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Document 32018D1888
Commission Implementing Decision (EU) 2018/1888 of 3 December 2018 determining that a temporary suspension of the preferential customs duty pursuant to Article 15 of Regulation (EU) No 19/2013 of the European Parliament and of the Council and pursuant to Article 15 of Regulation (EU) No 20/2013 of the European Parliament and of the Council is not appropriate for imports of bananas originating in Guatemala and Peru
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1888 della Commissione, del 3 dicembre 2018, che stabilisce che una sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio non è appropriata nel caso delle importazioni di banane originarie del Guatemala e del Perù
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1888 della Commissione, del 3 dicembre 2018, che stabilisce che una sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio non è appropriata nel caso delle importazioni di banane originarie del Guatemala e del Perù
C/2018/7948
GU L 308 del 4.12.2018, p. 49–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1888/oj
4.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/49 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1888 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2018
che stabilisce che una sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio non è appropriata nel caso delle importazioni di banane originarie del Guatemala e del Perù
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Un meccanismo di stabilizzazione per le banane è stato introdotto dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra. Un meccanismo analogo è previsto dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra. Tali accordi («accordi»), hanno iniziato ad essere applicati provvisoriamente il 1o agosto 2013 per il Guatemala e il 1o marzo 2013 per il Perù. |
(2) |
In base ai suddetti meccanismi di stabilizzazione, attuati dal regolamento (UE) n. 20/2013 e dal regolamento (UE) n. 19/2013, una volta che venga superato uno specifico volume limite per le importazioni di banane fresche (3) da uno dei paesi interessati, la Commissione può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche di tale paese o decidere che tale sospensione non è appropriata. A tal fine occorre adottare un atto di esecuzione ai sensi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 20/2013 e all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 19/2013. |
(3) |
Il 10 settembre e il 15 ottobre 2018, le importazioni nell'Unione di banane fresche originarie del Guatemala e del Perù superavano, rispettivamente, di 70 000 tonnellate e 97 500 tonnellate il volume limite stabilito dai rispettivi accordi pertinenti. |
(4) |
In tale contesto, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 20/2013 e dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 19/2013, la Commissione ha analizzato l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato UE delle banane al fine di decidere se sospendere o no il dazio doganale preferenziale. La Commissione ha esaminato l'effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell'Unione, lo sviluppo delle importazioni da altre fonti e la stabilità complessiva del mercato UE delle banane fresche. |
(5) |
Il 15 ottobre 2018 le importazioni di banane fresche dal Guatemala e dal Perù rappresentavano il 2,95 % e il 2,80 % delle importazioni nell'Unione di banane fresche soggette al meccanismo di stabilizzazione. Il Guatemala e il Perù rappresentavano inoltre, rispettivamente, l'1,8 % e il 2,2 % delle importazioni totali di banane fresche nell'Unione. |
(6) |
Nello stesso periodo, le importazioni da grandi paesi esportatori parimenti soggetti al meccanismo di stabilizzazione, in particolare la Colombia, l'Ecuador e la Costa Rica, ammontavano rispettivamente al 51 %, al 64,3 % e al 64,3 % delle relative soglie. I quantitativi «non utilizzati» nell'ambito del meccanismo di stabilizzazione (circa 2,4 milioni di tonnellate) sono pertanto significativamente superiori rispetto alle importazioni totali dal Guatemala e dal Perù (105 366 e 99 698 tonnellate). |
(7) |
I prezzi delle importazioni dal Guatemala e dal Perù sono stati in media di 527 EUR/tonnellata e di 730 EUR/tonnellata per i primi 8 mesi del 2018 (ultimi dati disponibili), vale a dire, rispettivamente, inferiori del 20 % e superiori del 10,7 % rispetto ai prezzi medi delle altre importazioni di banane fresche nell'Unione. |
(8) |
In tale contesto, malgrado il prezzo modico delle banane importate dal Guatemala, il prezzo medio all'ingrosso delle banane sul mercato dell'Unione nel luglio 2018 non ha registrato alcuna variazione al ribasso ed è rimasto elevato. Il prezzo medio all'ingrosso delle banane (di qualsiasi origine) ammontava in effetti nell'agosto 2018 a 911,5 EUR/tonnellata, vale a dire superiore del 2,8 % rispetto al prezzo corrispondente nell'agosto 2017 (855,3 EUR/tonnellata). Nell'agosto 2018 inoltre il prezzo medio all'ingrosso delle banane prodotte nell'Unione era di 1 228,6 EUR/tonnellata, vale a dire superiore del 38,9 % rispetto al livello dell'agosto 2018 (884,6 EUR/tonnellata), e ciò nonostante il fatto che le importazioni dal Nicaragua abbiano ora superato del 409 % la soglia prevista. |
(9) |
Essendo modeste nel caso di entrambi i paesi, le importazioni di banane dal Guatemala e dal Perù non hanno avuto un impatto sul prezzo di mercato delle banane nell'Unione. Per il momento non vi sono quindi elementi tali da indicare che la stabilità del mercato dell'Unione sia stata perturbata dal fatto che le importazioni di banane fresche dal Guatemala e dal Perù abbiano superato il volume limite annuale specifico o che ciò abbia avuto un impatto significativo sulla situazione dei produttori dell'Unione. |
(10) |
Nell'agosto 2018 non vi sono inoltre segnali che indichino un grave deterioramento o una minaccia di grave deterioramento della situazione economica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione. |
(11) |
Pertanto, la sospensione del dazio doganale preferenziale sulle importazioni di banane originarie del Guatemala e del Perù non è al momento appropriata. |
(12) |
La Commissione continuerà a monitorare la situazione e potrà adottare misure se del caso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche classificate nella sottovoce 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea ed originarie del Guatemala e del Perù non è appropriata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 17 del 19.1.2013, pag. 1.
(2) GU L 17 del 19.1.2013, pag. 13.
(3) Sottovoce 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea dell'11 ottobre 2018.