Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 378 del 31/12/1982 pag. 0058 - 0062
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0215
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0227
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0215
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0227
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1982 concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità ( 82/894/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che la Comunità ha disciplinato gli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina , di carni fresche , di carni fresche di pollame e di prodotti a base di carne ; considerando che la comparsa o la presenza di talune malattie contagiose degli animali comporta un rischio per il patrimonio zootecnico comunitario , soprattutto a causa della loro propagazione in seguito a scambi intracomunitari , che è indispensabile una rapida e precisa informazione per applicare le varie misure di tutela previste dalla regolamentazione comunitaria ; considerando che ogni Stato membro deve notificare agli altri Stati membri e alla Commissione la comparsa o la scomparsa di determinate malattie nel suo territorio , in conformità dell ' articolo 9 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio , del 26 giugno 1964 , relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 80/1274/CEE ( 4 ) , dell ' articolo 11 della direttiva 71/118/CEE del Consiglio , del 15 febbraio 1971 , relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ( 5 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 80/216/CEE ( 6 ) , dell ' articolo 7 della direttiva 72/461/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ( 7 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 80/1099/CEE ( 8 ) , e dell ' articolo 7 della direttiva 80/215/CEE del Consiglio , del 22 gennaio 1980 , relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni ( 9 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 80/1100/CEE ( 10 ) ; considerando che occorre specificare il metodo di notifica e le malattie da notificare e che occorre in particolare fare periodicamente il punto sulla situazione in ciascuno Stato membro ; considerando che , tenendo conto dell ' esperienza che si farà in fatto di notifica , si effettuerà un adeguamento alle esigenze tecniche con una procedura che crei una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . La presente direttiva si applica alla notifica : - di focolai di una delle malattie elencate nell ' allegato I , - della soppressione - dopo l ' estinzione dell ' ultimo focolaio - delle restrizioni introdotte in seguito alla comparsa di una delle malattie elencate nell ' allegato I . 2 . La presente direttiva è applicabile , fatte salve le disposizioni speciali relative all ' informazione in materia d ' armonizzazione delle misure di eradicazione e/o profilassi delle malattie degli animali . Articolo 2 Ai fini della presente direttiva si intende per : a ) « azienda » : il complesso agricolo o di altra natura situato nel territorio di uno Stato membro e nel quale sono tenuti o allevati animali ; b ) « caso » : la conferma ufficiale , su qualsiasi animale o carcassa , di una delle malattie elencate nell ' allegato I ; c ) « focolaio » : l ' azienda o il luogo situati nel territorio della Comunità in cui sono riuniti animali e in cui uno o più casi sono stati ufficialmente confermati ; d ) « focolaio primario » : focolaio epidemiologicamente non collegato con un altro focolaio manifestatosi in precedenza nella stessa regione di uno Stato membro , ai sensi dell ' articolo 2 della direttiva 64/432/CEE , o il primo focolaio in un ' altra regione dello stesso Stato membro . Articolo 3 1 . Ogni Stato membro notifica direttamente alla Commissione e a ciascuno degli altri Stati membri , entro 24 ore : - l ' insorgenza nel proprio territorio del focolaio primario di una delle malattie elencate nell ' allegato I , - la soppressione - dopo l ' estinzione dell ' ultimo focolaio - delle restrizioni introdotte nel suo territorio in seguito alla comparsa di una delle malattie elencate nell ' allegato I . 2 . Le notifiche , di cui al paragrafo 1 , che implicano le informazioni di cui all ' allegato II , sono trasmesse mediante telescritto . 3 . Nel caso della peste suina classica sono considerate sufficienti le informazioni fornite in conformità della direttiva 80/217/CEE del Consiglio , del 22 gennaio 1980 , che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ( 11 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 80/1274/CEE ( 4 ) . Articolo 4 1 . Fatte salve le disposizioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , ogni Stato membro notifica direttamente alla Commissione , almeno il primo giorno lavorativo di ogni settimana , i focolai secondari di una delle malattie elencate nell ' allegato I costatati sul suo territorio . Tale notifica deve riferirsi alla settimana che termina alla mezzanotte della domenica precedente la notifica stessa . La Commissione stabilisce l ' eventuale correlazione tra i vari elementi di informazione e li comunica alle autorità veterinarie di ciascuno Stato membro . 2 . Qualora la Commissione non riceva alcuna notifica , si considera che nessun focolaio secondario si è manifestato nel periodo di cui al secondo comma del paragrafo 1 . 3 . Le notifiche di cui al paragrafo 1 devono contenere le informazioni specificate nell ' allegato II ed essere trasmesse per telescritto . Articolo 5 1 . Conformemente alla procedura di cui all ' articolo 6 e prima dell ' entrata in vigore della presente direttiva , viene stabilito il metodo codificato da utilizzare per la trasmissione delle informazioni di cui all ' allegato II . 2 . Secondo la procedura di cui all ' articolo 6 può essere deciso : - di integrare o modificare gli allegati , - che , fatto salvo l ' articolo 4 e tenuto conto della malattia in causa e dei particolari sviluppi epidemiologici , la portata , il contenuto e la frequenza della notifica sono temporaneamente modificati . Articolo 6 1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato veterinario permanente , istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968 , in appresso denominato « comitato » , è immediatamente consultato dal presidente , su iniziativa di quest ' ultimo o su richiesta di uno Stato membro . 2 . In seno al comitato , ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione . 3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell ' urgenza dei problemi in esame . Esso si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti . 4 . La Commissione adotta le misure e provvede alla loro immediata applicazione , se sono conformi al parere del comitato . Se esse non sono conformi al parere del comitato , o in mancanza di un parere , la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata . Se il Consiglio non procede all ' adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta , la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l ' immediata applicazione , salvo nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure . Articolo 7 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1984 e n informano immediatamente la Commissione . Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1982 . Per il Consiglio Il Presidente O . MOELLER ( 1 ) Parere reso il 12/13 aprile 1982 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 2 ) GU n . C 112 del 3 . 5 . 1982 , pag . 4 . ( 3 ) GU n . 121 del 29 . 7 . 1964 , pag . 1977/64 . ( 4 ) GU n . L 375 del 31 . 12 . 1980 , pag . 75 . ( 5 ) GU n . L 55 dell ' 8 . 3 . 1971 , pag . 23 . ( 6 ) GU n . L 47 del 21 . 2 . 1980 , pag . 8 . ( 7 ) GU n . L 302 del 31 . 12 . 1972 , pag . 24 . ( 8 ) GU n . L 325 dell ' 1 . 12 . 1980 , pag . 14 . ( 9 ) GU n . L 47 del 21 . 2 . 1980 , pag . 4 . ( 10 ) GU n . L 325 dell ' 1 . 12 . 1980 , pag . 16 . ( 11 ) GU n . L 47 del 21 . 2 . 1980 , pag . 11 . ALLEGATO I Malattie per cui è necessaria la notifica Afta epizootica Peste bovina Pleuropolmonite contagiosa dei bovini Febbre catarrale ovina ( Blue tongue ) Malattia vescicolosa dei suini Peste suina classica Peste suina africana Malattia di Teschen Peste aviaria Malattia di Newcastle ALLEGATO II Informazioni fornite al momento della notifica 1 . Informazione ai sensi dell ' articolo 3 sui focolai primari delle malattie elencate nell ' allegato I : 1 . Data dell ' invio 2 . Ora dell ' invio 3 . Nome dello Stato membro 4 . a ) Nome della malattia b ) Se del caso , tipo di virus 5 . Data di conferma 6 . Ubicazione geografica dell ' azienda 7 . Numero di animali sospetti presenti nell ' azienda : a ) bovini , b ) suini , c ) ovini , d ) caprini , e ) pollame 8 . Numero di animali macellati : a ) bovini , b ) suini , c ) ovini , d ) caprini , e ) pollame 9 . Numero di carcasse distrutte : a ) bovini , b ) suini , c ) ovini , d ) caprini , e ) pollame 2 . Informazione ai sensi dell ' articolo 4 sui focolai secondari delle malattie elencate nell ' allegato I : 1 . Data dell ' invio 2 . Ora dell ' invio 3 . Nome dello Stato membro 4 . Per ogni malattia notificata : a ) Nome della malattia b ) Numero di focolai 3 . Informazione ai sensi dell ' articolo 3 sulla soppressione delle restrizioni applicate in uno Stato membro dopo l ' estinzione dell ' ultimo focolaio delle malattie elencate nell ' allegato I : 1 . Data dell ' invio 2 . Ora dell ' invio 3 . Nome dello Stato membro 4 . Nome della malattia 5 . Data di soppressione delle restrizioni