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Document 32008R0793
Commission Regulation (EC) No 793/2008 of 7 August 2008 establishing that no award shall be made in the framework of the standing invitation to tender of white sugar provided for in Regulation (EC) No 1060/2007
Regolamento (CE) n. 793/2008 della Commissione, del 7 agosto 2008 , recante decisione di non procedere ad alcuna aggiudicazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007
Regolamento (CE) n. 793/2008 della Commissione, del 7 agosto 2008 , recante decisione di non procedere ad alcuna aggiudicazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007
GU L 213 del 8.8.2008, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/793/oj
8.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 793/2008 DELLA COMMISSIONE
del 7 agosto 2008
recante decisione di non procedere ad alcuna aggiudicazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese (2), prevede che siano indette gare parziali. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 6 agosto 2008, è opportuno decidere di non dare seguito alla suddetta gara parziale. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non viene dato seguito alla gara parziale che scade il 6 agosto 2008, concernente il prodotto di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1060/2007.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.
(2) GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 148/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 9).