19.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/77 |
DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
n. 20/14/COL
del 29 gennaio 2014
che modifica per la novantaduesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato
L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,
VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,
VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 24,
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
Il capitolo degli orientamenti sugli aiuti di Stato dell'Autorità di vigilanza EFTA relativo alla costruzione navale (3) è scaduto il 31 dicembre 2013 (4).
Il succitato capitolo corrisponde alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla costruzione navale (5), scaduto anch'esso il 31 dicembre 2013 (6).
Il 6 dicembre 2013, la Commissione europea («la Commissione») ha pubblicato una comunicazione relativa alla proroga dell'applicazione della disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale fino al 30 giugno 2014 (7).
Secondo quanto stabilito al punto 10 della disciplina comunitaria, la Commissione prevede di includere le disposizioni relative agli aiuti all'innovazione nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e di integrare gli aiuti di Stato a finalità regionale per il settore della costruzione navale negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.
Il 19 giugno 2013 la Commissione ha adottato i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020. Anche l'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità») ha adottato nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020. Tuttavia, entrambi gli orientamenti saranno applicabili solo a partire dal 1o luglio 2014.
La Commissione, inoltre, sta attualmente riesaminando la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. La data di adozione della nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione non è ancora nota. È tuttavia intenzione della Commissione concludere tale procedura entro il 30 giugno 2014.
Tenuto conto del fatto che anche l'Autorità prevede di estendere alla costruzione navale le disposizioni orizzontali di carattere generale, come stabilito al punto 10 degli orientamenti relativi al medesimo settore, e al fine di garantire un'applicazione uniforme delle norme sugli aiuti di Stato in tutto lo Spazio economico europeo, il vigente capitolo degli orientamenti sugli aiuti di Stato relativo alla costruzione navale deve essere prorogato.
La Commissione e gli Stati EFTA sono stati consultati,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La prima frase del punto 35 del capitolo degli orientamenti sugli aiuti di Stato dell'Autorità di vigilanza EFTA relativo alla costruzione navale è sostituita dalla seguente:
«(35) |
L'Autorità applicherà i principi indicati nei presenti orientamenti fino al 30 giugno 2014». |
Articolo 2
Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2014
Per l'Autorità di vigilanza EFTA
Oda Helen SLETNES
Il presidente
Frank BÜCHEL
Membro del Collegio
(1) «Accordo SEE».
(2) «Accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte».
(3) GU L 31 del 31.1.2013, pag. 77, supplemento SEE n. 7 del 31.1.2013, pag. 1.
(4) Cfr. il punto 35 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato alla costruzione navale.
(5) GU C 364 del 14.12.2011, pag. 9.
(6) Cfr. il punto 35 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla costruzione navale.
(7) GU C 357 del 6.12.2013, pag. 1.