19.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2014
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti
(2014/369/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore («accordo di partenariato») mediante adozione del regolamento (CE) n. 1563/2006 (1). |
(2) |
L'Unione europea ha negoziato con l'Unione delle Comore un nuovo protocollo di tale accordo di partenariato, che conferisce alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque comoriane. |
(3) |
Tale nuovo protocollo è stato firmato sulla base della decisione n. 2013/786/UE del Consiglio (2) ed è applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2014. |
(4) |
È nell'interesse dell'Unione europea attuare l'accordo di partenariato per mezzo di un protocollo che fissi le possibilità di pesca e la corrispondente contropartita finanziaria e definisca le condizioni di promozione di una pesca responsabile e sostenibile nelle acque comoriane. |
(5) |
L'accordo di partenariato istituisce una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione di tale accordo. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata. |
(6) |
È opportuno approvare il nuovo protocollo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore («protocollo») è approvato a nome dell'Unione europea (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione europea, alla notifica prevista all'articolo 14 del protocollo.
Articolo 3
Nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni enunciate nell'allegato, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione europea, le modifiche apportate al protocollo in sede di commissione mista.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
E. VENIZELOS
(1) Regolamento (CE) n. 1563/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore (GU L 290 del 20.10.2006, pag. 6).
(2) Decisione 2013/786/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (GU L 349, del 21.12.2013, pag. 4).
(3) Il protocollo è stato pubblicato nella GU L 349, del 21.12.2013, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.
ALLEGATO
Ambito di applicazione del conferimento di competenza e procedura per la definizione della posizione dell'Unione europea nella commissione mista
1) |
La Commissione è autorizzata a negoziare con l'Unione delle Comore e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, a decidere modifiche del protocollo riguardo alle questioni seguenti:
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2) |
Nell'ambito della commissione mista istituita a norma dell'accordo di partenariato, l'Unione europea:
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3) |
Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, si intraprendono le azioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione europea tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione. A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta da esprimere a nome dell'Unione europea, affinché sia esaminato e approvato. Con riguardo alle questioni di cui al punto 1, lettera a), per l'approvazione da parte del Consiglio della posizione da esprimere a nome dell'Unione europea è necessaria la maggioranza qualificata dei voti. Negli altri casi, la posizione dell'Unione europea proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio. Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione europea, la questione viene sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori. La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della pertinente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione della presente decisione. |