooperazione territoriale, in secondo luogo ridurre le difficoltà che questa cooperazione è chiamata a risolvere, in terzo luogo rafforzare la cooperazione in seguito all'estensione delle frontiere esterne dovuta all'allargamento dell'UE e, in quarto luogo, ovviare all'inadeguatezza delle strutture giuridiche preesistenti, come il gruppo europeo di interesse economico (GEIE), per allestire la cooperazione sostenuta dall'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (precedentemente: dall'iniziativa Interreg);

10.

constata che, oltre alle motivazioni giuridiche, dal regolamento (CE) n. 1082/2006 può risultare anche l'opportunità finanziaria ed economica di incanalare a titolo volontario attraverso i GECT, oltre agli altri strumenti di cooperazione territoriale, i programmi o i progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dall'Unione. In ogni caso, il criterio fondamentale per ottenere un cofinanziamento deve essere la qualità di ciascuna proposta presentata;

11.

tiene a sottolineare in proposito che l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1080/2006 (2) contiene una norma volta espressamente a consentire di delegare la gestione dei programmi operativi dell'obiettivo di cooperazione territoriale ai GECT, cui gli Stati membri possono conferire le competenze dell'autorità di gestione e del segretariato tecnico congiunto. Questa delega dovrebbe comportare altresì la responsabilità finanziaria nei confronti della Commissione europea;

12.

segnala che, a sua volta, il regolamento (CE) n. 1083/2006 (3), all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), stabilisce che l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»«è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e regionali, a rafforzare la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità comunitarie e a rafforzare la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato»;

13.

fa osservare che, allo stesso modo, dagli articoli 7, 38 e correlati del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché dal capo III e norme complementari del regolamento (CE) n. 1080/2006, si desume l'intenzione di rafforzare la coesione attraverso una cooperazione territoriale migliore e più intensa all'interno dell'Unione, da istituzionalizzare per ottenere una maggiore eccellenza ed efficienza;

14.

sottolinea che la coesione economica, sociale e territoriale contribuisce a far sì che l'Unione, tutti gli Stati membri e gli enti territoriali si trovino in una posizione più favorevole per affrontare le sfide lanciate dalla globalizzazione all'Europa e per prevenire una possibile perdita di influenza;

15.

conclude che il GECT può rappresentare la risposta giuridica dell'UE all'istituzionalizzazione della cooperazione territoriale all'interno dell'Unione, fatta salva la facoltà per gli enti territoriali europei di scegliere liberamente altre forme e formule alternative, con o senza personalità giuridica, che però non sarebbero veramente dell'UE, ma piuttosto internazionali;

16.

ritiene che i GECT offrano prospettive interessanti anche in quanto «laboratori» della governance multilivello auspicata nel Libro bianco del CdR. Dato il contributo che l'istituto del GECT può apportare al perseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, ritiene che i GECT di dimensioni adeguate, come quelli che si occupano di azioni macroregionali, potrebbero servire da sostegno alla conclusione di «contratti di partenariato in materia di sviluppo e di investimento», come quelli proposti nella comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2010 sul riesame del bilancio, che sono strumenti di attuazione della strategia Europa 2020 ma risultano limitati purtroppo alla relazione tra Commissione e Stati membri.

Applicazione effettiva del regolamento (CE) n. 1082/2006

17.

osserva tuttavia che, malgrado il GECT sia un istituto previsto dal diritto dell'UE e creato ad hoc per agevolare la cooperazione territoriale all'interno dell'Unione, e nonostante sembri, in via di principio, che i regolamenti posti a disciplina dei fondi europei ne favoriscano l'utilizzo nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la realtà è che la situazione effettiva differisce dalle aspettative logiche e auspicabili che hanno indotto il legislatore dell'UE a compiere un passo così rilevante dal punto di vista giuridico;

18.

rileva, in seguito alle ampie consultazioni preventive svoltesi con rappresentanti del Parlamento europeo, col Consiglio e con la Commissione, e a incontri aperti non soltanto ai membri del Comitato, ma anche alle diverse organizzazioni regionali europee e a specialisti del settore, che solo un numero limitato di GECT gestisce programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dai fondi comunitari;

19.

prende atto che la maggior parte dei GECT esistenti si occupa di altre azioni specifiche di cooperazione territoriale senza contributo finanziario dell'Unione, come prevede invece il secondo comma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1082/2006;

20.

alla luce di questa situazione, considera opportuno effettuare un'analisi rigorosa delle ragioni di questo squilibrio tra aspettative e realtà, e proporre misure precise per risolvere i problemi, nell'ottica per cui la filosofia e gli obiettivi che hanno indotto il legislatore comunitario a creare il GECT sono ancora più validi adesso che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea mette allo stesso livello la coesione territoriale e la coesione economica e sociale;

21.

è inoltre dell'avviso che il contributo del Comitato possa essere di notevole utilità per l'elaborazione della relazione che la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006, insieme alle relative proposte di modifica;

22.

ritiene che il parere Bresso (CdR 308/2007 fin), approvato in sessione plenaria il 18 giugno 2008, sia un'ottima base per effettuare un'analisi rigorosa delle cause che hanno impedito al GECT di trasformarsi subito nello strumento giuridico comunitario privilegiato per istituzionalizzare e consolidare la cooperazione territoriale all'interno dell'Unione;

23.

ribadisce che, nel suddetto parere Bresso, si indicava già che «una possibile misura da adottare a livello comunitario consisterebbe nell'incoraggiare l'utilizzo del GECT come strumento privilegiato della cooperazione» (punto 25), e si sottolineava che «l'attuazione del regolamento debba a sua volta essere correttamente coordinata, affinché i diversi atti giuridici adottati dagli Stati membri per dare attuazione al regolamento (CE) n. 1082/2006 possano essere combinati senza causare alcun tipo di incompatibilità od ostacolo» (punto 32);

24.

il parere chiede anche la creazione di stimoli come «l'elaborazione di un programma specifico, dotato di finanziamenti comunitari ascrivibili al FESR, che contribuisca a favorire la costituzione di GECT nuovi o la riconversione di progetti di cooperazione nella prospettiva di una loro gestione attraverso le vecchie formule convenzionali» (punto 48, parere 308/2007) e che «i bandi pubblicati dalla Commissione prevedano di concedere, nella valutazione dei progetti presentati, un bonus di efficienza a quelli che comportano la creazione di un GECT e che prevedono una continuazione una volta concluso il progetto. In questo modo si incentiverebbe l'istituzionalizzazione di una cultura cooperativa sul medio-lungo periodo, capace di cercare nuove formule di finanziamento al di là del ricorso al bilancio comunitario» (punto 49);

25.

avvisa che, dal 1o agosto 2007, sul territorio dell'Unione non sono praticamente nati nuovi GECT, considerando il numero di enti territoriali europei che già cooperavano fra loro e le aspettative suscitate; allo stesso modo, appare che anche i GECT in fase di costituzione sono pochi, nonostante l'avvio di numerosi progetti di cooperazione territoriale europea, in particolare quelli cofinanziati da fondi comunitari;

26.

constata che i GECT, pur essendo strutture di cooperazione territoriale che dovrebbero beneficiare di una certa flessibilità, si scontrano spesso con le legislazioni nazionali in materia di assunzione, messa a disposizione e gestione del personale. Osserva inoltre che il fatto di lavorare fisicamente in un paese per una struttura la cui sede si trova in un altro comporta notevoli difficoltà giuridiche per quanto riguarda il pensionamento, la protezione sociale e il regime fiscale. Propone di conseguenza che il regolamento stabilisca che il diritto applicabile al personale sia quello del luogo di attività del personale e non già quello del luogo dove ha sede il GECT;

27.

sottolinea al riguardo il carattere volontario del GECT come strumento di organizzazione della cooperazione territoriale, per cui gli enti locali e regionali devono mantenere la competenza di scegliere i procedimenti più adatti per la cooperazione territoriale.

Migliorare l'attuazione dell'istituto

28.

conclude, dalle informazioni disponibili, che le difficoltà di avvio del GECT come istituzione giuridica dell'UE possono essere dovute a tre tipi di cause, ossia questioni di merito, procedurali ed economico-finanziarie;

29.

valuta poco probabile, in considerazione degli studi e delle relazioni sul GECT promossi dal Comitato delle regioni o realizzati dalla comunità scientifica, che i problemi derivino dall'assenza di chiarezza che circonda lo statuto giuridico del gruppo, come la mancanza di una categorizzazione univoca in quanto entità di diritto pubblico, o di diritto privato;

30.

constata che la maggior parte degli indizi fa pensare che gli ostacoli giuridici per eccellenza siano di tipo procedurale, dal momento che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 non è coordinata, né autonomamente dagli Stati fra loro, né da un'autorità dell'UE;

31.

considera che, data la situazione, sia indispensabile che un'autorità comunitaria si pronunci previamente, anche se in modo non vincolante, sulle norme nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1082/2006;

32.

auspica che la Commissione europea, nella sua proposta di revisione del regolamento, preveda misure procedurali pratiche che contribuiscano a ridurre l'attuale lunghezza degli iter, cui non sempre si può rimediare ricorrendo al silenzio assenso, soprattutto via via che aumenta il numero di Stati i cui enti territoriali partecipano a un GECT, dato che i soggetti terzi, come istituti di credito, appaltatori e lavoratori, chiedono più certezza giuridica;

33.

sottolinea che, fra queste misure procedurali, si trova la necessità di un incontro di tutti gli enti territoriali promotori di un GECT con tutte le autorità nazionali con poteri di autorizzazione, per evitare una circolazione incontrollata di bozze di convenzioni e statuti modificati di continuo da fattori condizionanti successivi e slegati fra loro;

34.

si dichiara inoltre favorevole a definire e diffondere, in stretta collaborazione con la Commissione europea e avvalendosi della piattaforma di osservazione dei GECT istituita in seno al CdR, alcuni esempi di buone pratiche in materia di GECT che tengano conto in modo particolare degli obiettivi della politica di coesione, della strategia Europa 2020 e delle strategie macroregionali;

35.

mette quindi in rilievo l'opportunità che tutte le autorizzazioni nazionali pertinenti siano proposte allo stesso tempo, mediante un atto unico e in seguito a un dialogo molto stretto, sincronico, congiunto e contemporaneo con tutti i promotori, senza limitare in alcun modo la discrezionalità delle autorità nazionali, e fatte salve le formalità ulteriori che ciascuna autorizzazione nazionale può richiedere;

36.

coglie l'occasione per evidenziare che, oltre a ridurre drasticamente la circolazione dei testi e la durata degli iter, questo tipo di incontro fra tutti i promotori e le autorità nazionali con poteri di autorizzazione potrebbe consentire di arrivare a soluzioni creative per i problemi ricorrenti che vengono dai GECT esistenti, per quanto riguarda il regime del personale e la fiscalità, dato che il sistema di fonti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1082/2006 consente di apportare alcune modifiche alla convenzione e agli statuti di ciascun GECT;

37.

riconosce l'importanza che può avere la richiesta volontaria di un parere tecnico-giuridico previo sul rigoroso adeguamento del progetto di convenzione e degli statuti di ciascun GECT promosso dal regolamento (CE) n. 1082/2006; tale parere non sarebbe vincolante, verrebbe emesso in base al diritto comunitario e sarebbe elaborato da un gruppo di giuristi esperti designato dal Comitato delle regioni; anziché un parere tecnico-giuridico previo, gli iniziatori di un GECT possono, sempre a titolo volontario, incaricare gli stessi esperti giuridici di assistere lo stretto dialogo congiunto sopra menzionato, nonché il procedimento di elaborazione del quadro giuridico e tecnico di tale GECT;

38.

raccomanda di ricorrere ad una procedura semplificata per qualsiasi modifica degli statuti e della convenzione riguardante il partenariato, il bilancio, l'adesione di un partner associato o di un ex partner associato in qualità di membro (cfr. funzionamento), nonché i criteri di ripartizione dei membri o dei seggi. La procedura semplificata potrebbe assumere la forma di una decisione all'unanimità del GECT, che potrebbe essere contestata soltanto dalle autorità nazionali competenti;

39.

propone di promuovere o addirittura di autorizzare, con le dovute cautele, la partecipazione o la collaborazione ai GECT da parte di enti privati (o semiprivati) che, per i compiti che svolgono, possano contribuire allo sviluppo delle attività e all'attuazione dell'obiettivo del GECT, che si tratti di imprese fornitrici di servizi di interesse economico generale in base a una delega di servizi pubblici o nel quadro di partenariati pubblico-privati; in ogni caso, occorre garantire che la partecipazione di enti privati (o semiprivati) non eluda i principi di trasparenza, pari opportunità e non discriminazione, in particolare per quanto riguarda gli appalti e l'occupazione;

40.

sottolinea la necessità di accrescere la trasparenza su scala europea delle convenzioni e degli statuti dei GECT, rendendo obbligatoria la loro pubblicazione integrale nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per aumentare la certezza giuridica dei soggetti terzi in tutta l'Unione e contribuire a diffondere maggiormente il nuovo istituto;

41.

sottolineando il carattere volontario del GECT, raccomanda allo stesso tempo che la Commissione europea si dedichi di più alle norme di attuazione del regolamento, per chiarire certi concetti giuridici imprecisi, colmare le lacune e, in generale, vincolare in modo più chiaro la coesione di base regionale e/o locale all'eventuale sviluppo di un GECT;

42.

ritiene che occorra ricordare alle autorità di gestione dei programmi e precisare chiaramente nel futuro regolamento GECT riveduto (CE) n. 1082/2006 che non è possibile in alcun caso discriminare i GECT che vogliano partecipare, su base competitiva, a tali iniziative, inviti e programmi dell'UE, soprattutto dato che l'esistenza stessa del GECT indica un raggruppamento europeo a lungo termine riconosciuto e soddisfa i requisiti abituali di transnazionalità;

43.

si rammarica della posizione predominante di modelli obsoleti, come la firma di convenzioni atipiche e il sistema di capofila-partecipanti, sotto forma di un gruppo di fatto che, spesso, deve elaborare una complicata ingegneria giuridica per effettuare il versamento degli anticipi, la liquidazione dei debiti e l'elaborazione delle pezze d'appoggio obbligatorie, anche se tutto questo comporta l'imputazione di spese amministrative e di gestione al costo dei progetti;

44.

insiste affinché siano considerate le raccomandazioni del suddetto parere Bresso, fra cui quelle contenute ai punti 48 e 49, stabilendo se del caso che i promotori di GECT debbano presentare garanzie di generare un polo autonomo di cooperazione europea una volta che sia terminato il cofinanziamento dell'UE in modo che, senza favorire l'aumento complessivo della spesa pubblica europea, si assicuri una maggiore efficacia amministrativa della gestione, una maggiore efficienza economica e una maggiore coesione e integrazione europea su base territoriale;

45.

chiede che venga eliminato il criterio della distanza (150 km) utilizzato ai fini della classificazione delle isole e delle regioni ultraperiferiche come regioni di frontiera ammesse a beneficiare del finanziamento dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale della politica di coesione o nel quadro della politica europea di vicinato e del piano d'azione Grande vicinato;

46.

insiste affinché vengano modificate le disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 concernenti la partecipazione degli enti territoriali di paesi terzi. Propone in particolare di prevedere la possibilità di costituire dei GECT bilaterali tra un ente territoriale di uno Stato membro e uno di un paese terzo che sia in fase di preadesione, o faccia parte dello Spazio economico europeo, o partecipi alla politica di vicinato o di gran vicinato dell'UE; insiste inoltre affinché si inseriscano nuove disposizioni europee vincolanti di diritto internazionale, secondo cui gli enti territoriali di Stati terzi possono partecipare ai GECT in qualità di membri a pieno titolo, compresi quelli che hanno legami speciali con l'Unione;

47.

sottolinea che un modo adeguato di consentire più facilmente agli enti territoriali di Stati terzi di partecipare ai GECT può essere la conclusione di accordi internazionali tra l'UE e i suddetti Stati, in conformità delle norme di cui al titolo V della quinta parte del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

48.

ritiene che con simili misure l'Unione guadagnerà anche in coerenza e forza interne, e potrà affrontare le sfide esterne che si avvicinano, come la crescente concorrenza sui mercati internazionali di beni e servizi in cui i paesi emergenti hanno ancora costi strutturali più bassi e vantaggi competitivi maggiori, poiché non devono far fronte a un processo così acuto e accelerato di invecchiamento generalizzato e diminuzione della popolazione in età da lavoro.

Valore aggiunto del Comitato delle regioni nello sviluppo dei GECT

49.

ritiene che al Comitato delle regioni spetti un ruolo importante di promozione, valutazione e diffusione dei GECT, e che per questo il Comitato dovrebbe essere incentivato a continuare a lavorare sull'istituto del GECT, fra l'altro promuovendo una rete europea che comprenda tecnici e rappresentanti politici, nonché un forum interistituzionale;

50.

accoglie favorevolmente la decisione adottata il 26 gennaio 2011 dall'Ufficio di presidenza del CdR di istituire una piattaforma dei GECT del Comitato delle regioni, in seno a cui si potrebbe procedere a una valutazione permanente dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 e dell'evoluzione pratica del settore, a fronte della preparazione dei lavori in vista della nuova situazione che si presenterà a partire dal 1o gennaio 2014.

Bruxelles, 27 gennaio 2011

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006).

(2)  Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006).

(3)  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006).


2.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 104/13


Parere del Comitato delle regioni «L'Europa, prima destinazione turistica mondiale: un nuovo quadro politico per il turismo europeo»

2011/C 104/03

IL COMITATO DELLE REGIONI

esprime soddisfazione per la volontà della Commissione di gestire la politica turistica in modo coordinato e integrato, mettendola in relazione con altre politiche, come trasporti, agricoltura, protezione dell'ambiente, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, politica sociale, cultura, ecc.;

sottolinea il ruolo importante degli enti regionali e locali in rapporto con la gestione sostenibile delle destinazioni turistiche. Le iniziative di questi enti e delle reti regionali europee sono all'avanguardia nello sviluppo di modelli di turismo sostenibile, ed è essenziale approfittare appieno della loro esperienza e delle loro conoscenze attraverso la promozione della cooperazione locale e regionale in tutta l'UE. In questo senso, il CdR approva l'idea della Commissione di integrare il turismo nelle diverse politiche europee;

si compiace della volontà della Commissione di promuovere una politica attiva per stimolare la competitività e lo sviluppo sostenibile. Le sfide che deve affrontare il settore turistico europeo rendono evidente l'importanza di anticipare i cambiamenti e rispondere tempestivamente alla crescente concorrenza, in un settore in continua evoluzione;

prende atto dell'introduzione di un marchio per il patrimonio europeo e di un marchio europeo «Turismo di qualità», che stimolerà le destinazioni ad applicare pratiche sostenibili e contribuirà al consolidamento dell'immagine dell'Europa come destinazione turistica di alta qualità. Ritiene tuttavia della massima importanza analizzare più attentamente e illustrare il valore aggiunto di questi marchi, da concedere solo in presenza di criteri particolarmente rigidi, per evitarne la svalutazione;

osserva con preoccupazione il potenziale impatto di alcuni problemi strutturali come i cambiamenti climatici o la scarsità di risorse idriche ed energetiche nelle destinazioni turistiche europee, in particolare nelle isole e nelle regioni ultraperiferiche. In questo senso, ritiene che tali problemi possano essere superati soltanto promuovendo molto più sistematicamente la sostenibilità nello sviluppo di una strategia turistica nelle regioni interessate. Per quanto concerne gli effetti dei cambiamenti climatici, si raccomanda di prevenirli attraverso la protezione e il recupero di aree naturali, nonché mediante l'inclusione del turismo nella gestione integrata delle zone costiere.

Relatore

:

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO (ES/PPE), presidente della Comunità autonoma di Murcia

Testo di riferimento

:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni - L'Europa, prima destinazione turistica mondiale - un nuovo quadro politico per il turismo europeo

COM(2010) 352 definitivo

I.   OSSERVAZIONI GENERALI

1.

La crescente importanza del settore turistico per l'economia europea è evidente dall'osservazione del contributo che esso offre al prodotto interno lordo e della sua capacità di generare occupazione, superiore a quella di altri settori economici. Come ricorda la Commissione europea nella sua comunicazione (1), l'industria turistica europea fornisce una manodopera diretta di oltre il 5 % e genera circa il 5 % del PIL (2) dell'UE, in particolare in alcune regioni. Nonostante l'Europa continui a essere la prima destinazione turistica del mondo, con circa il 40 % degli arrivi (3), nel 2009 si è però registrata una contrazione del 5,6 % (4);

2.

l'attività turistica europea deve affrontare numerose sfide: la crisi economica mondiale, l'aumentata concorrenza di altre destinazioni, le conseguenze dei cambiamenti climatici e le oscillazioni stagionali. Altre sfide, come l'evoluzione demografica in Europa, la diversificazione dell'offerta o l'impatto crescente delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, rappresentano opportunità che andrebbero esplorate in collaborazione con gli enti regionali e locali;

3.

stanno inoltre cambiando le abitudini di comportamento del consumatore turistico (si viaggia sempre più spesso in modo indipendente, si utilizza di più Internet, aumentano i viaggi economici o «low cost» ma anche la domanda di turismo sostenibile, ecc.) e risultano fondamentali fattori che fino a non molti anni fa non erano particolarmente determinanti: alta qualità, sostenibilità, innovazione permanente, formazione, ecc.;

4.

in questo contesto è necessario mettere in risalto l'enorme potenziale di crescita del settore turistico europeo e il forte legame con la struttura amministrativa, socioeconomica e logistica regionale, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo del settore dei trasporti e specialmente il miglioramento della connettività delle destinazioni turistiche, lo sviluppo degli aeroporti regionali e lo stimolo ai collegamenti marittimi, che promuovono una maggiore multimodalità e assicurano un trasporto sostenibile. Si dovrà tenere in speciale considerazione la situazione particolare delle isole e delle regioni periferiche e ultraperiferiche, totalmente dipendenti dai trasporti aerei e marittimi, e in cui il settore dei servizi, costruito attorno al turismo, rappresenta in molti casi la principale fonte di ricchezza e attività economica. I vantaggi competitivi dell'Europa sono numerosi: non soltanto la ricchezza del paesaggio, ma anche le grandi possibilità di crescita del turismo legato al patrimonio (culturale, gastronomico, religioso, sportivo, ecc.). Un altro settore turistico importante che presenta possibilità di crescita è quello legato agli eventi, ai congressi e ai viaggi d'affari.

Il valore che acquisisce il territorio dal punto di vista del patrimonio si traduce in un fattore strategico per il suo sviluppo, e l'Europa è particolarmente ricca in questo senso. Esistono infatti numerosi territori europei che hanno un potenziale turistico enorme, anche se si trovano ancora a uno stadio iniziale del loro sviluppo in questo settore, e altri che invece hanno già sviluppato un'importante attività turistica. Vanno presi in considerazione in special modo quegli spazi che hanno specializzato la loro attività nell'ambito dell'industria turistica, e che essendo destinazioni mature necessitano di una ristrutturazione e riabilitazione al fine di rimanere competitivi, per qualità e innovazione, rispetto alla concorrenza sempre più forte, su scala mondiale, dei paesi emergenti. Per far fronte alle esigenze dei segmenti di mercato degli anziani e dei disabili le destinazioni devono provvedere a un necessario adeguamento e all'eliminazione delle barriere;

5.

l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona rappresenta un'opportunità per rafforzare la competitività del settore turistico europeo e contribuire così alla nuova strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in particolare con la sua iniziativa faro politica industriale per l'era della globalizzazione;

6.

il turismo costituisce pertanto una fonte vitale di reddito e di occupazione, risulta fondamentale per un gran numero di regioni europee e imprescindibile per alcune di esse, in quanto rappresenta un importante mezzo per conseguire una maggiore competitività. Le azioni basate sulle politiche turistiche europee avranno quindi un impatto considerevole sullo sviluppo di molte regioni, in quanto l'industria turistica stimola altri settori economici delle stesse regioni e interagisce con essi. La messa a punto di una politica industriale europea per il turismo deve quindi andare di pari passo con una politica europea di investimento destinata allo sviluppo del territorio e della sua struttura socioeconomica, al fine di garantire alle regioni interessate tutte le possibilità di definire una strategia di competitività sostenibile;

7.

il Trattato di Lisbona ha introdotto tra gli obiettivi dell'Unione, accanto alla coesione economica e sociale, una nuova dimensione territoriale, e prevede che venga dedicata particolare attenzione alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna. L'articolo 349 del Trattato inoltre riguarda la situazione particolare delle regioni ultraperiferiche. In questo senso è necessario prendere in considerazione le caratteristiche specifiche di questi territori al momento di definire un quadro europeo per il settore turistico;

8.

il nuovo articolo 195 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea consentirà di realizzare azioni volte a promuovere la competitività delle imprese del settore, a sostenere la cooperazione e lo scambio di buone pratiche, nonché di mettere a punto una strategia integrata per il turismo. La comunicazione della Commissione anticipa diverse azioni che avranno come obiettivo la competitività dell'industria turistica nell'UE. Per ottenere risultati soddisfacenti, si considera necessario affiancare alle iniziative degli Stati membri o delle regioni l'appoggio dell'azione a livello europeo. È inoltre importante rimarcare la volontà della Commissione di evitare che qualsiasi misura adottata comporti oneri amministrativi supplementari a carico delle autorità nazionali, locali o regionali. In questo contesto il CdR ritiene che la comunicazione sia conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

IL COMITATO DELLE REGIONI

II.   UN NUOVO QUADRO DI AZIONE DELL'UE PER IL TURISMO EUROPEO

9.

esprime soddisfazione per la volontà della Commissione di gestire la politica turistica in modo coordinato e integrato, mettendola in relazione con altre politiche, come trasporti, agricoltura, protezione dell'ambiente, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, politica sociale, cultura, ecc. Il turismo va inteso come l'insieme delle relazioni che si determinano per lo spostamento temporaneo e non abituale delle persone, comprendente almeno un pernottamento in località diverse dalla dimora abituale;

10.

appoggia l'obiettivo generale di coordinare gli sforzi e le iniziative legati al turismo al fine di pervenire a un settore turistico competitivo, moderno, sostenibile e responsabile;

11.

chiede, prima che venga presentato il piano d'azione dettagliato a favore del turismo, che tutte le misure da proporre a livello UE siano valutate e motivate in base alle competenze dell'Unione e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, così da evidenziare in modo chiaro gli stimoli e i vantaggi offerti dalle misure UE rispetto a misure puramente nazionali, regionali o locali;

12.

condivide in particolare la convinzione che il turismo debba svilupparsi sulla base della competitività e della sostenibilità, e tiene a sottolineare il triplice significato di questo concetto:

a.

sostenibilità economica, che garantisca uno sviluppo economico equo ed efficiente, tale da consentire la crescita delle future generazioni di europei;

b.

sostenibilità socioculturale, che sia compatibile con la cultura, i valori e l'identità delle regioni europee;

c.

sostenibilità ambientale, che garantisca che lo sviluppo sia compatibile con la preservazione dei processi essenziali, della diversità biologica e delle risorse biologiche. Il turismo deve svilupparsi su una base sostenibile, di modo che le risorse naturali non vengano sperperate e l'ambiente non sia danneggiato (5);

13.

sottolinea il ruolo importante degli enti regionali e locali in rapporto con la gestione sostenibile delle destinazioni turistiche. Le iniziative di questi enti e delle reti regionali europee sono all'avanguardia nello sviluppo di modelli di turismo sostenibile, ed è essenziale approfittare appieno della loro esperienza e delle loro conoscenze attraverso la promozione della cooperazione locale e regionale in tutta l'UE. In questo senso, il CdR approva l'idea della Commissione di integrare il turismo nelle diverse politiche europee;

14.

si rallegra delle conclusioni del Consiglio Competitività del 12 ottobre 2010, che invitano gli Stati membri a partecipare attivamente alle azioni volte a rafforzare la competitività dell'industria europea del turismo, in uno spirito di partenariato e a livello europeo, nazionale, regionale e locale (6);

15.

si compiace della volontà della Commissione di promuovere una politica attiva per stimolare la competitività e lo sviluppo sostenibile. Le sfide che deve affrontare il settore turistico europeo rendono evidente l'importanza di anticipare i cambiamenti e rispondere tempestivamente alla crescente concorrenza, in un settore in continua evoluzione;

16.

concorda sul fatto che, essendo le imprese del settore turistico principalmente delle PMI, pur se esiste anche un gran numero di microimprese, è auspicabile promuovere la messa in rete delle PMI (clustering) ai fini del loro sviluppo; anche gli aiuti volti a migliorare la produttività, la competitività, la formazione e la qualità possono avere un ruolo molto importante;

17.

raccomanda, in questo senso, di mettere a punto degli strumenti per appoggiare le PMI del settore turistico, in particolare per tutti gli aspetti attinenti alla formazione del personale. Non si deve dimenticare l'importante ruolo del settore turistico nella creazione di occupazione e il fatto che gran parte dei posti di lavoro creati sono offerti ai giovani e consentono loro di acquisire una serie di competenze molto utili per il loro sviluppo professionale, oltre a una maggiore conoscenza delle lingue straniere. Un'industria turistica di qualità e specializzata nei nuovi mercati e nei nuovi settori della domanda (come quelli delle persone disabili e della terza età) ha bisogno di una manodopera altamente qualificata e preparata a rispondere alle nuove esigenze, nonché di nuove tecnologie applicate al turismo. Gran parte delle conoscenze acquisite nel settore turistico, inoltre, deve essere direttamente trasferibile ad altre attività economiche;

18.

osserva con preoccupazione il potenziale impatto di alcuni problemi strutturali come i cambiamenti climatici o la scarsità di risorse idriche ed energetiche nelle destinazioni turistiche europee, in particolare nelle isole e nelle regioni ultraperiferiche. In questo senso, ritiene che tali problemi possano essere superati soltanto promuovendo molto più sistematicamente la sostenibilità nello sviluppo di una strategia turistica nelle regioni interessate. Per quanto concerne gli effetti dei cambiamenti climatici, si raccomanda di prevenirli attraverso la protezione e il recupero di aree naturali, nonché mediante l'inclusione del turismo nella gestione integrata delle zone costiere;

19.

respinge il progetto di un programma di scambi per i turisti, finanziato con fondi pubblici e inteso ad assicurare una migliore ripartizione dei viaggi durante i periodi di vacanza nell'arco di tutto l'anno. La proposta presentata dalla Commissione ignora i meccanismi di mercato che assicurano già da soli una ripartizione temporale di tali viaggi, grazie soprattutto alla diminuzione dei prezzi in bassa stagione. I picchi raggiunti durante l'estate non sono dovuti a un'inadeguatezza del mercato bensì alle vacanze scolastiche, che dipendono da decisioni ufficiali, e alle condizioni climatiche prevalenti nelle destinazioni turistiche. Un programma di scambi non influirebbe su nessuno di questi fattori. Le persone anziane e i giovani, che non sono interessati dalle vacanze scolastiche, possono già viaggiare in bassa stagione e se non lo fanno è probabilmente per scelta personale. Inoltre, la proposta intesa a coordinare le vacanze scolastiche tra gli Stati membri esula dalle competenze dell'Unione europea.

III.   QUATTRO ASSI DI INTERVENTO

Stimolare la competitività del settore turistico in Europa

20.

considera fondamentale stimolare la competitività del settore turistico che, in quanto settore di attività trasversale, necessita di un ventaglio di azioni che riguardino diversi ambiti e diverse politiche. In questo senso, condivide la posizione dei ministri europei, espressa nella Dichiarazione di Madrid, sulla necessità di una strategia basata sull'eccellenza turistica, sostenuta dall'introduzione di reti di esperti e di destinazioni che rendano possibile la creazione, lo scambio e la diffusione delle conoscenze, l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, al fine di mantenere la competitività del settore turistico (7);

21.

analogamente, considera particolarmente opportune le proposte della Commissione riguardanti la diversificazione dei prodotti turistici, per trarre il massimo profitto dal patrimonio europeo, nonché il lancio della piattaforma «TIC e turismo» e la creazione, a medio termine, di un «osservatorio virtuale del turismo», il cui compito deve essere quello sia di studiare l'offerta che di migliorare la conoscenza della domanda e delle tendenze di mercato, oltre che l'elaborazione delle previsioni a breve e a medio termine. Insiste inoltre sul fatto che gli enti regionali possono contare su un'enorme esperienza di cui è necessario approfittare promuovendo la cooperazione regionale nell'UE, al fine di ottenere il massimo vantaggio da queste politiche;

22.

ritiene che vada stimolato lo scambio di buone pratiche tra le regioni europee, e che, nell'ambito delle iniziative proposte a livello di UE, si debba tenere conto di tutti i loro contributi. In tale contesto, suggerisce che il Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), i programmi Interreg e/o le strategie macroregionali servano da quadro per lo sviluppo di strategie coordinate in materia di turismo;

23.

ritiene che, per contrastare il fenomeno delle oscillazioni stagionali, si debba puntare a offrire soggiorni più vari e di più alta qualità, che presuppongono una maggiore diversificazione dei servizi turistici, mettendo in primo piano il turismo culturale, storico/religioso, sportivo, gastronomico e di altro genere, che ha un enorme potenziale di crescita; sottolinea che la diversificazione dei periodi di vacanze e la ripartizione a livello regionale rientrano tra le competenze nazionali;

24.

evidenzia le potenzialità del turismo sociale («turismo per tutti»), che promuove l'inclusione sociale e la mobilità garantendo a tutti i gruppi sociali, compresi i giovani, le famiglie, gli anziani e le persone a mobilità ridotta, la possibilità di partecipare a scambi interculturali; si rammarica che la comunicazione della Commissione non tratti sufficientemente di queste potenzialità.

Promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità

25.

appoggia fermamente l'introduzione di un sistema di indicatori per la gestione sostenibile delle destinazioni. A tal proposito, considera inestimabile l'esperienza di cui sono portatori gli enti regionali, e le competenze della rete delle regioni europee per un turismo competitivo e sostenibile (NECSTouR);

26.

prende atto dell'introduzione di un marchio per il patrimonio europeo e di un marchio europeo «Turismo di qualità», che stimolerà le destinazioni ad applicare pratiche sostenibili e contribuirà al consolidamento dell'immagine dell'Europa come destinazione turistica di alta qualità. Ritiene tuttavia della massima importanza analizzare più attentamente e illustrare il valore aggiunto di questi marchi, da concedere solo in presenza di criteri particolarmente rigidi, per evitarne la svalutazione;

27.

è dell'avviso che, se si vuole che queste due iniziative abbiano sufficiente credibilità, gli enti regionali e locali, e in particolare la rete NECSTouR, debbano essere coinvolti nella definizione dei suddetti criteri. Ritiene inoltre che il Comitato delle regioni, in quanto Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'UE, debba essere rappresentato in seno all'organo responsabile dell'assegnazione dei marchi di qualità;

28.

sottolinea la necessità di incrementare la qualità di tutti i servizi per dotare le destinazioni turistiche europee di un chiaro vantaggio competitivo e contribuire a consolidare l'immagine dell'Europa come insieme di destinazioni di alta qualità. Ricorda a questo proposito che un segmento da tenere in particolare considerazione è quello dei turisti più anziani (si prevede che nel 2020 il numero di persone di età superiore ai 65 anni rappresenterà il 20 % della popolazione) e dei disabili (8);

29.

invita la Commissione europea a rafforzare, nella definizione di questo nuovo quadro politico per il turismo europeo, i sistemi di protezione dei diritti dei consumatori;

30.

sottolinea la necessità di stimolare una più stretta cooperazione tra l'Unione europea e i principali mercati esistenti e potenziali (Stati Uniti, Cina, Russia, India, Brasile) e i paesi vicini, specialmente i paesi del Mediterraneo, al fine di promuovere modelli di turismo sostenibile e una cultura di conservazione dell'ambiente, il cui impatto positivo si farà sentire soltanto agendo di concerto e con lo stesso impegno e lo stesso senso di responsabilità.

Consolidare l'immagine e la visibilità dell'Europa

31.

concorda con la Commissione sulla necessità di consolidare l'immagine e la visibilità dell'Europa per la competitività dell'industria. A questo proposito, sostiene sia l'obiettivo di migliorare la reputazione dell'Europa attraverso la sostenibilità e l'elevata qualità, sia le misure previste, come la creazione di un'autentica «marca europea», parallelamente alle marche nazionali dei singoli Stati membri, che possa completare gli sforzi promozionali a livello nazionale e regionale;

32.

invita la Commissione europea ad adottare misure specifiche nel quadro della promozione della «marca europea» nei paesi terzi, che comunque non dovrà in nessun caso portare a una distorsione della concorrenza tra le destinazioni intraeuropee;

33.

appoggia la promozione della pagina Internet visiteurope.com, e in particolare una partecipazione coordinata a eventi internazionali, fiere del turismo, ecc., che coinvolga tutti i soggetti regionali e locali interessati.

Massimizzare il potenziale delle politiche e degli strumenti finanziari dell'UE

34.

concorda con la Commissione sulla necessità di massimizzare il potenziale degli strumenti finanziari dell'UE nel settore del turismo. A tal proposito sarebbe opportuno considerare, nel caso delle zone rurali, le possibilità esistenti nel quadro del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in quanto il turismo rappresenta un'opportunità reale di creare nuovi posti di lavoro e nuove entrate per le rispettive regioni. Ritiene altrettanto importante l'utilizzazione del Fondo sociale europeo (FSE) per assicurare la formazione degli operatori coinvolti;

35.

ritiene inoltre necessario introdurre questa riflessione nel contesto del dibattito sulla futura politica regionale e, nelle sue possibilità di applicazione, si dovrà tener conto della specializzazione delle regioni nello sviluppo di prodotti turistici tematici, dal turismo sociale a quello naturale, rurale, d'affari, sanitario e culturale, tra le altre possibili classificazioni. Per quanto concerne il turismo culturale, esso è forse quello che attualmente più caratterizza l'Unione europea nel suo complesso e in esso si comprende il patrimonio monumentale, etnografico o industriale, alla base del tessuto economico di una regione. Sottolinea a questo proposito la necessità di assicurare il coordinamento e l'efficacia delle diverse fonti di finanziamento, al fine di evitare sovrapposizioni o contraddizioni.

Bruxelles, 27 gennaio 2011

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  COM(2010) 352 definitivo.

(2)  Studio sulla competitività dell'industria turistica dell'UE, settembre 2009.

(3)  OMT, Barometro del turismo mondiale, vol. 8, gennaio 2010.

(4)  Idem.

(5)  CdR 83/2009 fin.

(6)  Conclusioni su un nuovo quadro politico per il turismo europeo. Consiglio Competitività, Lussemburgo, 12 ottobre 2010.

(7)  Dichiarazione di Madrid nell'ambito della riunione informale dei ministri svoltasi a Madrid sotto presidenza spagnola nell'aprile del 2010, con il tema Verso un modello turistico socialmente responsabile.

(8)  Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, marzo 2010.


2.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 104/18


Parere del Comitato delle regioni «Il governo locale e regionale in Azerbaigian e lo sviluppo della cooperazione tra l'Azerbaigian e l'UE»

2011/C 104/04

IL COMITATO DELLE REGIONI

osserva che in Azerbaigian si registrano notevoli ritardi sul fronte delle riforme necessarie per conseguire gli obiettivi del piano d'azione PEV, in ambiti quali lo Stato di diritto, la democrazia, la lotta alla corruzione e il rispetto dei diritti umani. La scarsa indipendenza della magistratura e dei mezzi di informazione rappresenta un ulteriore ostacolo alla realizzazione di uno Stato di diritto democratico. Tuttavia sono stati compiuti dei progressi nel settore della fiscalità e della stabilità economica. Al tempo stesso il Comitato incoraggia il governo dell'Azerbaigian a proseguire nell'attuazione delle raccomandazioni dell'UE, del Consiglio d'Europa e della Commissione di Venezia,

si rallegra dei buoni risultati ottenuti nel programma UE di gemellaggi e incoraggia il governo del paese a proseguire sulla stessa via anche in futuro,

esprime preoccupazione per il numero molto limitato di competenze attribuite per legge ai comuni. Nella pratica, inoltre, queste competenze sono ancora più circoscritte, e riguardano al massimo la manutenzione delle strade comunali, dei cimiteri e dei parchi, nonché alcune prestazioni di assistenza sociale non fornite dal governo nazionale. Nella maggior parte dei casi, i comuni non hanno neanche la capacità, la formazione o le conoscenze adeguate per svolgere questi limitati compiti loro attribuiti per legge,

invita il governo dell'Azerbaigian, insieme con gli esperti dell'UE e del Consiglio d'Europa, a mettere a punto una strategia globale volta a migliorare la governance e la democrazia locale, corredata di obiettivi realistici e scadenze di attuazione.

Relatore

:

Gordon KEYMER (UK/NI), membro del Consiglio del distretto di Tandridge

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Contesto - L'Azerbaigian e l'Europa

1.

riconosce il patrimonio storico dell'Azerbaigian e la sua esperienza in quanto repubblica laica e parlamentare;

2.

rammenta che le relazioni tra l'Azerbaigian e l'UE sono state formalmente avviate nel 1996 con la conclusione dell'accordo di partenariato e cooperazione. Tale accordo, entrato in vigore nel 1999, costituisce la base giuridica per le relazioni politiche tra le due parti, attualmente gestite nel quadro della politica europea di vicinato (PEV);

3.

osserva che nel paese si registrano notevoli ritardi sul fronte delle riforme necessarie per conseguire gli obiettivi del piano d'azione PEV, in ambiti quali lo Stato di diritto, la democrazia, la lotta alla corruzione e il rispetto dei diritti umani. La scarsa indipendenza della magistratura e dei mezzi di informazione rappresenta un ulteriore ostacolo alla realizzazione di uno Stato di diritto democratico. Tuttavia sono stati compiuti dei progressi nel settore della fiscalità e della stabilità economica. Al tempo stesso il Comitato incoraggia il governo dell'Azerbaigian a proseguire nell'attuazione delle raccomandazioni dell'UE, del Consiglio d'Europa e della Commissione di Venezia;

4.

si rallegra dei buoni risultati ottenuti nel programma UE di gemellaggi e incoraggia il governo del paese a proseguire sulla stessa via anche in futuro;

5.

invita il governo dell'Azerbaigian a sostenere i comuni nelle loro domande di partecipazione ai diversi programmi dell'UE a loro disposizione, e ad incoraggiarli a rafforzare la loro cooperazione con la Commissione europea.

Governance locale

6.

osserva che in Azerbaigian esistono due sistemi paralleli di governance locale. Il primo consiste di amministrazioni comunali elette e responsabili nei confronti dei cittadini (del pubblico) e del Parlamento nazionale (Milli Mejlis), dotate di poteri molto limitati per quanto riguarda la prestazione di servizi ai cittadini. Il secondo è rappresentato dalle Autorità esecutive locali (AEL), che fanno parte della struttura di governo dello Stato direttamente nominata dal Presidente;

7.

esprime preoccupazione per il numero molto limitato di competenze attribuite per legge ai comuni. Nella pratica, inoltre, queste competenze sono ancora più circoscritte, e riguardano al massimo la manutenzione delle strade comunali, dei cimiteri e dei parchi, nonché alcune prestazioni di assistenza sociale non fornite dal governo nazionale. Nella maggior parte dei casi, i comuni non hanno neanche la capacità, la formazione o le conoscenze adeguate per svolgere questi limitati compiti loro attribuiti per legge.

Rafforzamento degli enti locali

8.

ritiene che la presenza di amministrazioni locali forti e democratiche, dotate di poteri delegati, sia importante per favorire il coinvolgimento dei cittadini nei territori e aumentare il tasso di partecipazione alle elezioni locali;

9.

invita la Commissione europea a sostenere la definizione e l'attuazione di programmi di formazione per i cittadini sulle funzioni e le responsabilità degli enti locali, come pure sui loro diritti e modalità di partecipazione ai processi decisionali a livello locale nel paese;

10.

invita il governo dell'Azerbaigian e la Commissione europea a continuare a sviluppare le capacità degli enti locali, almeno in misura sufficiente perché essi possano prestare in modo adeguato quei servizi, attualmente limitati, previsti dalla legge, evidenziando le importanti questioni della responsabilità, della trasparenza e del rafforzamento della partecipazione dei cittadini e, al tempo stesso, creando le condizioni per lo sviluppo di un'amministrazione locale autonoma;

11.

invita il governo dell'Azerbaigian, insieme con gli esperti dell'UE e del Consiglio d'Europa, a mettere a punto una strategia globale volta a migliorare la governance e la democrazia locale, corredata di obiettivi realistici e scadenze di attuazione;

12.

propone di istituire un organo indipendente esclusivamente incaricato di migliorare e sviluppare gli enti locali del paese. Le attività di tale organo dovrebbero essere controllate insieme dalle tre associazioni nazionali di enti locali;

13.

è del parere che il numero di associazioni nazionali di enti locali vada ridotto da tre a una, e ritiene che, prima di procedere in tal senso, si debba riflettere attentamente sull'importanza di creare una struttura che coinvolga il maggior numero di membri possibile e garantisca un'equa rappresentanza di tutti i tipi di comune;

14.

sottolinea il proprio impegno a sostenere la cooperazione tra gli enti locali azeri e gli enti locali o regionali dell'Unione europea, al fine di promuovere una governance territoriale forte e democratica;

15.

invita la Commissione europea e il governo dell'Azerbaigian a sostenere programmi di scambio di buone prassi nella prestazione dei servizi tra enti locali azeri e dell'UE, ma anche a livello nazionale, consentendo il trasferimento di «capacità» dalle autorità esecutive locali ai comuni; per rafforzare concretamente le capacità degli enti locali raccomanda di tenere conto dei risultati degli scambi di esperienze avvenuti in occasione degli incontri tra rappresentanti di organizzazioni regionali e locali provenienti dall'UE e dall'Azerbaigian;

16.

constata con rammarico che in Azerbaigian si è provveduto a ridurre il numero di comuni, ma non quello delle autorità esecutive locali;

17.

incoraggia il trasferimento di competenze dalle autorità esecutive locali ai consigli eletti a livello locale al fine di aumentare e rafforzare la democrazia locale in Azerbaigian.

Finanze locali

18.

esprime preoccupazione per il peggioramento della situazione finanziaria dei comuni dell'Azerbaigian a seguito del notevole calo delle entrate di bilancio complessive e la significativa contrazione del reddito pro capite dei comuni;

19.

ritiene che un governo locale forte e sano necessiti di un flusso sicuro, adeguato ed equo di finanziamenti locali, compresa una forte base imponibile locale, per fornire servizi locali di qualità elevata che rafforzino i poteri dei consigli locali e il loro legame con le rispettive comunità. I contributi pubblici dovrebbero essere corrisposti in modo tale da consentire ai consigli locali di pianificare autonomamente le proprie finanze su un lasso di tempo ragionevolmente ampio;

20.

si rallegra degli sforzi compiuti dal governo per aumentare gli investimenti delle imprese e ritiene che tali imprese debbano dare qualche contributo finanziario trasparente agli enti locali in cui operano al fine di instaurare una buona relazione di lavoro con i rispettivi comuni e sviluppare le comunità locali;

21.

ritiene che i comuni debbano essere proprietari dei loro edifici per godere di maggiori opportunità in termini di pianificazione a lungo termine.

Democrazia locale

22.

rileva che, nonostante alcuni miglioramenti sul piano tecnico, nessuna delle elezioni locali svoltesi in Azerbaigian è stata conforme alle norme internazionali, ed esorta il governo del paese a semplificare le procedure di nomina dei candidati, a garantire una più equa distribuzione delle risorse per le campagne elettorali a tutti i partiti politici e/o candidati, a consentire la presenza di osservatori indipendenti alle elezioni e in particolare al conteggio dei voti, permettendo ai candidati o a loro rappresentanti autorizzati di assistere allo spoglio delle schede. Invita altresì ad intraprendere delle azioni per tenere conto degli altri elementi individuati dalla missione congiunta di osservazione CdR/CPLRE;

23.

auspica che i mezzi di informazione abbiano una base più ampia, al fine di far crescere la partecipazione alle elezioni e il numero di candidati di opposizione, e invita le autorità del paese a rispettare pienamente gli impegni assunti in materia di libertà dei mezzi di informazione;

24.

accoglie con favore gli sforzi consapevoli, compiuti sia dai partiti di governo che da quelli di opposizione, per aumentare il numero di donne candidate alle ultime elezioni comunali, il che ha portato ad un netto aumento dei seggi assegnati a donne;

25.

si rallegra che l'Azerbaigian abbia creato un Consiglio per l'aiuto di Stato alle ONG, sotto l'egida della presidenza della Repubblica, e abbia stanziato delle risorse finanziarie per sostenere il lavoro di tali organizzazioni, ma esprime preoccupazione per le gravi carenze riscontrate nelle prassi di registrazione delle ONG;

26.

osserva che, una volta risolto il conflitto, le amministrazioni locali del Nagorno-Karabakh e delle sette regioni circostanti avranno bisogno di considerevole sostegno.

Trasporti locali e ambiente

27.

incoraggia gli investimenti nel sistema regionale di trasporti al fine di migliorare lo sviluppo economico locale;

28.

osserva che i trasporti aerei regionali sono particolarmente importanti in Azerbaigian tenuto conto della geografia del paese. Inoltre essi contribuiscono notevolmente all'aumento dell'occupazione e al rafforzamento della coesione sociale;

29.

osserva che gli enti locali svolgono un ruolo essenziale nella gestione delle questioni ambientali ed invita il governo dell'Azerbaigian a coinvolgere i comuni nella pianificazione e nell'attuazione dei programmi di sviluppo regionale.

Bruxelles, 27 gennaio 2011

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


2.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 104/21


Parere del Comitato delle regioni «Semplificare l'attuazione dei programmi quadro di ricerca»

2011/C 104/05

IL COMITATO DELLE REGIONI

accoglie con favore l'intenzione di facilitare il dibattito interistituzionale sulla semplificazione amministrativa e finanziaria delle norme che disciplinano i programmi,

rileva che la complessità è di per sé una fonte importante di errori e anomalie,

riconosce l'importanza di distinguere tra errore e frode e di promuovere una cultura all'insegna dell'integrità e della fiducia,

sostiene la proposta del Parlamento europeo di introdurre un approccio che sia basato sui binomi «scienza e tecnologia» o «scienza e innovazione», sia ancorato a saldi criteri di qualità tecnico-scientifici, si avvalga di pratiche di gestione realistiche, riconosca i punti che accomunano o al contrario differenziano le scienze, lo sviluppo tecnologico e la diffusione sul mercato,

sottolinea che l'efficacia andrebbe giudicata sulla base non soltanto dell'eccellenza conseguita nelle attività di ricerca, ma anche dello sviluppo delle capacità di ricerca e del potenziale di assorbimento su tutto il territorio dell'UE, in linea con il principio della coesione territoriale,

apprezza l'iniziativa prevista nell'ambito del programma Capacità per liberare il potenziale di ricerca delle regioni della convergenza,

suggerisce di sviluppare ulteriormente tali programmi nell'ambito del prossimo PQ, che dovrà anche prevedere la partecipazione sistematica di soggetti competenti provenienti da regioni più arretrate a progetti e programmi condotti da loro pari più conosciuti che presentino caratteristiche di eccellenza, tramite programmi di tutorato o di altro tipo; evidenzia a questo proposito le potenzialità che gli attori regionali e locali hanno di favorire lo sviluppo di «centri di competenza» collegati ai «poli di eccellenza».

Relatrice

:

Fiona O'LOUGHLIN (IE/ALDE), membro del Consiglio della contea di Kildare e della Mid-East Regional Authority

Testo di riferimento

:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Semplificare l'attuazione dei programmi quadro di ricerca

COM(2010) 187 definitivo

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore l'intenzione espressa dalla Commissione europea nella comunicazione dal titolo Semplificare l'attuazione dei programmi quadro di ricerca di facilitare il dibattito interistituzionale sulla semplificazione amministrativa e finanziaria delle norme che disciplinano i programmi;

2.

riconosce che è già stata apportata una serie di semplificazioni che hanno migliorato il Settimo programma quadro (7PQ) e che alcune di queste misure richiedono tempo per poter avere un impatto reale; sottolinea tuttavia che il 7PQ rimane comunque un programma complesso e che la sua gestione comporta adempimenti amministrativi eccessivamente onerosi ed è caratterizzata da una bassa tolleranza al rischio, da una scarsa efficienza e da ritardi immotivati;

3.

evidenzia il nesso diretto tra le norme e le procedure che si applicano al 7PQ, la sua attrattiva agli occhi dei possibili partecipanti e la qualità della ricerca condotta. A questo proposito, sottolinea che la semplificazione deve essere condotta in funzione dell'utente finale/beneficiario e deve generare benefici superiori ai costi della sua attuazione;

4.

ritiene che siano importanti anche i tempi e le sequenze in cui avvengono cambiamenti/semplificazioni, visto che i promotori di progetti hanno bisogno di certezza e di stabilità quando si tratta delle norme e della loro applicazione. Ritiene inoltre che la continuità sia essenziale per garantire una transizione armoniosa dal 7PQ all'8PQ e il conseguimento degli obiettivi dei PQ in generale;

5.

è consapevole del fatto che il 7PQ e i relativi strumenti sono giudicati da più parti come scarsamente coordinati tra loro; riconosce al tempo stesso la necessità di affrontare le tante strutture proprie della politica di R&S a livello dell'Unione europea, nazionale e subnazionale avvalendosi di una governance più globale;

6.

ritiene necessario valutare il ruolo dei punti di contatto nazionali (PCN) per fornire un servizio più efficace ai potenziali partecipanti e conseguire un miglior coordinamento con gli operatori regionali che facilitano l'accesso al PQ; ritiene inoltre che, nonostante i miglioramenti, restino alcune impressioni negative che i PCN potrebbero aiutare a dissipare;

7.

riconosce che, in parallelo con la semplificazione del 7PQ, sono attualmente all'esame o dovranno essere considerate alcune azioni correlate, quale la revisione triennale del Regolamento finanziario.

Gestione del 7PQ e semplificazione nell'ambito delle norme esistenti

Orientamento e sostegno

8.

rileva che la complessità è di per sé una fonte importante di errori e anomalie e invoca una semplificazione della documentazione e della quantità di informazioni richieste per partecipare ai progetti, nonché una riduzione del numero e delle dimensioni dei documenti ufficiali, senza però compromettere il contenuto e la qualità dei progetti; chiede inoltre che si ottimizzino le procedure di ispezione e controllo limitando il numero di audit e realizzandoli con criteri omogenei, oltre ad evitare le richieste di documenti già presentati dall'organizzazione ispezionata;

9.

ritiene che il tasso di partecipazione relativamente basso delle PMI sia una conseguenza della complessità del PQ ed è pertanto convinto che, nel passaggio dal 7PQ all'8PQ, le modifiche delle regole debbano essere concepite in modo da favorire una maggiore partecipazione di tali imprese;

10.

chiede che ci si adoperi per arginare o armonizzare la «costellazione» di regimi d'intervento e per snellire le condizioni di rilascio delle sovvenzioni, con l'ausilio di un orientamento uniforme e del supporto on-line disponibile;

11.

evidenzia l'importanza, per tutti i diretti interessati, di un'interpretazione e di una comunicazione coerente e chiara del significato delle norme, dei regolamenti e delle definizioni;

12.

sottolinea l'esigenza di applicare in modo uniforme le norme e di coordinare i controlli e gli audit condotti dai diversi servizi;

13.

esprime preoccupazione riguardo ai tempi di attesa necessari per ottenere chiarimenti e orientamenti, all'interpretazione discrezionale del mandato negoziale da parte dei funzionari responsabili di progetto e all'applicazione retroattiva delle «nuove» norme o interpretazioni;

14.

suggerisce di introdurre nuovi meccanismi che consentano di fornire in modo efficiente un feedback costruttivo ai candidati non selezionati, di diffondere i risultati dei progetti finanziati dal 7PQ e di facilitare il trasferimento dei risultati e la loro adozione da parte delle PMI;

15.

propone di accrescere l'efficacia della ricerca introducendo nuovi meccanismi di sviluppo basati sull'erogazione di finanziamenti aggiuntivi ai progetti per la pubblicazione dei risultati e la loro applicazione a nuovi punti d'impatto. Questo a sua volta consentirà di a) favorire la protezione dei diritti di proprietà intellettuale dei progetti e b) massimizzare l'effetto leva delle risorse pubbliche tramite un rafforzamento del legame tra ricerca, innovazione e imprese.

Struttura e calendario degli inviti a presentare proposte

16.

è favorevole all'introduzione di un processo di valutazione dei progetti di collaborazione in due fasi, onde evitare l'enorme dispendio di sforzi e di costi sostenuti inutilmente per preparare proposte dettagliate che poi non vengono approvate. Si tratta infatti di un costo elevato, ma nascosto, dell'attuale sistema di valutazione;

17.

suggerisce di introdurre scadenze fisse (ad es. 60 giorni) per valutare le candidature ed anche per completare la negoziazione del contratto (altri 60 giorni); ciò contribuirebbe, a suo avviso, a ridurre gli ostacoli che impediscono la partecipazione degli attori regionali e locali di dimensioni minori;

18.

appoggia la proposta di consentire la partecipazione di consorzi più piccoli, in quanto ciò potrebbe contribuire in modo significativo a garantire una maggior flessibilità, attrarre partner appartenenti a categorie specifiche, come le PMI, e, grazie ad una gestione più semplice, produrrebbe una maggior efficienza;

19.

plaude agli sforzi volti a semplificare le combinazioni di tassi di finanziamento, di tipologie di organizzazioni e di attività, ma mette in guardia contro l'introduzione di un tasso di rimborso unico per tutte le categorie di organizzazioni;

20.

teme che, nel tentativo di abbreviare i tempi per la concessione delle sovvenzioni, la proposta di rinunciare al contributo degli esperti degli Stati membri nella selezione dei progetti avrebbe come effetto quello di perdere un elemento prezioso per la comprensione del contesto della ricerca che caratterizza lo Stato membro e le regioni in questione. Suggerisce pertanto di individuare un meccanismo più efficiente per integrare questo contributo nel processo di selezione.

Un miglior uso delle TIC

21.

accoglie positivamente l'intenzione della Commissione europea di «elaborare strumenti informatici più specifici per i programmi di ricerca, formazione e innovazione»; invoca altresì una più ampia applicazione dell'e-administration - sistema on-line per le proposte, la negoziazione e la presentazione di relazioni - oltre a una migliore armonizzazione in seno alla direzione generale Ricerca e tra le DG;

22.

chiede che il portale dei partecipanti alla ricerca costituisca lo sportello unico per tutti i sistemi di tipo informatico, come quello per la comunicazione, in modo da offrire un sistema aperto e trasparente in grado di fornire orientamenti, interpretazioni e informazioni a tutti (beneficiari e personale della Commissione); ciò contribuirebbe all'applicazione coerente delle norme e garantirebbe una gestione efficiente.

Un uso più diffuso dei premi

23.

mette in guardia contro gli eventuali effetti secondari dei premi, che potrebbero far convergere le risorse finanziarie verso pochi organismi di dimensioni maggiori; precisa che i premi non dovrebbero sostituire i finanziamenti strutturati, ma potrebbero al contrario essere utilizzati per incoraggiare la scoperta di nuovi talenti e di idee promettenti.

Adozione di un approccio basato sui risultati

24.

ritiene che il sistema e la pratica adottati attualmente per la gestione del 7PQ siano eccessivamente orientati verso il controllo ed è favorevole ad un sistema di finanziamento della ricerca basato sulla fiducia e sulla tolleranza al rischio; per tale ragione sostiene alcune delle proposte formulate al riguardo nella comunicazione;

25.

sottolinea che la gestione e il controllo finanziario assorbono una parte sproporzionata del tempo dei promotori di progetti/ricercatori e sottraggono risorse all'attuazione efficace del progetto e allo sforzo di ricerca;

26.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 26 maggio 2010 intitolata Controlli più o meno numerosi? Il giusto equilibrio tra il costo amministrativo dei controlli e il rischio di errori  (1) che propone «livelli di rischio tollerabile di errori» (RTE) specifici per il finanziamento della ricerca;

27.

sostiene l'adozione - per la ricerca - di un RTE più elevato che garantisca un giusto equilibrio tra gestione finanziaria sana e controlli appropriati;

28.

invoca un'accettazione più diffusa delle regole e delle pratiche contabili correnti (in conformità con gli standard nazionali in materia di contabilità e di audit), soprattutto per quanto riguarda le metodologie basate sui costi medi del personale;

29.

raccomanda alla Commissione di analizzare il rapporto costo-benefici degli audit e di presentare regole più precise, coerenti e trasparenti per le procedure di audit; avverte che un audit mirato e basato su un'analisi del livello di rischio potrebbe produrre un aumento dei tassi di errore riscontrati rispetto all'esame di un campione casuale di spesa;

30.

riconosce l'importanza di operare una distinzione tra errore e frode e di promuovere una cultura all'insegna dell'integrità e della fiducia;

31.

quanto alla questione dell'approccio contrario al rischio adottato nel 7PQ, ritiene necessario un riesame dello Statuto dei funzionari dell'UE per quanto riguarda la responsabilità personale. Suggerisce inoltre di offrire un programma di formazione continua (soprattutto in materia di gestione contrattuale) al personale della Commissione europea responsabile dei progetti o dell'audit; raccomanda inoltre di offrire a tutto il personale un orientamento comune in materia di attuazione del PQ allo scopo di migliorare la coerenza.

Passaggio ad un approccio basato sui risultati

32.

riconosce le buone intenzioni sottese alla proposta di passare a un meccanismo di finanziamento basato sui risultati, ma suggerisce che tale passaggio potrebbe avere una serie di conseguenze indesiderate, tra cui quella di produrre un approccio alla ricerca contrario (o comunque meno incline) al rischio e una certa riluttanza a «osare» che smorzerebbe l'enfasi sull'eccellenza, nonché quella di accrescere gli oneri a carico del potenziale beneficiario nella fase di preparazione della proposta, oltre ad allungare i tempi per la concessione delle sovvenzioni;

33.

non è ancora convinto, quindi, di questo passaggio ad un approccio basato sui risultati, ma accoglie comunque con favore l'azione pilota proposta per mettere alla prova tale approccio, in quanto ritiene che una combinazione di ricerche orientate e non orientate possa essere maggiormente adatta per affrontare le future sfide nel campo della ricerca;

34.

invita a predisporre nuovi meccanismi che consentano di concedere finanziamenti ai comuni e alle regioni, affinché questi possano acquistare i risultati dei progetti di ricerca riusciti per soddisfare i requisiti, in materia di competenze, dello sviluppo regionale innovativo; sottolinea inoltre l'importanza di potenziare e incentivare il trasferimento e l'adozione dei risultati dei progetti in seno alle PMI europee;

35.

sostiene la proposta del Parlamento europeo di introdurre un approccio che sia basato sui binomi «scienza e tecnologia» o «scienza e innovazione» (2), sia profondamente ancorato a saldi criteri di qualità tecnico-scientifici, si avvalga di pratiche di gestione realistiche, riconosca i punti che accomunano o al contrario differenziano le scienze, lo sviluppo tecnologico e la diffusione sul mercato.

Un miglior equilibrio tra eccellenza e coesione

36.

sottolinea che l'efficacia andrebbe giudicata sulla base non soltanto dell'eccellenza conseguita nelle attività di ricerca, ma anche dello sviluppo delle capacità di ricerca e del potenziale di assorbimento su tutto il territorio dell'UE in linea con il principio della coesione territoriale. La ricerca europea non dovrebbe limitarsi ai grandi nomi di portata mondiale o al consolidamento della posizione di leadership conquistata - nella ricerca - da un numero ristretto di regioni od anche alla garanzia della competitività dell'industria europea nel settore delle tecnologie abilitanti fondamentali, ma dovrebbe anche sforzarsi di raggiungere una partecipazione equilibrata senza compromettere l'eccellenza;

37.

riconosce che l'iniziativa prevista nell'ambito del programma Capacità allo scopo di liberare il potenziale di ricerca delle regioni di convergenza costituisce un passo importante nell'accrescimento delle capacità regionali e nella promozione della partecipazione di queste regioni alle attività di R&S e ritiene che l'azione Regioni della conoscenza sia in parte riuscita a spronare gli enti regionali e locali a collaborare con le università e i centri di ricerca allo sviluppo di progetti e di strategie di R&S a livello regionale e locale;

38.

suggerisce di sviluppare ulteriormente tali programmi nell'ambito del prossimo PQ che dovrà anche prevedere la partecipazione sistematica di soggetti competenti provenienti da regioni più arretrate a progetti e programmi condotti da loro pari più conosciuti che presentino caratteristiche di eccellenza, tramite programmi di tutorato o di altro tipo; evidenzia a questo proposito le potenzialità che gli attori regionali e locali hanno di favorire lo sviluppo di «centri di competenza» collegati ai «poli di eccellenza»;

39.

suggerisce di pubblicare gli inviti a presentare proposte nell'ambito di tali programmi con una frequenza superiore a quella attuale - una volta l'anno;

40.

sostiene gli sforzi attualmente in atto per coordinare i fondi strutturali e i PQ (3); a questo proposito rileva però la necessità di mettere a punto norme, procedure e pratiche maggiormente coerenti e di coordinare gli inviti a presentare proposte; in tale contesto dev'essere possibile anche cofinanziare, attraverso i fondi strutturali, i progetti che beneficiano di risorse del programma quadro di ricerca;

41.

sottolinea comunque che la politica regionale dell'UE va applicata secondo gli obiettivi definiti nel Trattato, vale a dire per sostenere la coesione, e sottolinea la necessità di non creare l'impressione che i progetti di livello inferiore, che non soddisfano le specifiche del programma di ricerca, possano trovare una fonte di finanziamento tramite i fondi strutturali;

42.

si rende conto che esiste un potenziale per creare passerelle tra il PQ ed altri programmi UE, in base ai quali i fondi strutturali potrebbero essere utilizzati per finanziare i progetti che hanno soddisfatto tutti i criteri di eccellenza nelle valutazioni condotte per il PQ; a suo avviso tali passerelle potrebbero essere a doppio senso, prevedendo che i progetti promossi nell'ambito del programma Cooperazione territoriale abbiano, ad esempio, un accesso agevolato alle azioni previste dal PQ;

43.

suggerisce, nel quadro del coordinamento dei programmi di ricerca, di semplificare e ampliare l'iniziativa ERA-NET e promuovere il coinvolgimento degli organi regionali, che alcune regioni giudicano troppo restrittivo; ritiene che le regioni debbano essere messe in condizione di sviluppare iniziative analoghe a quelle offerte ai governi centrali nel quadro della programmazione congiunta.

Bruxelles, 27 gennaio 2011

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  COM(2010) 261 definitivo.

(2)  2010/2079(INI), testo riadattato dal punto 26.

(3)  2009/2243(INI).


2.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 104/26


Parere del Comitato delle regioni «Gioventù in movimento (Youth on the move

2011/C 104/06

IL COMITATO DELLE REGIONI

accoglie favorevolmente l’iniziativa faro della Commissione europea «Gioventù in movimento» (Youth on the move) che rappresenta un quadro strategico ambizioso volto a migliorare la mobilità, l’istruzione e l’inserimento professionale dei giovani europei. Per la prima volta, la Commissione europea ha elaborato un quadro d’azione per la gioventù che unisce la dimensione educativa e quella occupazionale,

afferma che l’istruzione dovrebbe essere al centro della mobilità giovanile,

evidenzia lo stretto legame tra scarsi risultati scolastici e svantaggi socioeconomici, che sono determinanti in quanto incidono sul numero di giovani che non sono né occupati, né impegnati in corsi di studio o di formazione. Spezzare questo circolo rappresenta una sfida per gli enti regionali e locali di tutta l’Europa e deve essere considerato una priorità nel quadro dell’iniziativa in esame,

è favorevole ad un uso flessibile del Fondo sociale europeo da parte degli Stati membri e degli enti territoriali per dare una mano ai giovani, specie nel quadro della realizzazione degli obiettivi previsti dalla strategia Europa 2020,

nel quadro della valutazione di tutti i programmi concernenti la mobilità a fini d’istruzione, che porterà alla presentazione di proposte legislative nel 2011 e di un nuovo quadro finanziario post 2013, è essenziale, come afferma il CdR nel parere sul Libro verde Promuovere la mobilità dei giovani per l’apprendimento, tener conto dell’importante contributo dato dagli enti regionali e locali al sostegno della mobilità dei giovani per l’apprendimento.

Relatore

:

Marc SCHAEFER (LU/PSE), consigliere comunale di Vianden

Testo di riferimento

:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Youth on the Move: un’iniziativa per valorizzare il potenziale dei giovani ai fini di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’Unione europea

COM(2010) 477 definitivo

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

accoglie favorevolmente l’iniziativa faro della Commissione europea «Gioventù in movimento» (Youth on the move) che rappresenta un quadro strategico ambizioso volto a migliorare la mobilità, l’istruzione e l’inserimento professionale dei giovani europei. Per la prima volta, la Commissione europea ha elaborato un quadro d’azione per la gioventù che unisce la dimensione educativa e quella occupazionale;

2.

aderisce totalmente all’obiettivo di migliorare le conoscenze, le competenze e l’esperienza dei giovani affinché possano entrare facilmente nel mercato del lavoro e sfruttare al meglio le loro potenzialità, cosa che consentirà di conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020; fa al tempo stesso osservare che l’istruzione non deve perseguire solo l’obiettivo di migliorare l’occupabilità ma anche quello, più generale, di consentire lo sviluppo completo della personalità;

3.

si rammarica che la Commissione europea non abbia preso adeguatamente in considerazione il ruolo degli enti regionali e locali nella elaborazione e nell’attuazione delle misure atte a favorire la mobilità. Gli enti regionali e locali, per la loro vicinanza ai cittadini, sono invece l’ambito più adatto a facilitare l’accesso alla mobilità. Essi non sono coinvolti neanche nella progettazione e nello sviluppo dei programmi destinati ai giovani, eppure queste amministrazioni sono le maggiori conoscitrici della realtà e della situazione giovanile per la loro vicinanza a questo gruppo;

4.

ricorda che le misure previste nel quadro dell’iniziativa dovrebbero poter essere accessibili al maggior numero possibile di giovani, a prescindere dalla loro situazione personale ed economica, o dalla posizione geografica della loro regione di origine, in quanto ci sono dei giovani - come quelli delle regioni ultraperiferiche o delle isole - che non hanno le stesse opportunità di mobilità dei giovani del continente; sottolinea, tuttavia, che l’iniziativa intende aprire delle possibilità di mobilità lasciando la scelta ai giovani;

5.

ribadisce che un percorso educativo deve consentire ai giovani di acquisire, sviluppare e aggiornare non solo le competenze necessarie a svolgere un mestiere ma anche le conoscenze richieste per vivere la cittadinanza attiva. Sottolinea nel contempo che un compito fondamentale di tutti gli istituti d’istruzione è quello di promuovere la creatività e il potenziale innovativo dei giovani nonché creare uno spazio destinato al loro sviluppo intellettuale e sociale. Tutti questi fattori sono essenziali per l’emancipazione personale e l’integrazione sociale dei giovani e questo richiede anche misure volte a consentire loro di conciliare i doveri derivanti da formazione, studi, lavoro e famiglia;

6.

indica che, particolarmente alla luce della situazione economica attuale, i giovani vanno incoraggiati a completare il ciclo di studi o a seguire una formazione complementare che permetta loro di acquisire le competenze necessarie per migliorare le loro prospettive di entrare nel mercato del lavoro;

7.

sottolinea l’importanza dell’apprendimento, da parte dei giovani, di competenze per la vita sviluppate nel quadro dell’istruzione non formale sostenuta dall’attuale programma Gioventù in movimento e chiede la prosecuzione di tale programma oltre il 2013, in quanto queste competenze sono complementari alla formazione scolastica e fondamentali per stimolare la mobilità e l’occupabilità dei giovani nel mercato del lavoro;

8.

ricorda il suo impegno a favore della mobilità, sia essa educativa o professionale, la quale, oltre ad essere un elemento fondamentale di realizzazione professionale e personale, permette di rafforzare l’identità europea e contribuisce al tempo stesso alla coesione economica, sociale e territoriale dell’UE;

9.

chiede che i programmi educativi che promuovono la mobilità siano prorogati oltre il 2013 e invita la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo a prevedere un potenziamento delle risorse finanziarie ad essi destinate nel contesto dell’elaborazione dei futuri programmi quadro;

10.

sottolinea che gli obiettivi dell’iniziativa Gioventù in movimento potranno essere realizzati solo in collaborazione con gli enti regionali e locali e con le altre parti interessate che operano a favore dei giovani.

Le iniziative legate alla mobilità

11.

afferma che l’istruzione dovrebbe essere al centro della mobilità giovanile. Per tale motivo, la Commissione europea dovrebbe prevedere, nel rispetto della ripartizione delle competenze prevista dai Trattati, misure di sostegno che assicurino l’accesso alle informazioni concernenti le possibilità di mobilità, che migliorino la qualità dell’istruzione e che tutelino in modo efficace il diritto di tutti all’istruzione. Al tempo stesso, la Commissione dovrebbe rafforzare le questioni connesse alla mobilità, come gli scambi di studenti della scuola secondaria, il lavoro in rete di enti coinvolti nella mobilità di studenti e giovani, ecc.;

12.

ricorda che sono soprattutto i giovani privi di un titolo universitario e quelli provenienti da ambienti sociali svantaggiati ad incontrare i maggiori ostacoli in materia di mobilità, oltre ai giovani che per la posizione geografica della loro regione di appartenenza non hanno parità di accesso alla mobilità. Fa presente che l’UE deve garantire che questi programmi di mobilità siano accessibili a parità di condizioni a tutti i giovani; pertanto raccomanda di sostenere le regioni con caratteristiche geografiche speciali, come le regioni ultraperiferiche o le isole, in cui lo sviluppo delle politiche di mobilità è seriamente ostacolato dalla loro lontananza e dal loro isolamento geografico dal continente. Specifiche misure di volontariato dovrebbero pertanto essere adottate nei confronti di questi giovani affinché anch’essi possano beneficiare totalmente dei programmi europei di mobilità. Questo comporta in primo luogo azioni di comunicazione adeguate ai diversi destinatari ma anche aiuti finanziari mirati, per far sì che le disponibilità economiche non siano più un ostacolo alla mobilità;

13.

come ricorda il Comitato nel suo parere sul Libro verde Promuovere la mobilità dei giovani per l’apprendimento  (1) è opportuno sottolineare l’importante contributo dato dagli enti regionali e locali al sostegno della mobilità per l’apprendimento, in particolare con riguardo all’informazione, alla consulenza e alla sensibilizzazione, ma anche, nella maggior parte dei casi, tramite misure che garantiscono la qualità e assicurano la disponibilità dei finanziamenti;

14.

fa osservare che spesso sono i piccoli progetti di sostegno alla mobilità quelli che producono effetti determinanti e contribuiscono a rafforzare una mentalità europea, la cittadinanza attiva dell’Unione e la democrazia;

15.

approva l’obiettivo della Commissione europea di meglio informare i giovani cittadini, specie per quanto concerne le procedure semplificate di coordinamento della previdenza sociale, che devono tener conto delle nuove forme di mobilità;

16.

sottolinea la necessità di prendere in considerazione il problema degli alloggi studenteschi nel quadro della futura generazione dei fondi strutturali;

17.

insiste sul legame esistente tra il dibattito avviato dal Libro verde della Commissione europea sulle pensioni (2) e la mobilità dei giovani europei, onde migliorare la sostenibilità e l’adeguamento delle pensioni. In quest’ottica, è importante che i giovani lavoratori possano avere accesso ad un’occupazione e ad un tempo di lavoro che assicurino loro i diritti alla pensione.

La politica dell’istruzione e la politica universitaria

18.

approva l’obiettivo previsto dalla strategia Europa 2020 di portare almeno al 40 % la quota di giovani titolari di un diploma di studi superiori ma sottolinea che questo implica un accesso più democratico alle università, le quali devono essere aperte al maggior numero possibile di giovani. È inoltre opportuno, sia a livello UE sia negli Stati membri, proseguire e intensificare le azioni a favore di un migliore adeguamento delle competenze e dei posti di lavoro, specie attraverso sinergie per l’attuazione delle due iniziative faro Gioventù in movimento e Un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro;

19.

afferma che per questa ragione la diversificazione delle fonti di reddito delle università non può limitarsi ad un eventuale aumento delle spese d’iscrizione, cosa che potrebbe mettere a repentaglio l’accesso più democratico alle università;

20.

prende atto della raccomandazione formulata dalla Commissione europea di creare, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, un sistema europeo di prestiti agli studenti che sia di complemento ai regimi già esistenti negli Stati membri; insiste inoltre sul fatto che detti prestiti non devono contribuire ad una mercificazione dell’accesso alla mobilità;

21.

approva l’iniziativa della Commissione europea di elaborare una classifica internazionale delle prestazioni delle università. Tra i criteri da prendere in considerazione dovrebbero figurare la qualità dell’insegnamento, l’innovazione, l’impegno a livello regionale e locale, l’internazionalizzazione, ma anche la diversità della popolazione studentesca, l’origine sociale e geografica degli studenti, l’equilibrio nella ripartizione fra i sessi e il loro livello di soddisfazione;

22.

approva la volontà della Commissione europea di proporre condizioni d’impiego interessanti per i giovani ricercatori. Per questo, è necessario creare sinergie tra i finanziamenti regionali ed europei onde consentire ai giovani che lo desiderino di poter finanziare le loro tesi;

23.

si rende conto che l’occupabilità degli studenti deve essere uno degli obiettivi dell’istruzione superiore ma sottolinea che quest’ultima deve stimolare la creatività e il potenziale innovativo degli studenti, assicurando al tempo stesso il loro sviluppo intellettuale e sociale.

L’inserimento professionale dei giovani

24.

evidenzia lo stretto legame tra scarsi risultati scolastici e svantaggi socioeconomici, che sono determinanti in quanto incidono sul numero di giovani che non sono né occupati, né impegnati in corsi di studio o di formazione. Spezzare questo circolo rappresenta una sfida per gli enti regionali e locali di tutta l’Europa e deve essere considerato una priorità nel quadro dell’iniziativa in esame;

25.

approva l’obiettivo della Commissione europea di assicurare a tutti i giovani un’adeguata rete di protezione sociale. A nessun giovane, quale che sia la sua situazione professionale, devono essere negate le prestazioni sociali;

26.

raccomanda che la Commissione europea crei un portale on-line per lo scambio degli esempi delle prassi migliori a livello regionale e locale in materia di integrazione dei giovani nel mercato del lavoro;

27.

sottolinea la necessità che l’UE effettui, in collaborazione con gli enti territoriali, vale a dire l’ambito più indicato per individuare i giovani in difficoltà e adottare misure di follow up, un monitoraggio sistematico della situazione dei giovani che non lavorano, non seguono un corso di studi o che non svolgono una formazione;

28.

approva la proposta della Commissione europea di incoraggiare gli Stati membri a creare una «garanzia per i giovani» per offrire a tutti i giovani, entro quattro mesi dall’uscita dalla scuola, un’occupazione, una formazione professionale o un corso di studi basati sull’analisi della situazione personale;

29.

sostiene la Commissione europea nell’elaborazione di un quadro di qualità per i tirocini, che possono essere uno strumento fondamentale per l’inserimento professionale dei giovani. I tirocini non retribuiti o mal retribuiti vanno evitati per quanto possibile. Tale quadro europeo deve prevedere una remunerazione finanziaria e una protezione sociale che consentano l’inserimento sociale dei giovani tirocinanti, e deve disciplinare i diritti e i doveri dei giovani tirocinanti e delle imprese in cui si realizzano i tirocini;

30.

fa osservare che l’Anno europeo del volontariato 2011 sarà l’occasione (a) di dimostrare, tra i vari aspetti positivi, il valore che per i giovani assumono le attività di volontariato in quanto mezzo atto a sviluppare il loro percorso professionale, e (b) di affrontare gli ostacoli alle attività di volontariato e la necessità di creare quadri giuridici adeguati per tutelare i diritti dei volontari;

31.

mette in dubbio l’efficacia del progetto, proposto dalla Commissione europea, di creare contratti unici a tempo indeterminato. Chiede pertanto chiarimenti circa la durata dei periodi di prova e i redditi minimi specifici per i giovani. Questi contratti, i cui vantaggi per l’inserimento professionale dei giovani sono molto incerti, rischiano piuttosto di rendere precario il loro ingresso nella vita lavorativa e di creare un mercato occupazionale a due velocità;

32.

sostiene l’iniziativa Il tuo primo posto di lavoro EURES della Commissione europea, un progetto pilota che consente ai giovani di trovare un lavoro in uno dei 27 Stati membri. Questa iniziativa dovrebbe instaurare una collaborazione tra le associazioni impegnate nell’inserimento dei giovani e gli enti territoriali;

33.

è lieto che tra le azioni prioritarie figuri la creazione di un gruppo ad alto livello a favore dell’alfabetizzazione. Di questo gruppo dovrebbero far parte anche degli esperti provenienti da contesti locali e regionali che potrebbero fornire le loro esperienze sul terreno. Come affermato dal CdR nel proprio parere sull’analfabetismo (3), lo scambio di buone pratiche a livello europeo è essenziale, in particolare tra gli enti regionali e locali che hanno compiuto importanti passi avanti nello sviluppo delle strategie di lotta a questo fenomeno.

L’utilizzo dei fondi europei

34.

è favorevole ad un uso flessibile del Fondo sociale europeo da parte degli Stati membri e degli enti territoriali per dare una mano ai giovani, specie nel quadro della realizzazione degli obiettivi previsti dalla strategia Europa 2020. È opportuno sfruttare al massimo le potenzialità di detto fondo e garantire una maggiore sensibilizzazione circa le opportunità che offre. Dato che l’istruzione non si limita a migliorare l’occupabilità, gli altri programmi europei di sostegno, non incentrati (prevalentemente) su tale aspetto, ad esempio il programma per l’apprendimento permanente, dovrebbero rimanere inalterati al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall’iniziativa;

35.

osserva che esistono numerosi programmi europei atti a favorire la mobilità dei giovani (il programma per l’istruzione e la formazione permanente, Erasmus Mundus, Gioventù in azione, L’Europa per i cittadini). Tali programmi potrebbero essere destinati anche agli insegnanti, agli educatori e ai lavoratori sociali che spesso sono catalizzatori di mobilità per i giovani loro affidati;

36.

nel quadro della valutazione di tutti i programmi concernenti la mobilità a fini d’istruzione, che porterà alla presentazione di proposte legislative nel 2011 e di un nuovo quadro finanziario post 2013, è essenziale, come afferma il CdR nel parere sul Libro verde Promuovere la mobilità dei giovani per l’apprendimento, tener conto dell’importante contributo dato dagli enti regionali e locali al sostegno della mobilità dei giovani per l’apprendimento. Gli enti regionali e locali agiscono infatti spesso come centri d’informazione e consulenza e facilitano la sensibilizzazione sulle opportunità di mobilità. Essi assicurano infine la disponibilità di finanziamenti. È inoltre opportuno ridurre le formalità burocratiche di tali programmi.

Le iniziative simboliche del programma d’azione e comunicazione

37.

approva la creazione di una carta «Gioventù in movimento». Questo tipo d’azione simbolica può pubblicizzare l’iniziativa nel suo complesso e rafforzare il sentimento di appartenenza all’Unione europea. È tuttavia opportuno che detta carta comporti vantaggi reali e che non entri in concorrenza con le carte già esistenti, ad esempio la International Student Identity Card o la Carta giovani europea della EYCA (Associazione europea delle carte giovani), la quale potrebbe servirle da sostegno. Per promuovere la mobilità dei giovani nell’Unione europea, potrebbero essere offerte importanti riduzioni sui viaggi effettuati da questi ultimi e sugli alloggi;

38.

insiste sulla necessità di integrare diverse iniziative esistenti, quali l’Europass (curriculum vitae formato europeo) nel futuro «Passaporto europeo delle competenze». In effetti, una frammentazione delle iniziative esistenti è contraria all’obiettivo di favorire la mobilità facilitando il riconoscimento delle competenze tra gli Stati membri.

Bruxelles, 27 gennaio 2011

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  Parere del Comitato delle regioni in merito al Libro verde - Promuovere la mobilità dei giovani per l’apprendimento, CdR 246/2009.

(2)  Libro verde - Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa, COM(2010) 365 definitivo.

(3)  Parere del Comitato delle regioni sul tema Combattere l’analfabetismo funzionale - Pensare una strategia europea ambiziosa contro l’esclusione e per la realizzazione della persona, CdR 193/2009.


2.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 104/31


Parere del Comitato delle regioni «Il cinema europeo nell'era digitale»

2011/C 104/07

IL COMITATO DELLE REGIONI

dà atto che le industrie culturali contribuiscono notevolmente allo sviluppo regionale e locale, rendendo più attraenti le regioni europee, sviluppando il turismo sostenibile e creando nuove opportunità di lavoro;

fa notare che molti piccoli cinema rischiano di scomparire, dovendo sostenere pesanti oneri finanziari, e invoca collaborazione per garantire la salvaguardia del patrimonio culturale europeo e la tutela dell'industria cinematografica;

mette in rilievo la necessità di tener conto sia del ruolo economico che di quello culturale del cinema. L'industria cinematografica è un settore di primaria importanza per lo sviluppo, la competitività e l'occupazione. Essa svolge un ruolo cruciale nella salvaguardia e nella promozione dell'identità e della diversità culturali a livello regionale e locale. Questa sua specificità, inoltre, ne fa un elemento di primo piano per lo sviluppo dei valori sociali europei e il buon funzionamento delle società democratiche, dato che le opere audiovisive possono svolgere un ruolo importante nella creazione dell'identità europea;

pone l'accento sul fatto che il passaggio al digitale apre nuove opportunità per collegare tra loro regioni diverse d'Europa, consentendo loro di scambiare opere audiovisive e di esplorare nuovi modi di stabilire legami e scambiare contenuti. Questa transizione potrebbe offrire la possibilità di attirare nuovo pubblico, beneficiare di contenuti alternativi, fornire nuovi servizi e assicurare maggiore visibilità a contenuti provenienti da regioni diverse.

Relatore

:

Malcom MIFSUD (MT/PPE), sindaco di Pietà

Testo di riferimento

:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulle possibilità e sulle sfide per il cinema europeo nell'era digitale

COM(2010) 487 definitivo

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore il fatto che la Commissione europea metta in rilievo l'importanza del ruolo degli enti regionali e locali nel processo di digitalizzazione del cinema europeo. In primo luogo, i cinema svolgono un importante ruolo sociale e culturale nei comuni e nelle zone rurali, dato che per i loro abitanti essi costituiscono spesso i soli luoghi di accesso alla cultura. In secondo luogo, buona parte dei cinema europei (e in particolare dei monosala) è di proprietà comunale;

2.

constata che gli enti regionali e locali svolgono un ruolo chiave nella promozione e diffusione della cultura, soprattutto per quanto concerne la tutela del patrimonio culturale e la promozione dell'innovazione artistica;

3.

dà atto che le industrie culturali contribuiscono notevolmente allo sviluppo regionale e locale, rendendo più attraenti le regioni europee, sviluppando il turismo sostenibile e creando nuove opportunità di lavoro;

4.

fa notare che molti piccoli cinema rischiano di scomparire, dovendo sostenere pesanti oneri finanziari, e invoca collaborazione per garantire la salvaguardia del patrimonio culturale europeo e la tutela dell'industria cinematografica;

5.

pone l'accento sul fatto che, senza un intervento pubblico a livello europeo, nazionale, regionale e locale, si rischia di compromettere la competitività e la circolazione delle opere europee e di assistere al ridursi del pluralismo e della diversità linguistica e culturale dei popoli europei;

6.

appoggia l'idea della Commissione europea di concepire un nuovo programma MEDIA per sostenere il passaggio al digitale («transizione digitale») dei cinema d'Europa in cui si proiettano in prevalenza film europei.

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

Osservazioni generali

7.

dà atto che, nella loro forma attuale, le azioni proposte nella comunicazione in esame non sollevano alcun problema in relazione alla loro conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tuttavia, è necessario che gli enti regionali e locali diventino interlocutori primari nell'elaborazione, attuazione e gestione delle misure intese ad aiutare i piccoli cinema locali a trarre vantaggio dalla rivoluzione digitale;

8.

reputa che la transizione digitale dei cinema abbia una importante dimensione europea, e al riguardo auspica quindi un approccio coerente da parte dell'UE, che, come indicato nella comunicazione, includa i seguenti elementi:

normalizzazione,

raccolta e conservazione di film in formato digitale,

sostegno regionale alla digitalizzazione,

compatibilità con le norme del Trattato,

sostegno agli esercenti di cinema che proiettano film europei, finalizzato all'incentivazione di un rapporto privilegiato con gli enti regionali e locali nella promozione artistica e culturale,

accesso ai finanziamenti;

9.

rammenta che il Trattato di Lisbona ha rafforzato la dimensione culturale dell'UE inserendo nel TUE la norma per cui l'Unione «rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo» (1);

10.

mette in rilievo il fatto che l'attuazione dell'agenda digitale europea (2) impone un grande cambiamento di mentalità in tutta Europa, e che è necessario stabilire canali di comunicazione diretta per la diffusione e all'applicazione dei risultati dei progetti a livello locale.

Il cinema europeo in quanto patrimonio culturale

11.

mette in luce l'importanza del ruolo culturale del cinema in quanto forma di intrattenimento che è espressione del patrimonio culturale di un paese (3). Esso ha avuto ed ha un'importanza cruciale nell'illustrare la storia, l'arte, la cultura e gli stili di vita di diverse generazioni e di molti popoli. I cinema europei rappresentano essenzialmente la cultura e la civiltà specifiche di un dato popolo, diverse da paese a paese e da una generazione all'altra;

12.

pone l'accento sul fatto che ogni individuo ha diritto di prendere parte alla vita culturale della comunità e a godere delle arti. Inoltre, il cinema in quanto mezzo artistico può gettare un ponte tra l'artista ed il suo pubblico. La «settima arte» aiuta le persone a riconoscersi negli altri, condividendo la stessa esperienza umana e sviluppando ulteriormente l'identità europea;

13.

sottolinea il ruolo del cinema nella costruzione dell'identità europea e nell'integrazione delle regioni d'Europa. In quanto espressione artistica e culturale, il cinema è un potente fattore di integrazione, che raggiunge e avvicina tra loro i cittadini di ogni parte d'Europa, dando loro la possibilità di condividere esperienze comuni. Per chi abita in un piccolo centro o in una regione periferica, il cinema è talvolta l'unico luogo di accesso alla cultura. Il CdR è quindi convinto che tutelare il cinema europeo possa contribuire in maniera significativa all'integrazione europea nelle zone meno accessibili dell'Unione;

14.

rammenta che i cinema svolgono un ruolo importante nelle città così come nelle regioni più remote, dato che offrono al pubblico l'opportunità di fruire di contenuti audiovisivi europei.

Il cinema europeo in quanto industria culturale

15.

osserva che nell'Unione europea le industrie culturali sono importanti fattori di dinamismo in termini di attività economica e creazione di posti di lavoro, e come tali possono recare un notevole contributo alla realizzazione degli obiettivi economici e sociali dell'UE a livello regionale e locale;

16.

rammenta che il cinema rientra nella definizione (4) di «industrie culturali» fornita dal Libro verde Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare: «industrie che producono e distribuiscono beni o servizi che, quando vengono concepiti, sono considerati possedere un carattere, un uso o uno scopo specifici che incorporano o trasmettono espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale. Oltre ai settori tradizionali delle arti (arti dello spettacolo, arti visive, patrimonio culturale - compreso il settore pubblico), questi beni e servizi comprendono anche i film, i DVD e i video, la televisione e la radio, i giochi video, i nuovi media, la musica, i libri e la stampa. Questo concetto è definito in relazione alle espressioni culturali nel contesto della convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali»;

17.

pone in rilievo il fatto che un'industria culturale sana può realizzare partenariati creativi tra il settore della cultura e altri settori (TIC, ricerca, turismo, parti sociali, ecc.) al fine di rafforzare l'impatto socioeconomico degli investimenti in cultura e creatività, soprattutto per quanto riguarda la promozione della crescita e dell'occupazione e lo sviluppo e la capacità di attrazione di regioni e città;

18.

invoca una collaborazione costante tra le parti direttamente interessate, in considerazione delle sfide poste dalla rivoluzione digitale e della crisi finanziaria in corso, affinché il settore del cinema possa ottenere un sostegno nei casi in cui i meccanismi del mercato non siano sufficienti.

Preservare il patrimonio culturale europeo attraverso l'industria cinematografica

19.

richiama l'attenzione sul fatto che l'impatto della rivoluzione digitale e della crisi finanziaria sul cinema europeo potrebbe dar luogo a cambiamenti permanenti in questo settore a livello regionale e locale, e portare persino alla scomparsa dei cinema monosala dal mercato (5). Il CdR invita a unire le risorse, al di là dei confini nazionali e regionali, per lottare contro la minaccia che tutto ciò pone alla cultura;

20.

esorta a uno sforzo collettivo delle autorità locali, regionali, nazionali ed europee, e invoca con urgenza una collaborazione tra i responsabili della gestione del patrimonio culturale, della programmazione regionale e delle decisioni politiche.

Tutelare l'industria cinematografica

21.

mette in rilievo la necessità di tener conto sia del ruolo economico che di quello culturale del cinema. L'industria cinematografica è un settore di primaria importanza per lo sviluppo, la competitività e l'occupazione. Essa svolge un ruolo cruciale nella salvaguardia e nella promozione dell'identità e della diversità culturali a livello regionale e locale. Questa sua specificità, inoltre, ne fa un elemento di primo piano per lo sviluppo dei valori sociali europei e il buon funzionamento delle società democratiche, dato che le opere audiovisive possono svolgere un ruolo importante nella creazione dell'identità europea (6);

22.

mette in guardia contro la scomparsa di piccoli cinema d'essai indipendenti o di sale cinematografiche situate in zone rurali e periferiche. La transizione digitale pone infatti questi cinema di fronte a difficoltà ancora maggiori, minacciando la loro stessa esistenza;

23.

esorta pertanto a trovare una soluzione valida sia per le zone urbane che per quelle rurali onde salvaguardare la diversità culturale in Europa;

24.

pone l'accento sulla necessità di un intervento pubblico efficace che riconosca che le industrie culturali e creative forniscono i contenuti delle TIC e in tal modo contribuiscono al loro ulteriore sviluppo (7).

Finanziare e attuare la transizione digitale del cinema

25.

invoca una strategia di comunicazione dinamica, integrata e di facile accesso che fornisca informazioni circa il sostegno pubblico disponibile, i partenariati attivi e le possibilità di distribuzione, e, dato il ruolo cruciale svolto dagli enti regionali e locali nella promozione e diffusione nei rispettivi territori, pone l'accento sulla necessità di un loro costante aggiornamento circa i pertinenti sviluppi a livello di Unione europea;

26.

mette in luce il fatto che è essenziale sviluppare un uso attivo e creativo, in particolare attraverso l'attuazione pratica nel quadro di progetti, delle attitudini tecniche e manuali, delle azioni e delle conoscenze necessarie. In particolare occorre puntare sulla comunicazione audiovisiva e sulla creazione, presentazione e diffusione dei contenuti audiovisivi attraverso la tecnologia digitale (8);

27.

constata che l'attuale contributo alle spese di copia virtuale (Virtual Print Fee - VPF) è in genere non adatto alle esigenze dei cinema piccoli, indipendenti e d'essai, dato che molti di loro si trovano in zone rurali o remote oppure hanno un piccolo bacino territoriale di utenza. Il CdR invoca pertanto misure appropriate che si rivolgano specificamente ai cinema più vulnerabili;

28.

esorta la Commissione europea a promuovere le opportunità offerte dalla normalizzazione per raggiungere una serie di obiettivi, tra i quali 1. una transizione digitale più rapida, 2. costi di produzione e distribuzione più bassi, 3. la tutela e il rafforzamento della diversità della programmazione europea nei cinema digitalizzati, 4. investimenti in ricerca, attrezzature e formazione professionale per preservare meglio il patrimonio cinematografico europeo;

29.

pone l'accento sul fatto che il passaggio al digitale apre nuove opportunità per collegare tra loro regioni diverse d'Europa, consentendo loro di scambiare opere audiovisive e di esplorare nuovi modi di stabilire legami e scambiare contenuti. Questa transizione potrebbe offrire la possibilità di attirare nuovo pubblico, beneficiare di contenuti alternativi, fornire nuovi servizi e assicurare maggiore visibilità a contenuti provenienti da regioni diverse;

30.

osserva che gli investimenti nelle nuove tecniche cinematografiche e il passaggio al digitale dovrebbero rendere il cinema più accessibile ai disabili, introducendo nuove tecnologie in materia di descrizioni audio e didascalie/sottotitoli.

Fondi strutturali dell'Unione europea

31.

accoglie con favore la possibilità di utilizzare i fondi strutturali dell'UE per cofinanziare progetti di digitalizzazione e iniziative di formazione, pur nella consapevolezza ciò potrebbe non valere per tutti i paesi, dato che ai fini di tale finanziamento sono stati individuati e designati alcuni ambiti prioritari;

32.

osserva che, rendendo più moderna l'industria cinematografica europea, si recherà un notevole contributo allo sviluppo regionale e locale, grazie al fatto di rendere le regioni europee più attraenti, di sviluppare il turismo sostenibile e di creare nuove opportunità occupazionali;

33.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione europea di concepire un nuovo programma MEDIA, in particolare in quanto esso assicuri una maggiore flessibilità, incentivando la modernizzazione dei cinema e la riduzione del divario digitale tra gli Stati membri;

34.

osserva che esistono già esempi di buona riuscita della transizione digitale e che, grazie a interventi di sostegno efficaci, le regioni si stanno attrezzando per cogliere le opportunità offerte da questo cambiamento. Tra gli esempi di cinema d'essai che hanno già ricevuto il sostegno del FESR per passare al digitale, si possono citare quelli del Land Bassa Sassonia (Germania), della regione Małopolska (Polonia) e delle regioni portoghesi del Nord, del Centro e dell'Alentejo;

35.

incoraggia lo scambio di migliori pratiche, la collaborazione e il collegamento in rete tra regioni nonché tra gli altri soggetti direttamente interessati, tra i quali la Commissione europea, i governi nazionali e locali, commissioni e altri organi competenti in materia di cinema, organizzazioni di gestori di sale, distributori, produttori e agenti di vendita;

36.

si impegna ad appoggiare il seguito dato alle raccomandazioni formulate in questo parere, collaborando, laddove opportuno, con il Parlamento europeo e con la Commissione.

Bruxelles, 27 gennaio 2011

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  Articolo 3 TUE.

(2)  Cfr. la comunicazione COM(2010) 245, del 19 maggio 2010 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:IT:PDF).

(3)  Commissione europea, DG Ricerca, Preserving our heritage, Improving our Environment («Preservare il patrimonio culturale e migliorare l'ambiente in Europa»), vol. 1, http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc/20years_cultural_heritage_vol1_en.pdf (solo in lingua inglese).

(4)  Commissione europea, Libro verde Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare (http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc/GreenPaper_creative_industries_it.pdf).

(5)  Comunicazione della Commissione COM(2010) 245, del 19 maggio 2010.

(6)  CdR 27/2009.

(7)  CdR 104/2010.

(8)  CdR 133/2009.


2.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 104/35


Parere del Comitato delle regioni «Sostenibilità della biomassa»

2011/C 104/08

IL COMITATO DELLE REGIONI

ritiene che i produttori e gli operatori debbano essere sostenuti a tutti i livelli di governance da politiche fiscali e amministrative progressive e coerenti, che consentano al settore una pianificazione strategica e sicura,

suggerisce che i protocolli sulla sostenibilità della biomassa debbano essere inseriti nelle disposizioni degli accordi commerciali internazionali pertinenti e ritiene che sia prioritario raggiungere un accordo internazionale relativo ad una maggiore e uniforme responsabilità dell'utilizzo del terreno, dei cambiamenti nella destinazione d'uso del terreno e delle attività silvicole (Lulucf),

incoraggia un numero maggiore di enti ad aderire al Patto dei sindaci (o a forme equivalenti di cooperazione nazionale o regionale); altrimenti raccomanda a tutti gli enti di adottare politiche ufficiali e pratiche per la promozione delle energie sostenibili, compresi, laddove opportuni, incentivi alla produzione e all'utilizzo locale di biomassa,

ritiene che la relazione della Commissione sulla sostenibilità della biomassa prevista per il 2011 debba essere corredata di proposte relative a criteri minimi vincolanti di sostenibilità per l'uso di fonti di biomassa solida e gassosa per la generazione di elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento, incluso un requisito di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che tenga conto, se del caso, degli effetti indiretti del cambiamento nella destinazione d'uso dei terreni. Tale relazione dovrebbe inoltre comprendere una valutazione dell'impatto della produzione di biomassa sulla produzione alimentare, sulla silvicoltura e sull'industria del legno nonché degli altri effetti del cambiamento nella destinazione d'uso dei terreni.

Relatore

:

Brian MEANEY (IE/AE), membro del Consiglio della contea di Clare e della Mid-West Regional Authority

Testo di riferimento

:

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui criteri di sostenibilità relativamente all'uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento -

COM(2010) 11 definitivo

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Introduzione

1.

ritiene che la produzione sostenibile e l'utilizzo della biomassa possano ridurre le emissioni di gas a effetto serra, aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, favorire lo sviluppo tecnologico, incrementare le opportunità occupazionali e contribuire all'imprenditoria e allo sviluppo locale e regionale;

2.

riconosce che la definizione di obiettivi per le energie rinnovabili in generale e per la biomassa in particolare nel quadro della tabella di marcia per le energie rinnovabili, ossia il 10 % circa dell'utilizzo totale di energia entro il 2020, indurrà sia i produttori sia gli importatori di biomassa dell'UE a realizzare tali obiettivi e accrescerà la pressione sulla produzione alimentare, sulla silvicoltura e sugli usi alternativi dei terreni e dei materiali, aumentando inoltre l'impatto sulla biodiversità;

3.

sottolinea l'importanza della sostenibilità nella produzione e nell'utilizzo della biomassa e intende l'iniziativa della Commissione a favore dell'introduzione di criteri non vincolanti per l'utilizzo della biomassa per l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento come un complemento dei criteri di sostenibilità vincolanti per i biocarburanti; tuttavia, considerato che il settore delle biomasse si trova in una fase di rapida crescita potenziale, ritiene che l'approccio proposto debba essere sottoposto ad un attento controllo;

4.

accoglie con favore la proposta, contenuta nella relazione della Commissione, di adottare criteri non vincolanti come un primo passo, ma reputa necessario giungere in tempi brevi all'elaborazione di criteri di sostenibilità internazionali vincolanti nell'Unione europea e, auspicabilmente, anche al di fuori;

5.

concorda sul fatto che i principi su cui si fonda un regime di sostenibilità debbano essere efficaci, efficienti in termini di costi, rispettosi della biodiversità e della produzione agricola destinata all'alimentazione umana e coerenti con le politiche esistenti;

6.

ritiene che l'iniziativa della Commissione sia adeguata in termini di applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

7.

esprime preoccupazione per il fatto che molti elementi della produzione e dell'utilizzo della biomassa sono innovativi, richiedono notevoli investimenti in termini di capitale e tempi di avviamento piuttosto lunghi; inoltre, tenuto conto in particolare delle attuali sfide economiche, ritiene che i produttori e gli operatori debbano essere sostenuti a tutti i livelli di governance da politiche fiscali e amministrative progressive e coerenti, che consentano al settore una pianificazione strategica e sicura.

Questioni di sostenibilità per la biomassa solida e gassosa per l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento

8.

sebbene il settore della biomassa sia in rapida evoluzione, il Comitato esprime preoccupazione per l'assenza di informazioni aggiornate sulla produzione e l'utilizzo della biomassa; in particolare, considerati i livelli sempre crescenti delle importazioni di biomassa, ritiene che sia difficile mettere a punto delle politiche senza disporre di dati di supporto affidabili, completi e aggiornati e senza adottare adeguate misure di salvaguardia per la biodiversità, le comunità locali e i diritti dei popoli indigeni, come pure senza tener conto delle ripercussioni globali sul clima, inclusi gli effetti di delocalizzazione di attività economiche;

9.

ritiene che la sostenibilità debba essere intrinseca allo sviluppo del settore della biomassa e che la politica dell'UE si debba concentrare in particolare sulla promozione della produzione e dell'utilizzo della biomassa a livello locale e regionale. Le politiche nazionali e subnazionali volte a promuovere la produzione e l'utilizzo sostenibili della biomassa devono riconoscere e rispecchiare le caratteristiche e gli aspetti peculiari delle rispettive località e regioni;

10.

reputa che occorra tener conto dell'impatto positivo dell'uso della biomassa forestale sulla prevenzione degli incendi forestali nel contesto di una gestione sostenibile delle foreste, anche nelle zone protette o con elevata biodiversità;

11.

ricorda che l'uso a cascata della biomassa - ossia, il suo impiego iniziale nella fabbricazione di materiali e il successivo recupero sicuro del contenuto energetico dai prodotti giunti alla fine del ciclo di vita - comporta di solito maggiori vantaggi ambientali rispetto al suo uso primario come combustibile;

12.

esprime preoccupazione perché, se la domanda di biomassa non alimentare - soprattutto di colture energetiche e di prodotti derivati - continuerà a crescere, si registrerà un'inevitabile espansione dei terreni destinati a coltura in tutto il mondo a danno degli ecosistemi naturali (ad esempio, savane e foreste pluviali tropicali): di conseguenza, perseguendo oggi l'obiettivo di incrementare l'uso di biomassa non alimentare per lottare contro i cambiamenti climatici e il degrado ambientale, si rischia fortemente di non risolvere i problemi, ma di spostarli semplicemente in un altro ambito, e di provocare un deterioramento globale dell'ambiente;

13.

sottolinea che, sebbene la crescita di un settore industriale potenzialmente molto rilevante non debba essere inibita da una burocrazia superflua, al fine di rassicurare i consumatori i criteri di sostenibilità devono poter essere verificati e sottoposti a certificazioni indipendenti; tale necessità è particolarmente rilevante per la biomassa messa in commercio a livello internazionale;

14.

ritiene che gli stessi criteri di sostenibilità o criteri equivalenti debbano essere applicati alla biomassa prodotta nell'UE e alla biomassa importata nell'UE al fine di contribuire alla definizione di norme e mercati internazionali per materiali prodotti in modo sostenibile;

15.

suggerisce che i protocolli sulla sostenibilità della biomassa debbano essere inseriti nelle disposizioni degli accordi commerciali internazionali pertinenti e ritiene che sia prioritario raggiungere un accordo internazionale relativo ad una maggiore e uniforme responsabilità dell'utilizzo del terreno, dei cambiamenti nella destinazione d'uso del terreno e delle attività silvicole (Lulucf);

16.

concorda con la proposta di estendere il metodo LCA (valutazione del ciclo di vita) nella direttiva sulle energie rinnovabili al fine di inserire la conversione del biocarburante da biomassa sostenibile e certificato in elettricità, riscaldamento e raffreddamento nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra della biomassa;

17.

sostiene il principio di un approccio politico comune all'efficienza energetica sia per i combustibili fossili sia per i biocarburanti, al fine di evitare un possibile passaggio ai combustibili fossili qualora ad essi non fossero applicate le stesse norme di efficienza;

18.

ritiene che le politiche per l'efficienza energetica non debbano disincentivare l'uso sicuro a fini energetici delle acque di scarico da biomassa che sono inutilizzabili per altri scopi (ad esempio i fanghi di depurazione).

Raccomandazioni per azioni adeguate ad affrontare le questioni di sostenibilità

19.

ritiene, come principio generale, che vi debba essere coerenza nell'applicazione della normativa dell'UE alla produzione e all'utilizzo della biomassa sia per la produzione di biocarburanti sia per l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento. Ciò ridurrebbe al minimo l'incertezza e limiterebbe il rischio che qualcuno possa sfruttare a proprio vantaggio le eventuali discrepanze normative;

20.

laddove siano già operativi o in via di elaborazione criteri di sostenibilità per la biomassa a livello nazionale e regionale, sarebbe favorevole a procedere verso una loro armonizzazione, sempre però nel rispetto dei fattori locali;

21.

condivide ampiamente la proposta di differenziare il sostegno all'elettricità, al riscaldamento e al raffreddamento sulla base della rispettiva efficienza in termini di conversione energetica; esorta, tuttavia, a evitare discriminazioni basate sul risparmio energetico complessivo per gli impianti esistenti che vengono adattati per la conversione di «nuove» tipologie di biomassa;

22.

incoraggia lo sviluppo del processo di digestione anaerobica nelle industrie e nelle aziende agricole e, laddove la dimensione sia rilevante, è favorevole al sostegno di attività cooperative; ritiene inoltre che la normativa pertinente in materia di fertilizzanti e rifiuti debba favorire i processi di digestione anaerobica nella categorizzazione del digestato;

23.

ritiene che, considerato lo sviluppo del commercio internazionale di pellet di legno, sia prioritario introdurre in breve tempo criteri obbligatori di sostenibilità e di qualità per tale materiale;

24.

ritiene che l'obiettivo della sostenibilità della biomassa debba avere come indispensabile corollario il perseguimento di una politica forestale sostenibile: allo sfruttamento di un determinato quantitativo di biomassa a fini energetici deve corrispondere la coltivazione di una quantità proporzionale di legno da cui ricavare energia;

25.

sottolinea che i piani d'azione nazionali per l'energia devono comprendere o allegare dati relativi alla biomassa: tipo e dimensioni degli impianti, tipologia di biomassa, fonti di biomassa (nazionale, importata), valutazione del ciclo di vita, ecc.;

26.

considerate le competenze e i molteplici ruoli degli enti regionali e locali nella politica energetica in generale e nella promozione delle energie sostenibili in particolare, sottolinea che le autorità subnazionali devono essere strettamente coinvolte nell'elaborazione e nell'attuazione di tali piani nazionali;

27.

incoraggia un numero maggiore di enti ad aderire al Patto dei sindaci (o a forme equivalenti di cooperazione nazionale o regionale); altrimenti raccomanda a tutti gli enti di adottare politiche ufficiali e pratiche per la promozione delle energie sostenibili, compresi, laddove opportuni, incentivi alla produzione e all'utilizzo locale di biomassa;

28.

in considerazione del fatto che i criteri di sostenibilità proposti sono limitati ai principali produttori di energia (1 MW e oltre), raccomanda di monitorare gli effetti della definizione di tale soglia sulla creazione di nuovi impianti industriali;

29.

ritiene necessario considerare l'obbligo di includere nei criteri di sostenibilità i fornitori su larga scala di biomassa a impianti più piccoli per l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento;

30.

ritiene che la relazione della Commissione sulla sostenibilità della biomassa prevista per il 2011 debba:

cercare di presentare i dati più recenti sulla biomassa, con le importazioni suddivise per tipologia di biomassa e paese di produzione, indicando se il materiale proviene da una fonte sostenibile certificata,

riassumere le conseguenze degli attuali regimi di sostenibilità per la biomassa in corso di elaborazione da parte delle regioni e degli Stati membri,

essere corredata di proposte relative a criteri minimi vincolanti di sostenibilità per l'uso di fonti di biomassa solida e gassosa per la generazione di elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento, incluso un requisito di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che tenga conto, se del caso, degli effetti indiretti del cambiamento nella destinazione d'uso dei terreni,

anziché concentrarsi sugli ostacoli al commercio, comprendere una valutazione dell'impatto della produzione di biomassa sulla produzione alimentare, sulla silvicoltura e sull'industria del legno nonché degli altri effetti del cambiamento nella destinazione d'uso dei terreni,

valutare le implicazioni di qualsiasi raccomandazione contenuta nella relazione per gli enti regionali e locali che, in ultima analisi, potrebbero dover attuare tali raccomandazioni,

integrare delle raccomandazioni su migliori pratiche più ampie per la produzione e la conversione di biomassa.

Bruxelles, 27 gennaio 2011

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


2.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 104/39


Parere del Comitato delle regioni «Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa»

2011/C 104/09

IL COMITATO DELLE REGIONI

ricorda che gli enti regionali e locali sono i principali datori di lavoro del settore pubblico in Europa e che per questo motivo sono spesso chiamati a fornire regimi pensionistici sia pubblici che professionali (secondo pilastro) al loro personale che ha cessato l’attività lavorativa,

mette in evidenza che i regimi pensionistici pubblici continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nel garantire sistemi pensionistici che forniscano un reddito adeguato a ogni pensionato,

sottolinea che il consolidamento dei bilanci dovrebbe tenere conto del fatto che gli Stati membri restano responsabili di garantire, in misura ragionevole, che i loro cittadini mantengano un tenore di vita adeguato una volta cessata l’attività lavorativa, come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

chiede alla Commissione di garantire che le prossime misure da adottare in questo settore siano accompagnate da adeguate valutazioni di impatto, nelle quali siano esaminati in particolare gli effetti sugli enti regionali e locali,

invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione il coordinamento dei sistemi pensionistici dell’UE, in particolare nel quadro del metodo di coordinamento aperto, quale elemento centrale nell’attuazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,

esorta la Commissione e gli Stati membri a conferire alla sorveglianza macroeconomica anche una dimensione sociale nonché una dimensione locale e regionale. Occorre in particolare tenere conto degli effetti sulle pensioni e dell’impatto sociale sui pensionati provocati dalle misure e dalle riforme in materia di bilancio, nonché della capacità degli enti territoriali di compensare, tramite aiuti e servizi sociali, la conseguente riduzione dei redditi dei pensionati e di coloro che si avvicinano alla pensione,

ritiene che l’UE debba sviluppare codici di buona condotta in materia di definizione e di gestione di regimi a contribuzione definita.

Relatrice

:

Mia DE VITS (BE/PSE), membro del Parlamento fiammingo

Testo di riferimento

:

Libro verde - Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa

COM(2010) 365 definitivo

I.   INTRODUZIONE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

accoglie positivamente l’iniziativa della Commissione di pubblicare un Libro verde e di lanciare un’ampia consultazione sull’importante argomento dei sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa;

2.

rammenta l’articolo 9 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il quale recita: «nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un’adeguata protezione sociale, la lotta contro l’esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana»;

3.

osserva che il Libro verde risponde all’obiettivo sia del succitato articolo 9 che del più specifico articolo 153 del TFUE e che, trattandosi di un documento di consultazione, non sembra porre alcun problema dal punto di vista della conformità con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

4.

riconosce che ogni livello politico, compreso quello regionale e locale, è chiamato a esercitare le responsabilità derivanti dalle sue competenze nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, al fine di promuovere il benessere delle persone anziane in tutti gli aspetti della loro vita;

5.

sottolinea che, per garantire il benessere dei cittadini e la coesione sociale, è essenziale disporre di sistemi pensionistici adeguati e sostenibili, che permettano alle persone, una volta cessata l’attività lavorativa, di mantenere in misura ragionevole il loro tenore di vita;

6.

mette in risalto che i sistemi pensionistici svolgono l’importante ruolo di stabilizzatori automatici;

7.

constata che gli Stati membri si trovano ad affrontare una serie di cambiamenti simili che interessano i loro sistemi pensionistici, con particolare riferimento all’invecchiamento demografico e all’impatto della recente crisi finanziaria ed economica;

8.

prende atto dei tre obiettivi comuni, intesi a garantire pensioni adeguate e sostenibili nell’ambito del nuovo quadro per il processo della protezione sociale e dell’inclusione sociale adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2006 e consistenti nell’assicurare:

pensioni adeguate,

sostenibilità finanziaria dei regimi pensionistici pubblici e privati,

informazioni trasparenti sui sistemi pensionistici;

9.

riconosce la validità della strategia approvata dal Consiglio europeo di Stoccolma del 2001 per far fronte agli effetti dell’invecchiamento demografico sui bilanci pubblici, che si articola in tre linee d’azione:

ridurre rapidamente il debito,

accrescere i tassi di occupazione e la produttività,

riformare i sistemi pensionistici, sanitari e di assistenza di lunga durata;

10.

sottolinea che alcuni aspetti delle politiche pensionistiche dell’UE e la strategia Europa 2020 si rafforzano a vicenda. La realizzazione dell’obiettivo di aumentare i tassi di occupazione fissato da tale strategia contribuisce a innalzare le prestazioni pensionistiche a favore dei singoli pensionati, migliorando la sostenibilità complessiva dei regimi pensionistici e di protezione sociale. A loro volta, prestazioni pensionistiche adeguate rappresentano un presupposto fondamentale per raggiungere l’ambizioso obiettivo di ridurre la povertà perseguito dalla strategia Europa 2020, dato che i cittadini europei anziani rimangono una categoria socioeconomica vulnerabile;

11.

mette in risalto il fatto che il dibattito sulle pensioni è collegato ad altri ambiti di azione, come l’occupazione, la sanità, l’assistenza di lunga durata, l’istruzione, l’alloggio, i servizi pubblici, le infrastrutture, l’assistenza sociale e il welfare, che sono in gran parte materie di competenza condivisa tra lo Stato e gli enti territoriali;

12.

è favorevole a un’evoluzione dei sistemi pensionistici che li trasformi da sistemi prevalentemente unici in sistemi multipli (o a pilastri multipli);

13.

ricorda che gli enti regionali e locali sono i principali datori di lavoro del settore pubblico in Europa e che per questo motivo sono spesso chiamati a fornire regimi pensionistici sia pubblici che professionali (secondo pilastro) al loro personale che ha cessato l’attività lavorativa;

14.

sottolinea che sistemi pensionistici adeguati sono essenziali per evitare di sovraccaricare gli enti regionali e locali, i quali forniscono prestazioni sotto forma di rete di sicurezza residua come l’assistenza sociale e l’assistenza di lunga durata;

15.

rammenta che alcuni enti regionali promuovono e incentivano l’adesione a regimi pensionistici integrativi, sovvenzionando alcuni fondi pensione regionali o perfino creando un proprio fondo pensione su scala regionale;

16.

mette in evidenza che i regimi pensionistici pubblici continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nel garantire sistemi pensionistici che forniscano un reddito adeguato a ogni pensionato, conformemente alla Convenzione 102 dell’Organizzazione internazionale del lavoro. I regimi pensionistici pubblici incarnano il principio di solidarietà tra lavoratori e pensionati;

17.

riconosce che i regimi pensionistici professionali possono rappresentare un’importante integrazione alle pensioni del sistema pubblico, soprattutto se si traggono i dovuti insegnamenti dall’esperienza della recente crisi economica e finanziaria. L’UE dovrebbe svolgere un’importante opera di promozione e di diffusione di buone pratiche e di modelli ottimali. Il Comitato invita altresì il comitato per la protezione sociale a riesaminare la funzione, la concezione e le prestazioni dei pilastri delle pensioni private, ad esempio scambiando le migliori pratiche sui modi per accrescere la sicurezza e l’efficienza della maturazione di diritti a pensione con una migliore attenuazione dei rischi, una maggiore capacità di assorbimento degli urti, una più precisa informazione sui rischi e sul rendimento di diverse opzioni di investimento e un’amministrazione più efficiente;

18.

sottolinea che la generalizzazione dei regimi pensionistici professionali rappresenta una sfida importante in molti Stati membri, poiché le prestazioni di questi regimi sono garantite più raramente ai lavoratori poco qualificati e ai lavoratori atipici e sono meno diffuse nelle PMI e nei settori economici più deboli;

19.

sottolinea che i regimi professionali devono disporre di un quadro di sicurezza che sia adeguato alla loro natura di strumenti a lungo termine e fornisca meccanismi specifici di sicurezza e di riequilibrio;

20.

riconosce che in molti Stati membri le lacune nell’adeguatezza dei regimi pensionistici, sia pubblici che professionali, rimangono un problema che potrebbe essere affrontato anche favorendo l’accumulo dei diritti pensionistici, rafforzando il sostegno finanziario ai pensionati più poveri e cercando di ampliare la copertura, in particolare agevolando la maturazione dei diritti pensionistici nei periodi di maternità e di congedo parentale, nonché per diverse altre categorie di personale addetto all’assistenza e per i gruppi vulnerabili come i lavoratori poco qualificati e i lavoratori atipici;

21.

osserva che l’adeguatezza e la sostenibilità fiscale dei sistemi pensionistici possono essere migliorate soprattutto promuovendo e facilitando, a livello sia nazionale che regionale e locale, la partecipazione e l’occupazione di tutti i cittadini in età lavorativa, con particolare attenzione, laddove necessario, alla sottoccupazione femminile e dei giovani, dei lavoratori più anziani e di quelli immigrati;

22.

incoraggia gli Stati membri a prevedere una riduzione degli incentivi per il pensionamento anticipato e un aumento degli incentivi che innalzano l’età pensionabile effettiva al fine di garantire in futuro sistemi pensionistici adeguati e sostenibili;

23.

sottolinea che il consolidamento dei bilanci dovrebbe tenere conto del fatto che gli Stati membri restano responsabili di garantire, in misura ragionevole, che i loro cittadini mantengano un tenore di vita adeguato una volta cessata l’attività lavorativa, come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

24.

fa presente che il consolidamento dei bilanci non dovrebbe ostacolare la promozione della crescita e della coesione, ad esempio mediante l’attuazione di misure di stimolo, poiché il miglioramento della base imponibile favorisce anche la sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici;

25.

sottolinea che i poteri pubblici e le parti sociali dovrebbero mettere a punto e attuare ulteriori misure volte a promuovere e favorire la permanenza in servizio dei lavoratori più anziani, in modo da restringere e colmare il divario tra l’età di uscita reale dal mercato del lavoro e l’età pensionabile prevista dalla legge;

26.

mette l’accento sul fatto che la problematica dell’età pensionabile è collegata ad altre questioni connesse al mercato del lavoro, come l’accorciamento delle carriere professionali a causa dell’ingresso tardivo e dell’uscita anticipata dal mercato del lavoro, la necessità di definire politiche di sviluppo delle carriere che facilitino la continuità dell’occupazione e della formazione, la questione del pensionamento flessibile e graduale, la promozione di mercati del lavoro inclusivi e la necessità di affrontare il problema dei «lavori usuranti», operando una distinzione tra le diverse categorie di lavoratori nella discussione in merito all’abbandono prematuro dell’attività lavorativa e al prepensionamento;

27.

ritiene che i futuri pensionati debbano ricevere informazioni adeguate, in modo da essere informati in modo esauriente e corretto circa i loro futuri diritti pensionistici, come stabilito dall’obiettivo 11 del metodo aperto di coordinamento; è favorevole ad ulteriori iniziative nel campo dell’istruzione e dell’alfabetizzazione finanziaria;

28.

accoglie favorevolmente l’analisi congiunta dei sistemi pensionistici in vigore nell’Unione europea e delle loro attuali sfide, realizzata dal Comitato di politica economica e dal Comitato per la protezione sociale del Consiglio dell’Unione europea;

29.

sottolinea l’importanza di adottare un approccio equilibrato, che riservi pari attenzione agli obiettivi economici, finanziari e sociali dei sistemi pensionistici;

30.

ritiene che il dibattito sulle pensioni debba rientrare nella strategia Europa 2020, e sottolinea che la sostenibilità e l’adeguatezza dei nostri sistemi pensionistici possono essere raggiunte attraverso un approccio socioeconomico integrato, che includa misure di politica economica, sociale e finanziaria;

31.

sostiene l’approccio integrato proposto dalla Commissione e rileva che gli enti regionali e locali sono pronti a continuare a partecipare ai progetti di riforma nel quadro fornito dal metodo di coordinamento aperto;

32.

ritiene che il metodo di coordinamento aperto rappresenti uno strumento fondamentale per sostenere lo sviluppo sociale nell’UE e negli Stati membri nonché un corollario essenziale alla legislazione e agli strumenti finanziari necessari al rafforzamento della coesione sociale nell’UE nel contesto della strategia Europa 2020;

33.

riconosce il ruolo importante delle parti sociali nel dibattito in merito a sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa, e sottolinea la responsabilità delle stesse nella promozione di soluzioni eque attraverso un dialogo sociale a livello europeo, nazionale, regionale, locale e settoriale.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

34.

accoglie con favore l’impegno della Commissione a dare un seguito nel 2011, sotto forma di Libro bianco, al Libro verde Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa;

35.

chiede alla Commissione di garantire che le prossime misure da adottare in questo settore siano accompagnate da adeguate valutazioni di impatto, nelle quali siano esaminati in particolare gli effetti sugli enti regionali e locali;

36.

invita la Commissione e gli Stati membri a considerare il coordinamento dei sistemi pensionistici dell’UE, in particolare nel quadro del metodo di coordinamento aperto, come un elemento centrale dell’attuazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

37.

invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare, nell’ambito degli attuali quadri strategici di coordinamento a livello di UE, per lo sviluppo di metodologie che consentano agli Stati membri di valutare congiuntamente e coerentemente le implicazioni delle politiche pensionistiche sulla sostenibilità e sull’adeguatezza;

38.

esorta la Commissione e gli Stati membri a conferire alla sorveglianza macroeconomica anche una dimensione sociale nonché una dimensione locale e regionale. Occorre in particolare tenere conto degli effetti sulle pensioni e dell’impatto sociale sui pensionati provocati dalle misure e dalle riforme in materia di bilancio, nonché della capacità degli enti territoriali di compensare, tramite aiuti e servizi sociali, la conseguente riduzione dei redditi dei pensionati e di coloro che si avvicinano alla pensione;

39.

raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di tenere conto della dimensione di genere nel trattare l’adeguatezza dei sistemi pensionistici, considerando che le donne hanno un’aspettativa media di vita più lunga dopo l’età pensionabile prevista dalla legge, che la maggioranza dei pensionati è costituita da donne e che esse sono sovrarappresentate nel gruppo dei pensionati più anziani e anche spesso tra i lavoratori con discontinuità di carriera e impieghi atipici, nonché tra il personale addetto all’assistenza; tale situazione si aggrava con l’attuale espansione dei sistemi a contribuzione definita;

40.

invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare ulteriormente le definizioni dei diversi concetti in materia di pensioni, al fine di chiarire il dibattito, in particolare per quanto riguarda i confini poco netti tra regimi previdenziali e regimi privati, tra regimi professionali e regimi individuali e tra regimi facoltativi e regimi obbligatori;

41.

raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di scambiare informazioni in relazione al concetto di reddito pensionistico «adeguato» secondo i diversi sistemi pensionistici nazionali, nell’ottica sia di prevenire la povertà che di assicurare ai pensionati un adeguato potere di acquisto;

42.

esorta la Commissione e gli Stati membri a controllare la qualità dei regimi pensionistici sia pubblici che professionali per garantire pensioni adeguate, accessibili, sicure e sostenibili, in relazione anche ai loro effetti sul piano sociale, e a considerare la possibilità di introdurre criteri di riferimento, ad esempio nel quadro del metodo di coordinamento aperto, al fine di migliorare la qualità dei sistemi pensionistici;

43.

ritiene che l’UE debba sviluppare codici di buona condotta in materia di definizione e di gestione di regimi a contribuzione definita;

44.

invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare e migliorare i loro sistemi statistici e i loro strumenti di analisi, ottimizzando così la loro capacità di valutare l’impatto delle politiche pensionistiche sull’adeguatezza e sulla sostenibilità del reddito da garantire ai pensionati;

45.

sollecita la Commissione a definire un quadro metodologico per valutare l’impatto reale delle politiche pensionistiche sull’equilibrio tra sostenibilità e adeguatezza. Ciò richiede la collaborazione del Comitato per la protezione sociale e del Comitato di politica economica al fine di elaborare una combinazione tra gli attuali approcci macroeconomici applicati nella valutazione della futura spesa pensionistica e quelli microeconomici basati su modelli di microsimulazione dei risultati in materia di adeguatezza;

46.

chiede alla Commissione di valutare la necessità di rafforzare il coordinamento aperto in questo settore, al fine di favorire sia la libera circolazione delle persone che la sostenibilità dei regimi pensionistici.

Bruxelles, 28 gennaio 2011

La Presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


III Atti preparatori

Comitato delle regioni

88a sessione plenaria del 27 e 28 gennaio 2011

2.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 104/44


Parere del Comitato delle regioni «Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione»

2011/C 104/10

IL COMITATO DELLE REGIONI

si rammarica del fatto che il nuovo programma per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti non abbia potuto essere avviato prima,

è convinto che l'incertezza della situazione economica e il calo dell'occupazione provocato dalla crisi in molti Stati membri, e specialmente nelle regioni più colpite dai cambiamenti strutturali, rendano necessarie decisioni tempestive delle istituzioni dell'UE volte ad adeguare alle esigenze attuali la base giuridica che disciplina la distribuzione di derrate alimentari e la relativa dotazione di risorse,

ritiene che l'aiuto alimentare agli indigenti dovrebbe continuare a far parte della politica agricola comune e contribuire alla realizzazione degli obiettivi, assegnati a tale politica, di garanzia della sicurezza alimentare dei cittadini,

considera di grande importanza che il contributo finanziario dell'UE al finanziamento degli aiuti alimentari rimanga cospicuo, poiché si tratta di una politica dell'UE volta a compensare le differenze sociali e regionali tra i cittadini dell'Unione,

sottolinea l'importante ruolo degli enti regionali e locali e delle organizzazioni del terzo settore nel garantire che le persone che hanno bisogno di aiuto ne beneficino effettivamente, nell'organizzare in pratica la distribuzione degli aiuti e nel fornire informazioni al riguardo.

Relatore

:

Ossi MARTIKAINEN (FI/ALDE), presidente del Consiglio comunale di Lapinlahti

Testo di riferimento

:

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione

COM(2010) 486 definitivo

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

si rammarica del fatto che il nuovo programma per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti non abbia potuto essere avviato prima;

2.

desidera richiamare l'attenzione delle istituzioni sulle conclusioni da esso formulate nei suoi precedenti pareri sul futuro della PAC dopo il 2013 (CdR 127/2010), sulla povertà e l'esclusione sociale (CdR 57/2008) e sulle diseguaglianze sanitarie (CdR 47/2010);

3.

è convinto che l'accesso alle derrate alimentari e una dieta adeguata e varia siano diritti basilari, che devono essere garantiti a tutti indipendentemente dalla loro situazione sociale;

4.

osserva che circostanze quali ad esempio la disoccupazione, l'esclusione sociale, un reddito basso o l'esclusione dovuta a problemi di salute possono far sì che la dieta di una persona non sia abbastanza sana e variata. Nel pianificare il futuro aiuto alimentare dell'UE, bisogna tener conto di tutto ciò, nonché dell'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (protezione della salute umana in tutte le attività dell'Unione), e garantire anche che gli aiuti distribuiti nel quadro di tale regime siano di buona qualità;

5.

osserva che nel 2008 più di 13 milioni di persone hanno beneficiato del programma di distribuzione di derrate alimentari, ed è convinto che anche in futuro tale programma continuerà a costituire uno degli elementi chiave della protezione di base per gli indigenti;

6.

è convinto che l'incertezza della situazione economica e il calo dell'occupazione provocato dalla crisi in molti Stati membri, e specialmente nelle regioni più colpite dai cambiamenti strutturali, rendano necessarie decisioni tempestive delle istituzioni dell'UE volte ad adeguare alle esigenze attuali la base giuridica che disciplina la distribuzione di derrate alimentari e la relativa dotazione di risorse;

7.

considera essenziali le misure adottate in seguito alla crisi economica per riequilibrare le finanze pubbliche in alcuni Stati membri e nelle rispettive economie regionali e locali. Osserva tuttavia che, in alcuni casi, tali misure potrebbero condurre ad un aumento della precarietà sociale tra le persone indigenti e di conseguenza ad un maggiore fabbisogno di aiuti alimentari. Occorre pertanto sviluppare ulteriormente questo strumento di coesione sociale e compiere ulteriori sforzi per migliorarne l'efficacia, farlo conoscere meglio e renderlo più accettabile;

8.

ritiene che l'aiuto alimentare agli indigenti dovrebbe continuare a far parte della politica agricola comune e contribuire alla realizzazione degli obiettivi, assegnati a tale politica, di garanzia della sicurezza alimentare dei cittadini;

9.

osserva che la distribuzione di aiuti alimentari acquista una crescente importanza in diversi Stati membri in conseguenza dell'aumento dei prezzi al consumo dovuto alle perturbazioni dei mercati agricoli, dell'aumento dei costi di produzione e della concentrazione dei canali di distribuzione. L'incidenza del commercio e della distribuzione nella formazione dei prezzi alimentari è aumentata, cosa che si riflette in maniera allarmante sia nel calo dei redditi dei produttori che nell'aumento dei prezzi pagati dai consumatori;

10.

è convinto che occorra applicare un approccio coerente e a lungo termine alla revisione della politica agricola comune, in modo che i cambiamenti di tale politica non conducano a cambiamenti strutturali eccessivamente rapidi, e in particolare a una situazione in cui le aziende agricole siano spinte al fallimento e i loro titolari divengano, da produttori di derrate alimentari, potenziali percettori di aiuti alimentari;

11.

ritiene che gli aiuti alimentari possano contribuire a mitigare le perturbazioni dei mercati agricoli e attenuare le oscillazioni dei prezzi. Gli aiuti alimentari devono essere visti come un elemento di un insieme comprendente la politica agricola comune e la politica di mercato. Essi non devono tuttavia essere considerati esclusivamente come uno strumento associato al sistema di intervento. L'esigenza di aiuti per gli indigenti non dipende dal futuro di tale sistema. Il CdR accoglie con favore i piani previsti dal regolamento modificato per acquisire in misura crescente derrate alimentari sul mercato, oltre che dalle scorte di intervento, e per non limitare gli acquisti sul mercato ai solo periodi in cui non sono temporaneamente disponibili scorte di intervento;

12.

è convinto che la sfida dei prossimi anni consista nel garantire la diversità delle derrate alimentari fornite nel quadro del regime di aiuto alimentare: la gamma delle derrate offerte dovrebbe coprire tutte le categorie di alimenti di base prodotti nell'UE;

13.

sottolinea che, per ragioni climatiche e ambientali, è importante avvalersi delle catene alimentari locali nella fornitura di aiuti alimentari. La catena che va dalla produzione alla distribuzione dovrebbe essere organizzata in maniera efficiente ed essere la più breve possibile;

14.

osserva che tener conto della cultura alimentare regionale e locale nella scelta delle derrate fornite sotto forma di aiuto contribuirebbe a rendere più significativo e accettabile il fatto di ricevere aiuti alimentari;

15.

ritiene che una più stretta cooperazione tra le amministrazioni regionali e locali, i produttori regionali e le organizzazioni incaricate della distribuzione degli aiuti potrebbe contribuire in futuro ad accrescere l'efficacia di questo strumento, a renderlo più accettabile e a realizzare meglio l'obiettivo di una distribuzione adeguata degli aiuti;

16.

si compiace del fatto che gli Stati membri continueranno ad essere responsabili della scelta delle derrate alimentari da distribuire nel quadro del programma di aiuti, e che il terzo settore continuerà a svolgere un ruolo importante nella distribuzione degli aiuti;

17.

esorta vivamente a evitare formalità inutili nell'organizzazione locale degli aiuti e a tenere più bassi possibile i costi amministrativi;

18.

esorta vivamente le amministrazioni regionali e locali a conciliare gli strumenti nazionali di politica sociale rientranti nelle loro competenze con il regima di aiuti alimentari dell'UE, in modo che detti aiuti siano assegnati agli indigenti in un modo equo e come componente logica del sostegno complessivo loro offerto.

Sulla base dei principi di prossimità e di sussidiarietà il Comitato delle regioni

19.

considera di grande importanza che il contributo finanziario dell'UE al finanziamento degli aiuti alimentari rimanga cospicuo, poiché si tratta di una politica dell'UE volta a compensare le differenze sociali e regionali tra i cittadini dell'Unione;

20.

ritiene necessario rafforzare i poteri assegnati alla Commissione nel campo degli aiuti alimentari, ad esempio riguardo alle procedure di invito a presentare offerte e in generale riguardo all'assegnazione delle risorse e ai meccanismi di attuazione, monitoraggio e controllo, malgrado il passaggio da un finanziamento esclusivamente a carico del bilancio dell'UE al cofinanziamento. Lo scopo della semplificazione delle competenze dev'essere quello di aumentare l'efficienza, la trasparenza e l'efficacia;

21.

ammette che il contributo finanziario dell'UE al pagamento delle derrate alimentari possa essere più elevato nelle regioni coperte dal Fondo di coesione che nelle altre, ma ritiene che non si debba permettere che la differenza tra le fonti di finanziamento delle varie regioni divenga troppo ampia, perché si tratta di un'azione dell'UE rivolta direttamente alle persone, e la cui legittimità ed accettabilità sono valutate dalle persone. Le disparità sociali possono essere ampie anche nelle regioni prospere;

22.

esorta vivamente la Commissione a valutare costantemente se il massimale annuo di 500 milioni di euro per la misura in questione sia sufficiente, considerato che la crisi economica potrebbe accrescere la pressione a tagliare la spesa pubblica e che l'incertezza economica conduce in molti paesi ad un aumento della disoccupazione;

23.

esorta vivamente la Commissione e tutte le parti coinvolte a verificare in quali modi i limiti stabiliti dal regolamento modificato per quanto riguarda il contributo finanziario dell'UE al regime in questione incidano sulla disponibilità a ricorrere agli aiuti e sulle possibili conseguenze di tutto ciò per il benessere degli indigenti;

24.

è convinto che gli Stati membri debbano continuare a decidere liberamente se continuare a ricevere e a distribuire gli aiuti alimentari dell'UE e a partecipare al relativo regime;

25.

sottolinea l'importante ruolo degli enti regionali e locali e delle organizzazioni del terzo settore nel garantire che le persone che hanno bisogno di aiuto ne beneficino effettivamente, nell'organizzare in pratica la distribuzione degli aiuti e nel fornire informazioni al riguardo.

Bruxelles, 27 gennaio 2011

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


2.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 104/47


Parere del Comitato delle regioni «Sviluppo di una politica marittima integrata e conoscenze oceanografiche 2020»

2011/C 104/11

IL COMITATO DELLE REGIONI

insiste con forza sulla necessità di allocare risorse sufficienti per l'ulteriore sviluppo della politica marittima integrata (PMI) fino alla fine delle prospettive finanziarie in corso, ossia al 2013. È inoltre dell'avviso che sia necessario allocare risorse specifiche e adeguate per lo sviluppo e l'ulteriore rafforzamento della PMI nel prossimo esercizio pluriennale, che inizierà nel 2014, e invita tutte le parti coinvolte nella formazione del bilancio UE a dedicare la dovuta attenzione a tale esigenza. Ciò è di vitale importanza per conseguire gli scopi prefissati ed evitare che tutti i progressi e gli investimenti già compiuti siano resi vani,

fa presente la necessità di porre maggiormente l'accento sulla priorità «crescita economica sostenibile, occupazione e innovazione». Dato che l'Europa sta ancora lottando per uscire dalla più grave crisi economica a memoria d'uomo, le azioni volte a tal fine meritano senz'altro maggiore attenzione, senza contare che esse potrebbero contribuire in maniera significativa alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020,

fa osservare la necessità di mettere a disposizione risorse finanziarie europee per la politica marittima integrata anche a partire dal 2014, per conferire a tale approccio politico continuità ed efficacia, fatto salvo il dibattito sul quadro finanziario pluriennale post-2013; un possibile esempio a questo proposito è rappresentato dal fondo europeo destinato alle aree litoranee (c.d. fondo costiero) già discusso dal Comitato delle regioni e dal Parlamento europeo,

chiede a gran voce che gli enti regionali e locali vengano consultati, quando si tratta di definire e attuare misure intese a raggiungere l'obiettivo di migliorare la qualità del processo decisionale pubblico a tutti i livelli. Il CdR, che ha già chiesto che la governance di questo settore sia condotta nello spirito della governance multilivello e in conformità al principio di sussidiarietà, invoca altresì un maggiore coinvolgimento e una più stretta cooperazione dei paesi terzi sulle questioni attinenti alle conoscenze oceanografiche. L'importanza di migliorare il coordinamento con questi partner in relazione ad altri aspetti di politica marittima è già stata ampiamente riconosciuta, e i benefici di un maggior ricorso ad azioni congiunte in questo campo sono di tutta evidenza.

Relatore

:

Noel FORMOSA (MT/PPE), sindaco di San Lorenzo

Testi di riferimento

:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata

COM(2010) 494 definitivo

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Conoscenze oceanografiche 2020 - Dati e osservazioni relativi all'ambiente marino per una crescita intelligente e sostenibile

COM(2010) 461 definitivo

I.   OSSERVAZIONI GENERALI

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

insiste con forza sulla necessità di allocare risorse sufficienti per l'ulteriore sviluppo della politica marittima integrata (PMI) fino alla fine delle prospettive finanziarie in corso, ossia al 2013. È inoltre dell'avviso che sia necessario allocare risorse specifiche e adeguate per lo sviluppo e l'ulteriore rafforzamento della PMI nel prossimo esercizio pluriennale, che inizierà nel 2014, e invita tutte le parti coinvolte nella formazione del bilancio UE a dedicare la dovuta attenzione a tale esigenza. Ciò è di vitale importanza per conseguire gli scopi prefissati ed evitare che tutti i progressi e gli investimenti già compiuti siano resi vani;

2.

sottolinea la grande importanza di garantire la buona riuscita della PMI, dato che un esito diverso sarebbe disastroso sia dal punto di vista ambientale che da quello economico e sociale. Fin troppe regioni d'Europa dipendono dal mare per la loro prosperità perché si possa trascurare tale elemento;

3.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di mettere a disposizione mezzi finanziari dell'ordine di 50 milioni di euro per lo sviluppo e attuazione della politica marittima integrata per il periodo 2011-2013, in modo da sostenere gli ulteriori progressi di tale politica, e in particolare la «crescita blu», l'uso sostenibile dei nostri mari, oceani e coste, la protezione dell'ambiente marino e la promozione dell'occupazione nei settori marittimi;

4.

insiste sulla necessità di porre maggiormente l'accento sulla priorità «crescita economica sostenibile, occupazione e innovazione». Dato che l'Europa sta ancora lottando per uscire dalla più grave crisi economica a memoria d'uomo, le azioni volte a tal fine meritano senz'altro maggiore attenzione, senza contare che esse potrebbero contribuire in maniera significativa alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020;

5.

si compiace del fatto che la Commissione voglia contribuire con un programma di sostegno all'attuazione di strategie mirate per le distinte regioni marittime. Le strategie marittime regionali consentono, grazie a un'allocazione mirata dei fondi, di trovare soluzioni specifiche alle sfide affrontate dalle regioni interessate;

6.

fa notare che la comunicazione Conoscenze oceanografiche 2020 riguarda principalmente la raccolta e l'assemblaggio di dati - due campi in cui molti enti regionali e locali svolgono un importante ruolo di enti finanziatori. Pertanto, si deve perseguire un migliore coordinamento degli sforzi al fine di evitare sovrapposizioni;

7.

fa notare che la pianificazione dello spazio marittimo rappresenta uno strumento importante della politica marittima integrata europea che andrebbe anch'esso utilizzato, ove opportuno;

8.

si compiace per la posizione di rilievo accordata dalla Commissione alla cooperazione con i paesi terzi. È una posizione ormai consolidata del Comitato che l'UE non possa far fronte da sola alle molteplici sfide che si profilano per i nostri mari, ed è pertanto assolutamente necessario coinvolgere quanto più possibile i nostri partner internazionali. Iniziative quali l'Assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM), che è proprio adesso nella sua fase di avvio, sono destinate a costituire uno strumento efficace per perseguire interessi comuni cooperando a livello regionale;

9.

reputa necessario promuovere progetti guida concreti per lo sviluppo e la dimostrazione del know-how marittimo europeo, quali ad esempio lo sviluppo di un «porto pulito europeo» o di una «nave pulita europea». Tali progetti guida potrebbero individuare possibilità tecniche che, basandosi su obiettivi politici più generali, potrebbero condurre, a medio termine, ad un innalzamento degli standard normativi e ad un loro recepimento a livello europeo e internazionale, e dunque ad un vantaggio competitivo per l'economia marittima europea (ad esempio nei campi dell'efficienza energetica, della riduzione delle emissioni, della propulsione navale alternativa o della sicurezza delle navi); nel contempo, però, tali progetti guida possono essere attuati nel lungo periodo solo se si assicura un quadro finanziario certo per il futuro.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

10.

accoglie con favore l'iniziativa di creare una rete maggiormente integrata per le conoscenze oceanografiche europee. Considerati il livello raggiunto dalle TIC e la sempre maggiore cooperazione tra le comunità scientifiche di paesi diversi, la struttura frammentata attuale appare tanto anacronistica quanto estremamente inefficiente sul piano dei costi;

11.

fa osservare la necessità di mettere a disposizione risorse finanziarie europee per la politica marittima integrata anche a partire dal 2014, per conferire a tale approccio politico continuità ed efficacia, fatto salvo il dibattito sul quadro finanziario pluriennale post-2013; un possibile esempio a questo proposito è rappresentato dal fondo europeo destinato alle aree litoranee (c.d. fondo costiero) già discusso dal Comitato delle regioni e dal Parlamento europeo;

12.

si rammarica che non si presti maggiore attenzione agli enti regionali e locali, malgrado il fatto che la comunicazione in esame verta in gran parte su attività rientranti nelle loro competenze e che essi sono spesso chiamati a finanziare e/o a effettuare. La raccolta dei dati potrà anche rientrare tra le responsabilità degli Stati membri, ma di fatto è molto spesso effettuata a livello regionale e locale;

13.

chiede a gran voce che gli enti regionali e locali vengano consultati, quando si tratta di definire e attuare misure intese a raggiungere l'obiettivo di migliorare la qualità del processo decisionale pubblico a tutti i livelli. Il CdR, che ha già chiesto che la governance di questo settore sia condotta nello spirito della governance multilivello e in conformità al principio di sussidiarietà, invoca altresì un maggiore coinvolgimento e una più stretta cooperazione dei paesi terzi sulle questioni attinenti alle conoscenze oceanografiche. L'importanza di migliorare il coordinamento con questi partner in relazione ad altri aspetti di politica marittima è già stata ampiamente riconosciuta, e i benefici di un maggior ricorso ad azioni congiunte in questo campo sono di tutta evidenza;

14.

raccomanda che, nel considerare le misure adatte per promuovere sistemi d'informazione costieri dando seguito alla raccomandazione sulla gestione integrata delle zone costiere (Integrated Coastal Zone Management - ICZM), la Commissione guardi alle migliori pratiche delle varie regioni d'Europa. Alcune di queste, come ad esempio la Bretagna, lo Schleswig-Holstein e l'Olanda meridionale, sono all'avanguardia in questo campo, e molte delle loro pratiche possono essere adattate anche alle esigenze di altre regioni;

15.

accoglie con favore l'idea di adottare, per i sistemi di osservazione oceanografica e l'individuazione di gravi lacune in tali sistemi, una prospettiva a livello di bacino marittimo. In quest'ottica, la possibilità di attribuire maggiori responsabilità alle convenzioni marittime regionali e ai consigli consultivi regionali per la pesca è in effetti degna di seria considerazione, fermo restando che, in ogni caso, si devono assicurare l'interoperabilità dei dati e il rispetto di elevati standard di qualità;

16.

propone che la Commissione appoggi lo sviluppo di indicatori di dati regionali, che potrebbero servire a configurare meglio le priorità delle strategie marittime regionali, dato che le regioni sono tra i principali raccoglitori e utilizzatori di dati;

17.

osserva che è probabile che si raggiungano migliori risultati grazie all'adozione di un approccio più olistico che, tra le altre cose, punti maggiormente sul ruolo che i soggetti del settore privato possono svolgere nello sviluppo di una politica marittima integrata. Senza perdere di vista la dimensione sociale dell'Unione europea, è altresì importante che tutti i soggetti direttamente interessati siano coinvolti in ciascuna fase del processo. Inoltre, detti soggetti devono essere invitati non solo a contribuire ai costi della raccolta e della conservazione dei dati, ma anche a recare un apporto di idee e di buone pratiche al fine di trarne beneficio e, così facendo, stimolare ulteriormente la crescita economica e la creazione di posti di lavoro in Europa;

18.

dà atto che il miglioramento delle conoscenze oceanografiche è di cruciale importanza non solo per comprendere meglio i processi che hanno luogo all'interno dei nostri mari, ma anche per rafforzare gli altri due strumenti della PMI, ossia una migliore pianificazione del territorio e una sorveglianza marittima integrata;

19.

osserva che la comunicazione in esame si concentra sulla raccolta e l'assemblaggio di dati, che costituiscono le due fasi iniziali del processo di formazione delle conoscenze e, nel contempo, sono fasi in cui gli enti regionali e locali sono estremamente attivi;

20.

concorda sul fatto che l'iniziativa in questione si fondi sui requisiti, posti da una serie di direttive, che mirano essenzialmente alla creazione di programmi di monitoraggio delle acque marine maggiormente coordinati, alla semplificazione degli scambi di informazioni tra autorità pubbliche, alla divulgazione di dati pubblici e alla fissazione di determinate norme comuni;

21.

sottolinea che la comunicazione in esame fa espressa menzione dell'importanza dei dati costieri e del fatto che molti enti regionali hanno sviluppato sistemi d'informazione costieri. Appare comunque evidente che, se si vogliono massimizzare i benefici di queste misure, è necessario raggiungere un certo grado di interoperabilità; per far ciò, la Commissione dovrebbe esplorare dei modi di migliorare la cooperazione e il coordinamento a livello regionale;

22.

dà inoltre atto dell'importanza del principio per cui i dati dovrebbero essere mantenuti quanto più vicino possibile alle fonti. Si tratta senz'altro di una proposta sensata, ma è necessario assicurarsi che la sua attuazione non faccia gravare ulteriori oneri sugli enti regionali e locali. In proposito, la posizione della Commissione secondo cui anche tutti i soggetti direttamente interessati dovrebbero contribuire a fornire le risorse necessarie per garantire la salvaguardia dei dati, anche dopo che questi non hanno più valore sociale e commerciale, merita una maggiore attenzione;

23.

osserva che la comunicazione in esame persegue tre obiettivi principali:

ridurre i costi operativi e i ritardi per coloro che utilizzano i dati marini,

aumentare la concorrenza e l'innovazione fra utilizzatori e riutilizzatori di dati oceanografici,

migliorare l'affidabilità delle conoscenze relative a oceani e mari.

La realizzazione di questi obiettivi e l'introduzione di una rete integrata al posto del sistema frammentato attuale comporterebbero un risparmio pari a 300 milioni di euro all'anno, molti dei quali a vantaggio delle amministrazioni regionali e locali;

24.

raccomanda che gli obiettivi summenzionati siano raggiunti grazie all'ulteriore sviluppo e miglioramento di strumenti UE già esistenti, quali l'Iniziativa di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES) e il sistema ur-EMODnet (prototipo della Rete europea operativa d'osservazione sull'ambiente marino). Inoltre, esorta con forza la Commissione a esplorare i modi di rendere i dati ottenuti grazie alle azioni di sviluppo regionale finanziate dall'UE e ai programmi di ricerca marina e marittima maggiormente disponibili per il riutilizzo, e in particolare di garantire che gli Stati membri diano piena applicazione alle norme in materia di accesso ai dati relativi alla pesca, nonché di vegliare affinché i dati raccolti siano conformi alle norme comuni e rendano possibili diversi utilizzi;

25.

concorda con l'intenzione della Commissione di continuare a progredire verso il completamento di quella che essa chiama «un'architettura operativa dei dati marini». È convinto che, per raggiungere tale obiettivo, la Commissione debba coinvolgere tutti i soggetti direttamente interessati, incoraggiare la comunicazione tra banche dati nazionali e, inoltre, istituire un segretariato che gestisca il sistema ur-EMODnet;

26.

propone alla «comunità marittima» di adoperarsi presso l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia affinché sia istituita in tempi rapidi una Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) per il settore «Protezione e uso sostenibile delle risorse marine»; una tale CCI potrebbe coprire un ampio spettro di attività scientifiche, tecnologiche, economiche ed educative nei campi delle risorse biologiche e minerali nonché dell'energia, tenendo conto al tempo stesso degli aspetti della protezione dell'ambiente.

III.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento del CdR

Il programma può concedere un sostegno finanziario per azioni conformi agli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, come ad esempio:

a)

studi e programmi di cooperazione;

b)

informazione del pubblico e scambio di migliori pratiche, sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione, inclusa l'organizzazione di campagne pubblicitarie ed eventi nonché lo sviluppo e l'aggiornamento di siti web;

c)

conferenze, seminari, workshop e forum delle parti interessate;

d)

condivisione, sorveglianza, visualizzazione e accesso pubblico di un esteso volume di dati, migliori pratiche e banche dati sui progetti regionali finanziati dall'Unione, se del caso tramite un segretariato istituito per una o più di queste finalità;

e)

azioni relative a strumenti trasversali, inclusi i progetti pilota.

Il programma un sostegno finanziario per azioni conformi agli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, come ad esempio:

a)

studi e programmi di cooperazione;

b)

informazione del pubblico e scambio di migliori pratiche, sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione, inclusa l'organizzazione di campagne pubblicitarie ed eventi nonché lo sviluppo e l'aggiornamento di siti web;

c)

conferenze, seminari, workshop e forum delle parti interessate;

d)

condivisione, sorveglianza, visualizzazione e accesso pubblico di un esteso volume di dati, migliori pratiche e banche dati sui progetti regionali finanziati dall'Unione, se del caso tramite un segretariato istituito per una o più di queste finalità;

e)

azioni relative a strumenti trasversali, inclusi i progetti pilota.

Motivazione

Per raggiungere gli obiettivi fissati dalla proposta, occorre un sostegno finanziario: l'uso di «concede» anziché «può concedere» rende tale sostegno obbligatorio. L'inclusione delle parole «ma non solo» consentirebbe di finanziare anche altre azioni non elencate nel testo.

Emendamento 2

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento del CdR

Possono beneficiare del programma paesi terzi, parti interessate di paesi terzi e organizzazioni o organismi internazionali che perseguano uno o più degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3.

del programma del programma paesi terzi, parti interessate di paesi terzi e organizzazioni o organismi internazionali che perseguano uno o più degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3.

Motivazione

Il CdR è convinto che sia assolutamente necessario coinvolgere partner internazionali.

Emendamento 3

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento del CdR

La Commissione applica il programma in conformità del regolamento finanziario.

La Commissione applica il programma in conformità del regolamento finanziario.

Motivazione

Il presente emendamento non riguarda la versione italiana della proposta.

Emendamento 4

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento del CdR

Il beneficiario del sostegno finanziario presenta alla Commissione relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori sovvenzionati dal programma. Entro tre mesi dal completamento di ciascun progetto è inoltre trasmessa una relazione finale.

Il beneficiario del sostegno finanziario presenta alla Commissione relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori sovvenzionati dal programma. Entro mesi dal completamento di ciascun progetto è inoltre trasmessa una relazione finale.

Motivazione

Occorre concedere un periodo di tempo più lungo per il completamento della relazione.

Emendamento 5

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento del CdR

La Commissione vigila affinché, nel corso della realizzazione delle azioni finanziate dell'ambito del presente programma, gli interessi finanziari dell'Unione vengano protetti mediante:

a)

l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita;

b)

la realizzazione di controlli efficaci;

c)

il recupero degli importi indebitamente versati e

d)

l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, nel caso in cui vengano constatate irregolarità.

2.   Ai fini del paragrafo 1, la Commissione agisce in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 e del regolamento (CE) n. 1073/1999.

3.   La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione della medesima.

4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle osservazioni entro un termine prestabilito. Se il beneficiario non fornisce spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.

5.   Gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

6.   Ai fini del presente articolo si intende per «irregolarità» qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti dall'Unione, a causa di una spesa indebita.

La Commissione vigila affinché, nel corso della realizzazione delle azioni finanziate dell'ambito del presente programma, gli interessi finanziari dell'Unione vengano protetti mediante:

a)

l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita;

b)

la realizzazione di controlli efficaci;

c)

il recupero degli importi indebitamente versati e

d)

l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, nel caso in cui vengano constatate irregolarità.

2.   Ai fini del paragrafo 1, la Commissione agisce in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 e del regolamento (CE) n. 1073/1999.

   

   La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione della medesima.

   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle osservazioni entro un termine prestabilito. Se il beneficiario non fornisce spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.

   Gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

   

Motivazione

La definizione di «irregolarità» dovrebbe essere collocata all'inizio dell'articolo.

Bruxelles, 27 gennaio 2011

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


2.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 104/53


Parere del Comitato delle regioni «Spazio unico ferroviario europeo»

2011/C 104/12

IL COMITATO DELLE REGIONI

condivide l'approccio adottato dalla Commissione europea per quanto riguarda l'apertura dei mercati ferroviari, sottolineando al tempo stesso che l'obiettivo non è una concorrenza sfrenata bensì una competizione orientata ad una maggiore produttività e ad un migliore servizio ai clienti del settore ferroviario. La concorrenza, tuttavia, costituisce un mezzo e non un fine, e deve svolgersi in condizioni di completa parità tra gli operatori ferroviari,

sostiene lo sviluppo di reti specializzate (alta velocità, trasporto merci), ma riafferma gli obiettivi della coesione europea e la necessità di evitare di creare un'Europa a più velocità,

ritiene che la futura proposta di un quadro comune del finanziamento dovrà essere definita in modo più preciso, soprattutto per quanto riguarda le differenze rispetto a un «fondo unico», che il CdR respinge. Una soluzione intermedia sarebbe quella di introdurre nei nuovi regolamenti dei fondi strutturali un sistema di destinazione specifica per gli stanziamenti assegnati ai trasporti sostenibili, privilegiando in particolare il finanziamento delle sezioni di progetti prioritari delle reti TEN-T e i piani d'azione per la mobilità urbana,

approva, in linea di principio, il collegamento stabilito dalla Commissione tra l'imposizione di diritti di accesso diversificati in funzione del rumore del trasporto ferroviario e l'adozione dell'Eurovignetta per l'internalizzazione dei costi esterni del trasporto stradale con automezzi pesanti,

per quanto riguarda il finanziamento dell'infrastruttura, si rammarica che gli Stati membri non siano obbligati a consultare gli enti territoriali nel quadro dello sviluppo della strategia nazionale in materia di infrastruttura ferroviaria,

si rammarica che la Commissione non assuma impegni legislativi vincolanti in merito alla completa separazione tra gestori dell'infrastruttura e imprese ferroviarie.

Relatore

:

Michel DELEBARRE (FR/PSE), sindaco di Dunkerque

Testi di riferimento

:

Comunicazione della Commissione relativa allo sviluppo di uno Spazio unico ferroviario europeo

COM(2010) 474 definitivo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico

COM(2010) 475 definitivo

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Comunicazione su uno spazio unico ferroviario europeo

1.

condivide l'approccio adottato dalla Commissione europea per quanto riguarda l'apertura dei mercati ferroviari, sottolineando al tempo stesso che l'obiettivo non è una concorrenza sfrenata bensì una competizione orientata ad una maggiore produttività e ad un migliore servizio ai clienti del settore ferroviario. La concorrenza, tuttavia, costituisce un mezzo e non un fine, e deve svolgersi in condizioni di completa parità tra gli operatori ferroviari;

2.

ribadisce il proprio sostegno al rafforzamento dell'interoperabilità e della sicurezza dei sistemi ferroviari dell'Unione europea e all'eliminazione di qualsiasi ostacolo giuridico e/o infrastrutturale che renda difficile o impedisca il trasporto ferroviario tra Stati membri. Nell'ottica di promuovere il trasporto transnazionale tra Stati membri e contribuire a rendere efficace il mercato unico, devono essere queste le direttrici prioritarie delle politiche dell'UE in materia di trasporto ferroviario. Il ruolo dell'Agenzia ferroviaria europea dovrà essere adeguato alla realizzazione di queste priorità. Inoltre, tale Agenzia dovrà essere dotata di poteri di arbitrato ed eventualmente di sostituzione delle autorità nazionali di sicurezza degli Stati membri nei contenziosi in materia di certificazione;

3.

è favorevole all'applicazione del principio «chi inquina paga» e all'internalizzazione dei costi esterni per tutti i modi di trasporto al fine di creare un vero spazio in cui le condizioni di concorrenza siano uguali per tutti (level playing field);

4.

sostiene lo sviluppo di reti specializzate (alta velocità, trasporto merci), ma riafferma gli obiettivi della coesione europea e la necessità di evitare di creare un'Europa a più velocità; le istituzioni dell'UE dovranno quindi evitare di marginalizzare le regioni più periferiche rispetto agli assi centrali europei e dovranno potenziare i loro corridoi ferroviari, al fine di predisporre condizioni eque di concorrenza e una coesione reale ed effettiva del mercato unico;

5.

è favorevole alla mobilitazione di risorse appropriate per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria;

6.

ritiene che la futura proposta di un quadro comune del finanziamento dovrà essere definita in modo più preciso, soprattutto per quanto riguarda le differenze rispetto a un «fondo unico», che il CdR respinge. Il Comitato si oppone infatti alla creazione di un fondo unico che, partendo soprattutto da risorse assegnate nell'ambito della politica di coesione, raggrupperebbe tutti gli strumenti finanziari europei che sostengono le infrastrutture di trasporto. Infatti, il movimento di «traslazione» dei fondi potrebbe risultare in una perdita netta di risorse assegnate alla politica dei trasporti, ma soprattutto si rischierebbe di rimettere in discussione l'inserimento dei progetti di trasporto in strategie di sviluppo elaborate su base territoriale. Una soluzione intermedia sarebbe quella di introdurre nei nuovi regolamenti dei fondi strutturali un sistema di destinazione specifica per gli stanziamenti assegnati ai trasporti sostenibili, privilegiando in particolare il finanziamento delle sezioni di progetti prioritari delle reti TEN-T e i piani d'azione per la mobilità urbana.

Proposta di rifusione del primo pacchetto ferroviario - Sfide regionali

7.

per quanto riguarda le esclusioni dall'ambito di applicazione della legislazione (art. 2), osserva che la Commissione mantiene l'esclusione delle imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali (art. 2), e che tale esclusione è in linea con il regolamento sugli obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri nella forma attuale;

8.

riconosce che le ferrovie regionali recano un contributo notevole allo sviluppo locale e regionale, rendendo più attraenti le regioni europee, potenziando il trasporto merci sostenibile, favorendo un turismo rispettoso dell'ambiente e creando nuove opportunità occupazionali;

9.

per quanto riguarda i servizi ferroviari (art. 13, allegato III), si rallegra che l'uso del sistema di alimentazione elettrica per la corrente di trazione e gli impianti di approvvigionamento di combustibile siano inseriti nel pacchetto minimo di accesso al fine di garantire un accesso non discriminatorio a questi servizi essenziali. Occorre che il gestore dell'infrastruttura garantisca un'alimentazione elettrica sufficiente per il traffico previsto e incoraggi il ricorso alle energie di trazione a basso impatto ambientale;

10.

approva l'obbligo di separazione tra operatori di trasporto dominanti e operatori dei servizi sulla linea elencati all'allegato III. Tale separazione consentirà un migliore sviluppo di mercati ferroviari locali o persino internazionali;

11.

si compiace dell'inserimento delle infrastrutture portuali collegate a servizi ferroviari tra i servizi per i quali l'accesso deve essere più trasparente e aperto;

12.

è favorevole ad una definizione più precisa delle alternative valide che consentono all'operatore dei servizi sulla linea di rifiutare l'accesso se esiste un servizio analogo sullo stesso tragitto a condizioni economicamente accettabili;

13.

ritiene che l'organismo di regolamentazione debba essere in grado di decidere in merito all'assegnazione della capacità per i servizi ferroviari;

14.

chiede che all'articolo 47, paragrafo 5, venga aggiunta una disposizione che equipari, in linea di principio, i collegamenti dei porti marittimi con l'entroterra e i servizi merci internazionali;

15.

ritiene che ad un servizio sulla linea debba essere applicato il principio use it or lose it (obbligo di indire una gara d'appalto per designare un nuovo operatore del servizio) già al momento in cui si prevede l'interruzione del servizio; allo stesso modo, le strutture di manutenzione e altre strutture tecniche di recente costruzione destinate a materiale rotabile specifico non devono essere tenute cinque anni in attesa di un determinato utente;

16.

per quanto riguarda gli effetti acustici prodotti dal trasporto merci (art. 31, par. 5, e allegato VIII), constata che questo problema rappresenta il «tallone d'Achille» ambientale del trasporto ferroviario. Esso suscita numerose lamentele da parte dei cittadini che abitano in prossimità delle linee ferroviarie;

17.

conferma che equipaggiare i carri con suole dei freni «silenziose» costituisce la misura più efficace per combattere l'inquinamento acustico prodotto dai treni. Il finanziamento e la definizione tecnica di queste attrezzature creano tuttavia dei problemi;

18.

approva, in linea di principio, il collegamento stabilito dalla Commissione tra l'imposizione di diritti di accesso diversificati in funzione del rumore del trasporto ferroviario e l'adozione dell'Eurovignetta per l'internalizzazione dei costi esterni del trasporto stradale con automezzi pesanti; osserva tuttavia che, in base all'attuale proposta, l'internalizzazione dei costi esterni è obbligatoria per il trasporto ferroviario e invece facoltativa per il trasporto stradale, il che può determinare distorsioni della concorrenza;

19.

si rallegra della proposta della Commissione di prevedere l'obbligo di introdurre diritti diversificati per diminuire gli effetti acustici del trasporto ferroviario, ma deplora che la proposta non condizioni tale obbligo all'introduzione di un obbligo analogo per il trasporto merci su strada. Ritiene inoltre necessario garantire che i veicoli a bassa rumorosità non siano sottoposti in permanenza ad una procedura onerosa sul piano amministrativo. Se viene raggiunto l'obiettivo di riduzione del rumore e se dal mantenimento di tale procedura non deriva più alcun vantaggio reale per la collettività, un sistema di diritti calcolati in funzione del rumore deve poter essere adattato alle diverse situazioni oppure eliminato;

20.

per quanto riguarda il finanziamento dell'infrastruttura (artt. 8 e 30, allegato VII), si rammarica che gli Stati membri non siano obbligati a consultare gli enti territoriali nel quadro dello sviluppo della strategia nazionale in materia di infrastruttura ferroviaria. Tali enti, inoltre, potrebbero mettere a punto una strategia locale per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria su un periodo di almeno cinque anni;

21.

sostiene la stipula obbligatoria di contratti pluriennali tra Stati e gestori dell'infrastruttura per il finanziamento della manutenzione e del rinnovo delle linee. Occorre tuttavia garantire che le decisioni riguardanti l'interesse pubblico legato all'infrastruttura e le caratteristiche che quest'ultima deve avere restino di competenza degli Stati membri interessati;

22.

si rammarica tuttavia che gli enti territoriali non siano espressamente associati ai negoziati relativi a tali accordi, che avranno un notevole impatto sulle condizioni delle loro reti ferroviarie;

23.

per quanto riguarda i richiedenti autorizzati (art. 3, par. 12, e art. 44), si rallegra dell'ampliamento di tale concetto. In questo modo organismi sprovvisti di licenze ferroviarie, quali i caricatori o i porti, potranno più facilmente acquisire delle linee ferroviarie. Ciò dovrebbe permettere anche lo sviluppo di operatori del trasporto merci di prossimità (shortliners).

Proposta di rifusione del primo pacchetto ferroviario - Altre sfide politiche

24.

per quanto riguarda l'apertura dei mercati e la regolamentazione, è favorevole in linea generale all'adozione di misure intese a rafforzare le competenze del regolatore per consentirgli di controllare meglio l'accesso non discriminatorio al mercato ferroviario e di creare incentivi a una prestazione efficiente dei servizi da parte dei gestori delle infrastrutture. Ciò vale anche per il mantenimento dell'attuale opzione per gli Stati membri di creare tali incentivi attraverso interventi di regolazione. Tenuto conto della dimensione sempre più multinazionale assunta dalle problematiche del settore ferroviario, occorre considerare la possibilità di creare un regolatore europeo, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze dei regolatori nazionali, per le questioni riguardanti più Stati membri. In un primo tempo, la Commissione potrebbe creare un comitato europeo dei regolatori ferroviari con il compito di risolvere, in appello, i contenziosi nazionali sulla regolazione delle reti e dotato di strumenti giuridici per imporre l'attuazione delle sue decisioni agli Stati membri. Il Comitato ritiene anche che la Commissione debba lavorare più attivamente alla creazione di una terminologia comune di gestione, di regole comuni di lavoro e di un sistema comune di gestione del traffico, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza di quest'ultimo;

25.

si rammarica che la Commissione non assuma impegni legislativi vincolanti in merito alla completa separazione tra gestori dell'infrastruttura e imprese ferroviarie. Questa separazione permette infatti di garantire meglio un accesso non discriminatorio all'infrastruttura, evitando i conflitti di interesse tra il gestore di un monopolio naturale e uno dei suoi utilizzatori. È necessario poter disporre di orientamenti che stabiliscano chiaramente le responsabilità in materia di accesso alla rete, ai marciapiedi, ai terminali e ad altre infrastrutture;

26.

sottolinea che la separazione completa tra gestori dell'infrastruttura e imprese ferroviarie non può in alcun caso mettere in discussione il principio enunciato dall'articolo 345 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale «i Trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri»;

27.

per quanto riguarda la trasparenza e la tariffazione, accoglie con favore il rafforzamento della separazione contabile tra attività di trasporto merci e passeggeri e tra attività di gestione dell'infrastruttura e dei servizi di trasporto (art. 6);

28.

constata che i sistemi di prestazioni e quelli finalizzati al loro miglioramento (del resto già obbligatori) intesi a determinare le responsabilità di un ritardo ferroviario non sono ancora bene applicati nell'Unione europea;

29.

si interroga tuttavia sul livello di accuratezza adeguato per quanto riguarda i motivi dei ritardi elencati all'allegato VIII. Propone di iniziare dall'introduzione obbligatoria di sistemi di prestazioni adeguati alle esigenze e alle risorse di ciascun gestore dell'infrastruttura;

30.

approva le integrazioni apportate ai prospetti informativi della rete, in particolare per quanto riguarda i servizi ferroviari (art. 27 e art. 56, par. 2);

31.

per quanto riguarda gli atti delegati, constata che la Commissione europea propone che le vengano conferiti dei notevoli poteri, se si considera che la maggior parte degli allegati alla proposta potranno essere modificati proprio tramite atti delegati (art. 60). Tali allegati contengono tuttavia degli elementi «essenziali» del quadro normativo ferroviario.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Art. 6, par. 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri provvedono affinché i conti profitti e perdite e i bilanci siano tenuti separati e siano pubblicati da un lato, per le attività connesse con la prestazione di servizi di trasporto di merci e, dall'altro, per le attività connesse con la prestazione di servizi di trasporto di passeggeri. I fondi pubblici erogati per le attività relative alla prestazione di servizi di trasporto per servizio pubblico devono figurare separatamente, per ciascun contratto di servizio pubblico, nella pertinente contabilità e non possono essere trasferiti alle attività relative alla prestazione di altri servizi di trasporto o altre attività.

Gli Stati membri provvedono affinché i conti profitti e perdite e i bilanci siano tenuti separati e siano pubblicati da un lato, per le attività connesse con la prestazione di servizi di trasporto di merci e, dall'altro, per le attività connesse con la prestazione di servizi di trasporto di passeggeri. I fondi pubblici erogati per le attività relative alla prestazione di servizi di trasporto per servizio pubblico devono figurare separatamente, per ciascun contratto di servizio pubblico, nella pertinente contabilità e non possono essere trasferiti alle attività relative alla prestazione di altri servizi di trasporto o altre attività.

Motivazione

Qualora più contratti di servizio pubblico siano detenuti dalla stessa impresa senza che essa sia organizzata sotto forma di filiali locali incaricate della gestione di un contratto, non vi è attualmente alcun obbligo di pubblicare conti separati. Tale situazione permette all'impresa di non tenere una gestione completamente «stagna» dei diversi contratti di servizio di cui è delegata, il che nuoce all'esercizio di un controllo efficace dell'uso dei fondi pubblici.

Emendamento 2

Art. 8, par. 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri sviluppano l'infrastruttura ferroviaria nazionale tenendo conto eventualmente delle esigenze generali dell'Unione. A tale scopo essi pubblicano, entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, una strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria al fine di soddisfare le esigenze future in materia di mobilità sulla base di un finanziamento sano e sostenibile del sistema ferroviario. Tale strategia comprende un periodo di almeno cinque anni e può essere rinnovata.

Gli Stati membri sviluppano l'infrastruttura ferroviaria nazionale tenendo conto eventualmente delle esigenze generali dell'Unione. A tale scopo essi pubblicano, entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva , una strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria al fine di soddisfare le esigenze future in materia di mobilità sulla base di un finanziamento sano e sostenibile del sistema ferroviario. Tale strategia comprende un periodo di almeno cinque anni e può essere rinnovata.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di consultare gli enti locali nel quadro dello sviluppo della strategia nazionale in materia di infrastruttura ferroviaria. Tali enti, inoltre, potrebbero mettere a punto una strategia locale per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria su un periodo di almeno cinque anni.

Emendamento 3

Art. 30, par. 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri consultano le parti interessate almeno un mese prima della firma dell'accordo e pubblicano tale accordo entro un mese dalla sua conclusione.

Gli Stati membri consultano le parti interessate, almeno un mese prima della firma dell'accordo e pubblicano tale accordo entro un mese dalla sua conclusione.

Motivazione

Gli enti territoriali dovrebbero essere espressamente associati ai negoziati relativi agli accordi di finanziamento pluriennali, che avranno un notevole impatto sulle condizioni delle loro reti ferroviarie.

Emendamento 4

Art. 31, par. 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Quando la legislazione dell'Unione consente l'imposizione di diritti per il costo degli effetti acustici al trasporto stradale di merci, i diritti imposti per l'utilizzo dell'infrastruttura sono modificati in conformità all'allegato VIII, punto 2, per tener conto del costo degli effetti acustici causati dal funzionamento del treno.

Motivazione

Tra le prescrizioni dell'articolo 31 occorre inserire la necessità di considerare, in un sistema di diritti calcolati in base al rumore, accanto ai costi esterni degli effetti acustici, anche i costi, legati all'adeguamento dei carri merci e delle locomotive, che sono importanti per assicurare un incentivo sufficiente.

Emendamento 5

Art. 47, par. 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

L'importanza dei servizi merci, in particolare internazionali, è tenuta in debito conto nella determinazione dei criteri di priorità.

L'importanza dei servizi merci, in particolare internazionali , è tenuta in debito conto nella determinazione dei criteri di priorità.

Motivazione

Il trasporto merci dai porti marittimi ai clienti nell'entroterra e viceversa grava su determinati tratti di linea in misura superiore alla media. Tenere conto di queste tratte nel determinare i criteri di priorità può porre rimedio a tale situazione e migliorare i collegamenti dei porti marittimi con i rispettivi entroterra.

Emendamento 6

Allegato I

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Elenco degli elementi dell'infrastruttura ferroviaria

L'infrastruttura ferroviaria si compone degli elementi in appresso indicati, sempreché essi facciano parte dei binari di corsa e dei binari di servizio, eccettuati quelli situati all'interno delle officine di riparazione del materiale e dei depositi o rimesse per i mezzi di trazione, nonché i raccordi privati:

Terreni.

Corpo stradale e piattaforma dei binari, in particolare rilevati, trincee, drenaggi, scoli, fossati in mattoni, acquedotti, muri di rivestimento, piantagioni di protezione delle scarpate ecc.; banchine per viaggiatori e per merci; banchine e piste; muri di cinta, siepi vive, palizzate; bande protettive contro il fuoco; impianti per il riscaldamento degli scambi; schermi paraneve.

Opere d'arte: ponti, ponticelli ed altri passaggi superiori, gallerie, trincee coperte ed altri passaggi inferiori; muri di sostegno ed opere di protezione contro le valanghe, la caduta di massi, ecc.

Passaggi a livello, compresi gli impianti destinati a garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Sovrastruttura, in particolare: rotaie, rotaie scanalate e controrotaie; traverse e lungherine, materiale minuto utilizzato per l'unione delle rotaie tra loro e con le traverse, massicciata, compresi pietrisco e sabbia; scambi; piattaforme girevoli e carrelli trasbordatori (eccettuati quelli riservati esclusivamente ai mezzi di trazione).

Sistemazione dei piazzali per viaggiatori e per merci, compresi gli accessi stradali.

Impianti di sicurezza, di segnalamento e di telecomunicazione di piena linea, di stazione e di smistamento, compresi gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica per il servizio del segnalamento e delle telecomunicazioni; edifici destinati ai suddetti impianti; freni di binario.

Impianti di illuminazione destinati ad assicurare la circolazione dei veicoli e la sicurezza della circolazione stessa.

Impianti per la trasformazione ed il trasporto di energia elettrica per la trazione dei treni: sottostazioni, linee di alimentazione tra le sottostazioni e la linea di contatto, linee di contatto e supporti; terza rotaia con supporti.

Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture.

Elenco degli elementi dell'infrastruttura ferroviaria

L'infrastruttura ferroviaria si compone degli elementi in appresso indicati, sempreché essi facciano parte dei binari di corsa e dei binari di servizio, eccettuati quelli situati all'interno delle officine di riparazione del materiale e dei depositi o rimesse per i mezzi di trazione, nonché i raccordi privati:

Terreni.

Corpo stradale e piattaforma dei binari, in particolare rilevati, trincee, drenaggi, scoli, fossati in mattoni, acquedotti, muri di rivestimento, piantagioni di protezione delle scarpate ecc.; banchine per viaggiatori e per merci; banchine e piste; muri di cinta, siepi vive, palizzate; bande protettive contro il fuoco; impianti per il riscaldamento degli scambi; schermi paraneve.

Opere d'arte: ponti, ponticelli ed altri passaggi superiori, gallerie, trincee coperte ed altri passaggi inferiori; muri di sostegno ed opere di protezione contro le valanghe, la caduta di massi, ecc.

Passaggi a livello, compresi gli impianti destinati a garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Sovrastruttura, in particolare: rotaie, rotaie scanalate e controrotaie; traverse e lungherine, materiale minuto utilizzato per l'unione delle rotaie tra loro e con le traverse, massicciata, compresi pietrisco e sabbia; scambi; piattaforme girevoli e carrelli trasbordatori (eccettuati quelli riservati esclusivamente ai mezzi di trazione).

Sistemazione dei piazzali per viaggiatori e per merci, compresi gli accessi stradali.

Impianti di sicurezza, di segnalamento e di telecomunicazione di piena linea, di stazione e di smistamento, compresi gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica per il servizio del segnalamento e delle telecomunicazioni; edifici destinati ai suddetti impianti; freni di binario.

Impianti di illuminazione destinati ad assicurare la circolazione dei veicoli e la sicurezza della circolazione stessa.

Impianti per la trasformazione ed il trasporto di energia elettrica per la trazione dei treni: sottostazioni, linee di alimentazione tra le sottostazioni e la linea di contatto, linee di contatto e supporti; terza rotaia con supporti.

Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture.

Motivazione

Le parti degli edifici delle stazioni ferroviarie che interessano direttamente i viaggiatori dovrebbero essere menzionate nell'Allegato I.

Emendamento 7

Allegato III

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Servizi che devono fornirsi alle imprese ferroviarie (di cui all'articolo 13)

1.

Il pacchetto minimo di accesso comprende:

a)

trattamento delle richieste di capacità di infrastruttura ferroviaria;

b)

diritto di usare la capacità concessa;

c)

uso di scambi e raccordi;

d)

controllo dei treni, compresi segnalazione, regolazione, smistamento, nonché comunicazione e fornitura di informazioni sulla circolazione dei treni;

e)

uso del sistema di alimentazione elettrica per la corrente di trazione, ove disponibile;

f)

impianti di approvvigionamento di combustibile, ove disponibili;

g)

tutte le altre informazioni necessarie per la realizzazione o la gestione del servizio per il quale è stata concessa la capacità.

Servizi che devono fornirsi alle imprese ferroviarie (di cui all'articolo 13)

1.

Il pacchetto minimo di accesso comprende:

a)

trattamento delle richieste di capacità di infrastruttura ferroviaria;

b)

diritto di usare la capacità concessa;

c)

uso di scambi e raccordi;

d)

controllo dei treni, compresi segnalazione, regolazione, smistamento, nonché comunicazione e fornitura di informazioni sulla circolazione dei treni;

e)

uso del sistema di alimentazione elettrica per la corrente di trazione, ove disponibile;

f)

impianti di approvvigionamento di combustibile, ove disponibili;

g)

tutte le altre informazioni necessarie per la realizzazione o la gestione del servizio per il quale è stata concessa la capacità

2.

L'accesso ai servizi sulla linea e la fornitura dei servizi ⇨ sono offerti anche nelle seguenti strutture ⇦

a)

stazioni passeggeri, loro edifici ed altre strutture ⇨ incluse quelle di biglietteria e di informazione ⇦;

b)

scali merci;

c)

scali di smistamento;

d)

aree di composizione dei treni;

e)

stazioni di deposito;

f)

centri di manutenzione e altre infrastrutture tecniche;

g)

infrastrutture portuali collegate a servizi ferroviari;

h)

strutture di soccorso, anche per il rimorchio.

2.

L'accesso ai servizi sulla linea e la fornitura dei servizi ⇨ sono offerti anche nelle seguenti strutture ⇦ :

a)

stazioni passeggeri, loro edifici ed altre strutture ⇨ ⇦;

b)

scali merci;

c)

scali di smistamento;

d)

aree di composizione dei treni;

e)

stazioni di deposito;

f)

centri di manutenzione e altre infrastrutture tecniche;

g)

infrastrutture portuali collegate a servizi ferroviari;

h)

strutture di soccorso, anche per il rimorchio.;

i)

3.

I servizi complementari possono comprendere:

a)

corrente di trazione ⇨, i cui diritti di utilizzo sono indicati nelle fatture separatamente rispetto a quelli per l'utilizzo del sistema di alimentazione elettrica ⇦;

b)

preriscaldamento dei treni passeggeri;

c)

fornitura di combustibile, ⇨ i cui diritti sono indicati nelle fatture separatamente rispetto a quelli per l'utilizzo degli impianti di approvvigionamento di combustibile ⇦ ;

d)

contratti su misura per:

il controllo dei trasporti di merci pericolose,

l'assistenza alla circolazione di treni speciali.

3.

I servizi complementari possono comprendere:

a)

corrente di trazione ⇨, i cui diritti di utilizzo sono indicati nelle fatture separatamente rispetto a quelli per l'utilizzo del sistema di alimentazione elettrica ⇦;

b)

preriscaldamento dei treni passeggeri;

c)

fornitura di combustibile, ⇨ i cui diritti sono indicati nelle fatture separatamente rispetto a quelli per l'utilizzo degli impianti di approvvigionamento di combustibile ⇦ ;

d)

contratti su misura per:

il controllo dei trasporti di merci pericolose,

l'assistenza alla circolazione di treni speciali.

4.

I servizi ausiliari possono comprendere:

a)

accesso alla rete di telecomunicazioni;

b)

fornitura di informazioni complementari;

c)

ispezione tecnica del materiale rotabile.

4.

I servizi ausiliari possono comprendere:

a)

accesso alla rete di telecomunicazioni;

b)

fornitura di informazioni complementari;

c)

ispezione tecnica del materiale rotabile.

Motivazione

Le informazioni che consentono ai viaggiatori di orientarsi e di accedere ai servizi nelle stazioni non possono essere suddivise per ogni trasportatore poiché questo nuocerebbe alla coerenza e alla leggibilità di tali informazioni. Conservando dei mezzi di informazione uniformi e condivisi, viene garantita una buona visibilità ai servizi offerti dagli operatori senza che vi siano problemi di ripartizione degli spazi di accoglienza generale e di affissione.

Emendamento 8

Allegato VIII

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

2.

La differenziazione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura basata sugli effetti acustici di cui all'articolo 31, paragrafo 5, soddisfa le condizioni seguenti:

2.

La differenziazione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura basata sugli effetti acustici di cui all'articolo 31, paragrafo 5, soddisfa le condizioni seguenti:

a)

i diritti sono differenziati in funzione dei veicoli componenti un convoglio che rispettano i valori limiti per il rumore stabiliti dalla decisione 2006/66/CE della Commissione (STI Rumore);

a)

i diritti sono differenziati in funzione dei veicoli componenti un convoglio che rispettano i valori limiti per il rumore stabiliti dalla decisione 2006/66/CE della Commissione (STI Rumore);

b)

è accordata priorità ai carri merci;

b)

;

c)

la differenziazione in funzione del livello delle emissioni sonore dei carri merci consente il recupero degli investimenti entro un lasso di tempo ragionevole per dotare i carri del sistema frenante a bassa rumorosità più vantaggioso economicamente disponibile sul mercato;

c)

la differenziazione in funzione del livello delle emissioni sonore dei carri merci consente il recupero degli investimenti entro un lasso di tempo ragionevole per dotare i carri del sistema frenante a bassa rumorosità più vantaggioso economicamente disponibile sul mercato;

d)

per la differenziazione dei diritti possono essere considerati altri fattori, quali:

i)

l'ora, in particolare le emissioni sonore notturne;

ii)

la composizione del treno avente un impatto sul livello delle emissioni sonore;

iii)

la sensibilità della zona esposta alle emissioni locali;

iv)

altre classi di emissioni sonore significativamente inferiori rispetto a quelle indicate alla lettera a).

d)

per la differenziazione dei diritti possono essere considerati altri fattori, quali:

i)

l'ora, in particolare le emissioni sonore notturne;

ii)

la composizione del treno avente un impatto sul livello delle emissioni sonore;

iii)

la sensibilità della zona esposta alle emissioni locali;

iv)

altre classi di emissioni sonore significativamente inferiori rispetto a quelle indicate alla lettera a).

Motivazione

La proposta di direttiva in esame mira a consentire, per il trasporto ferroviario, l'internalizzazione dei costi esterni dovuti all'inquinamento acustico soltanto quando ciò sia possibile anche per il trasporto stradale. Solo in tal modo vengono garantite pari condizioni di concorrenza tra il trasporto su rotaia e quello su strada.

Questo obiettivo, però, non viene raggiunto, in quanto la definizione di attività ferroviaria i cui effetti sonori possono, se è soddisfatta tale condizione, concorrere in quanto costi esterni a determinare l'importo dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, è una definizione fuorviante: l'articolo 31, paragrafo 5, rinvia al punto 2 dell'Allegato VIII, il quale, a sua volta, per la definizione delle emissioni di cui si può tener conto per determinare detto ammontare, rinvia – nella sua lettera a) - alla decisione della Commissione 2006/66/CE (STI Rumore), pubblicata nella GU L 37 dell'8.2.2006, pag. 1; nel proprio allegato, tuttavia, la decisione citata specifica i livelli delle emissioni sonore non soltanto per i carri merci bensì anche per i vagoni passeggeri.

Ne consegue che i costi esterni delle emissioni sonore possono essere internalizzati anche per il trasporto di persone su rotaia, mentre nel trasporto stradale tale internalizzazione è possibile solo per il trasporto merci e non anche per quello passeggeri.

Con il presente emendamento si dovrebbe dunque ripristinare la parità di condizioni di concorrenza tra questi modi di trasporto.

Bruxelles, 28 gennaio 2011

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


2.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 104/62


Parere del Comitato delle regioni «La libertà per gli Stati membri di decidere in merito alla coltivazione di colture geneticamente modificate sul loro territorio»

2011/C 104/13

IL COMITATO DELLE REGIONI

accoglie con favore la proposta della Commissione volta a modificare la legislazione vigente in modo tale da accordare agli Stati membri una maggiore libertà di decidere in merito alle possibilità di limitare o vietare sul loro territorio le colture di organismi geneticamente modificati (OGM) autorizzati a livello dell’Unione europea;

si compiace inoltre dell’apertura rappresentata dalla possibilità di tener conto di altri ordini di motivi (sociali, etici, di sostenibilità, ecc.) per vietare la coltivazione di OGM su un determinato territorio;

chiede in particolare alla Commissione di precisare le esigenze e i criteri relativi all’attuazione delle nuove misure di limitazione eventualmente adottate e sottolinea l’imprescindibile necessità che gli enti regionali e locali siano associati alle decisioni riguardanti i territori di loro competenza;

ritiene urgente prendere in considerazione le decisioni e i divieti adottati dagli Stati membri o dalle regioni, in quanto queste ultime, in un contesto di mercato trasparente per il consumatore, non devono essere esposte ad un vuoto giuridico;

evidenzia le seguenti problematiche, che considera preliminari alla modifica della direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio:

insufficienza delle norme in vigore relative all’etichettatura dei «prodotti derivati da OGM»,

insufficienza della procedura di valutazione del rischio e dei controlli,

impatto negativo delle coltivazioni OGM sulle colture convenzionali o biologiche e sulle politiche di sviluppo rurale;

ritiene necessaria una più stretta collaborazione tra l’EFSA e le autorità nazionali e regionali competenti in materia di coltivazione di OGM e invita la Commissione a proseguire sulla strada già intrapresa in questo senso.

Relatore

:

Savino Antonio SANTARELLA (IT/PPE), sindaco di Candela

Testi di riferimento

:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio

COM(2010) 375 definitivo

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla libertà per gli Stati membri di decidere in merito alla coltivazione di colture geneticamente modificate

COM(2010) 380 definitivo

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore la proposta della Commissione volta a modificare la legislazione vigente in modo tale da accordare agli Stati membri una maggiore libertà di decidere in merito alle possibilità di limitare o vietare sul loro territorio le colture di organismi geneticamente modificati (OGM) autorizzati a livello dell’Unione europea; constata inoltre che la proposta non rimette in discussione il sistema di autorizzazione e di immissione in commercio già in vigore a livello dell’UE;

2.

fa presente che l’attuale quadro europeo riconosce agli Stati membri la facoltà di adottare a livello nazionale le misure necessarie per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali o biologiche e per evitare la presenza involontaria di OGM negli ultimi due tipi di colture;

3.

sottolinea, d’altro canto, che la Commissione europea e il Consiglio hanno riconosciuto l’esigenza di migliorare le disposizioni vigenti, con particolare riguardo alla coltivazione di OGM, e ritiene urgente prendere in considerazione le decisioni e i divieti adottati dagli Stati membri o dalle regioni, in quanto queste ultime, in un contesto di mercato trasparente per il consumatore, non devono essere esposte ad un vuoto giuridico;

4.

considera che numerosi enti regionali e locali si sono dichiarati contrari alle colture geneticamente modificate sul proprio territorio, proclamandosi «zone senza OGM» e costituendosi in rete;

5.

constata che l’introduzione proposta dalla Commissione di un nuovo articolo (26 ter) nella direttiva 2001/18/CE attualmente in vigore punta a consentire agli Stati membri di adottare misure che limitino o vietino la coltivazione sul loro territorio o in una parte di esso, di tutti o di determinati OGM autorizzati a livello UE, purché tali misure siano basate su motivazioni diverse da quelle legate alla valutazione degli effetti negativi sulla salute e sull’ambiente che potrebbero derivare dall’emissione deliberata o dall’immissione in commercio di tali OGM;

6.

constata inoltre che tali misure possono riguardare esclusivamente la coltivazione di OGM, non devono ostacolare l’immissione in commercio e l’importazione di sementi o di prodotti geneticamente modificati e devono essere compatibili con gli obblighi internazionali dell’UE, in particolare con quelli a livello dell’Organizzazione mondiale del commercio;

7.

prende atto dell’approccio positivo adottato dalla Commissione europea, che ha riesaminato la legislazione esistente sulla coltivazione degli OGM alla luce dell’esperienza e dell’applicazione del principio di sussidiarietà. Pur tuttavia, ritiene che la proposta presentata non risponda compiutamente all’insieme dei problemi che gli OGM pongono all’agricoltura e allo sviluppo dei territori. In particolare chiede alla Commissione di precisare le esigenze e i criteri relativi all’attuazione delle nuove misure di limitazione eventualmente adottate e sottolinea l’imprescindibile necessità che gli enti regionali e locali siano associati alle decisioni riguardanti i territori di loro competenza;

8.

sottolinea infatti che tali decisioni incideranno sulle politiche agricole e di sviluppo rurale in quanto la scelta transgenica, in particolare, implica scelte diverse da quelle relative alla coltivazione di piante convenzionali. Ad esempio, le colture geneticamente modificate tendono a favorire modelli che privilegiano la monocoltura e presentano problematiche legate alla separazione delle filiere distributive nonché, più in generale, alla coesistenza tra coltivazioni convenzionali, biologiche e transgeniche;

9.

evidenzia le seguenti problematiche, che considera preliminari alla modifica della direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio:

insufficienza delle norme in vigore relative all’etichettatura dei «prodotti derivati da OGM»,

insufficienza della procedura di valutazione del rischio e dei controlli,

impatto negativo delle coltivazioni OGM sulle colture convenzionali o biologiche e sulle politiche di sviluppo rurale.

Insufficienza delle norme relative all’etichettatura dei «prodotti derivati da OGM»

10.

ritiene insufficiente l’attuale sistema di etichettatura dei prodotti derivati dall’utilizzazione di OGM, soprattutto per quanto attiene ai prodotti dell’allevamento animale. In particolare, la gran parte dei prodotti delle attuali coltivazioni OGM sono destinati all’allevamento animale, per cui si trasformano in alimenti destinati al consumo per l’uomo solo successivamente alla trasformazione (ad esempio carne, latte, uova) e pertanto, stante l’attuale normativa, riescono a sottrarsi all’etichettatura. In tale situazione viene meno la possibilità di scelta del fruitore del prodotto finale, il quale, anche se sfavorevole, consuma inconsapevolmente OGM attraverso l’acquisto e/o il consumo di prodotti ottenuti dalla loro trasformazione;

11.

chiede di modificare la legislazione europea in modo da rendere obbligatorie la distinzione e l’etichettatura dei prodotti alimentari derivati da animali nutriti con mangimi a base di OGM; ritiene infatti che l’identificazione chiara di tali prodotti derivati porterebbe alla creazione di due mercati distinti, con possibili vantaggi economici per i produttori che non utilizzano OGM, e garantirebbe nel contempo l’informazione e la libertà di scelta dei consumatori;

12.

sottolinea che nel caso in cui non ci sia etichettatura dei derivati, con ogni probabilità gli animali saranno nutriti massicciamente con mangimi OGM, il che comporterà inoltre distorsioni economiche e oneri finanziari sproporzionati per i produttori e gli operatori economici che intendano orientarsi verso fonti di approvvigionamento e filiere di produzione non OGM. In particolare, il costo di produzione dei prodotti dell’allevamento (carne, latte, uova, ecc.) sarà presumibilmente inferiore per quelle realtà che decideranno di optare per il transgenico, per cui essi saranno sicuramente più competitivi sul mercato, a discapito dei prodotti non OGM.

Insufficienza della procedura di valutazione del rischio e dei controlli

13.

sottolinea le critiche che spesso vengono mosse alle valutazioni scientifiche effettuate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), al suo funzionamento interno e alla mancanza di trasparenza e comprensibilità delle sue decisioni;

14.

sottolinea che è necessario un maggior coordinamento tra l’EFSA e le autorità competenti a livello nazionale nella procedura di valutazione degli OGM, incoraggiando al contempo maggiori e più efficaci interventi dell’EFSA stessa tenendo conto delle valutazioni scientifiche degli Stati membri;

15.

sottolinea che gli enti locali e regionali, in quanto aree amministrative omogenee, sono il livello più appropriato per valutare l’impatto dell’introduzione delle colture GM in ciascun ambito territoriale, per definire le misure di coesistenza compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile e infine per contemperare gli interessi locali e gestire le soluzioni più adatte;

16.

ritiene che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, sia necessario evidenziare l’importanza della coesistenza tra coltivazioni OGM e non OGM per gli enti locali e regionali. In particolare, si pone in tutta la sua complessità il problema della coesistenza, soprattutto in presenza di piante OGM in cui il transgene è stato inserito nel genoma nucleare ed in presenza di piante coltivate che hanno parentali selvatiche.

Impatto negativo delle coltivazioni OGM sulle colture convenzionali o biologiche e sulle politiche di sviluppo rurale

17.

fa presente che le colture geneticamente modificate possono non soltanto rivelarsi incompatibili con il mantenimento di colture convenzionali di qualità o di colture biologiche, ma anche sottrarre a taluni territori i mezzi per l’elaborazione e l’attuazione di strategie di sviluppo rurale rispondenti alle loro specifiche condizioni e adeguate al loro potenziale.

Osservazioni generali sulla proposta di regolamento

18.

sottolinea l’importanza della possibilità data agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio. Tenuto conto del fatto che la disciplina proposta comporta comunque un supplemento di libertà per gli Stati membri e che il nucleo essenziale della proposta consiste in un’attribuzione di diritti a favore di questi ultimi e non in una più ampia armonizzazione da parte dell’UE, una conformità di base delle misure proposte con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità è da considerarsi come accertata. Tale libertà dovrebbe poter essere trasferita senza restrizioni agli enti locali e regionali competenti;

19.

ritiene che la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio possa permettere il mantenimento della diversità dei tipi e dei modi di sfruttamento agricolo, e quindi anche la libertà di scelta per gli agricoltori e i consumatori, determinando un impatto positivo sullo sviluppo rurale;

20.

deplora che la possibilità, di per sé apprezzabile, offerta agli Stati membri per quanto riguarda la limitazione o il divieto della coltivazione di OGM sul loro territorio risulti limitata dal fatto che gli Stati membri e/o le regioni non possono invocare la tutela della salute umana o animale né la protezione dell’ambiente;

21.

sottolinea la necessità di mettere a disposizione delle parti interessate e dei cittadini informazioni scientifiche complete e oggettive riguardanti l’utilizzazione degli OGM per scopi alimentari, sia umani che animali;

22.

sottolinea il fatto che negli Stati dell’UE le esperienze in materia di coltivazione di piante geneticamente modificate sono ancora molto limitate e marginali e che occorre rafforzare tutte le attività di sensibilizzazione in questo campo.

Sull’impegno finanziario e/o amministrativo

23.

sottolinea che la proposta di regolamento non contiene indicazioni esaurienti sui prevedibili oneri finanziari e amministrativi, ma si limita a citare la difficoltà di valutare tali conseguenze. Il previsto aumento dei costi amministrativi a carico degli Stati membri, dovuto alle misure esecutive di un’eventuale limitazione della coltivazione di OGM, appare in realtà poco verosimile, poiché l’attuazione della proposta non cambierebbe sostanzialmente l’entità dello sforzo amministrativo e di sorveglianza già richiesto dalla vigente normativa in materia di sicurezza dell’ingegneria genetica applicata al settore agroalimentare;

24.

ribadisce che, per quanto riguarda le ripercussioni finanziarie sugli operatori economici, una limitazione ancora più rigorosa della coltivazione di OGM apporterebbe un ulteriore sostegno alle numerose aziende biologiche così come ai numerosi produttori di sementi che, nella consapevolezza di riscuotere un notevole successo in termini di vendite sul mercato, pongono l’accento sul fatto che i loro prodotti sono esenti da OGM. Sotto questo profilo bisogna attendersi delle conseguenze finanziarie del tutto positive per tali operatori economici.

Sul monitoraggio e sulla valutazione

25.

ritiene necessario effettuare una valutazione d’impatto territoriale della normativa: un’analisi di questo tipo permetterebbe, in particolare, di considerare pienamente la dimensione politica e socioeconomica delle misure relative al divieto o meno delle colture GM a livello sia nazionale che regionale o locale;

26.

ritiene che, per attuare le scelte migliori in tema di OGM, sia necessario creare un sistema per la corretta valutazione scientifica, che non si fondi esclusivamente su una conoscenza attraverso l’esperienza a posteriori e che, per essere veramente approfondita e indipendente sui rischi legati alla coltivazione di un determinato OGM, possa essere svolta anche su scala locale e regionale per mezzo di studi specifici. Particolarmente rilevante è la questione relativa alla presenza su di un determinato territorio di piante parentali selvatiche che possono determinare una diffusione incontrollata del transgene inserito nelle piante OGM coltivate. Allo stesso modo, è necessario sottolineare che gli enti regionali e locali dovrebbero potersi appellare alla clausola di salvaguardia, in quanto il problema della purezza delle sementi non è ancora stato risolto.

Raccomandazioni

27.

chiede che vengano innanzitutto stabiliti dei correttivi alle questioni precedentemente menzionate tra le questioni preliminari del presente parere. In particolare, l’insufficienza delle norme relative all’etichettatura dei derivati da OGM, la valutazione del rischio, le logiche e le regole del commercio internazionale, nonché le problematiche legate all’impatto delle colture OGM sulle colture convenzionali rappresentano il primo passo per una corretta valutazione della possibilità di introdurre la normativa in oggetto. Si auspica che, fino a quando non saranno introdotti questi correttivi, restino in vigore gli attuali divieti di coltivazione di determinati OGM imposti dagli Stati membri in applicazione del principio di precauzione;

28.

sostiene la necessità di una regolamentazione sull’etichettatura dei prodotti alimentari derivati dall’utilizzazione di OGM (ad esempio: carne, latte, uova);

29.

ritiene necessaria una più stretta collaborazione tra l’EFSA e le autorità nazionali e regionali competenti in materia di coltivazione di OGM e invita la Commissione a proseguire sulla strada già intrapresa in questo senso;

30.

si compiace inoltre dell’apertura rappresentata dalla possibilità di tener conto di altri ordini di motivi (sociali, etici, di sostenibilità, ecc.) per vietare la coltivazione di OGM su un determinato territorio;

31.

ritiene che l’applicazione coerente del principio di sussidiarietà implichi altresì che si possano invocare circostanze specifiche a livello nazionale e/o regionale concernenti la salute umana e animale e la protezione dell’ambiente per giustificare il divieto o la limitazione della coltivazione di OGM;

32.

sottolinea con insistenza la necessità di una partecipazione attiva e responsabile degli enti regionali e locali al processo di consultazione in materia di coltivazione di OGM;

33.

chiede in particolare che l’introduzione di OGM in uno Stato membro sia preceduta da specifici studi e valutazioni d’impatto nel cui ambito siano debitamente e tempestivamente consultati gli enti regionali e locali coinvolti;

34.

chiede inoltre che gli enti regionali e locali siano provvisti di mezzi e strumenti adeguati per poter rivolgere alle autorità statali una richiesta motivata di divieto di coltivazione di determinati OGM sui loro territori;

35.

invita la Commissione e gli Stati membri a specificare le risorse e i programmi necessari per fornire il massimo supporto tecnico e finanziario alla ricerca scientifica, anche a livello regionale e locale;

36.

sottolinea che nelle normative nazionali e regionali in materia di OGM si deve espressamente richiamare il principio di precauzione;

37.

concorda con la scelta di istituire una nuova procedura di notifica semplificata in deroga alla direttiva 98/34/CE attualmente in vigore;

38.

invita gli Stati membri e le regioni ad assicurare la cooperazione transfrontaliera con le aree limitrofe, al fine di tutelare le scelte degli Stati membri in tema di OGM;

39.

a tal fine raccomanda alla Commissione di realizzare un sito Internet da cui sia possibile accedere tramite link ai registri nazionali delle colture esistenti;

40.

sottolinea i dubbi sul fatto che la proposta sia in grado di conseguire gli obiettivi stabiliti, tenuto conto degli obblighi internazionali dell’UE (in particolare nel quadro dell’OMC);

41.

attira l’attenzione sul successo ottenuto dall’iniziativa dei cittadini europei relativa agli OGM (oltre un milione di firme registrate) e chiede in che modo i risultati di tale iniziativa andranno ad alimentare il dibattito in corso sull’argomento.

Bruxelles, 28 gennaio 2011

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO