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Document 32008D0972
2008/972/EC: Council Decision of 18 December 2008 amending Annex 13 to the Common Consular Instructions on filling in visa stickers
2008/972/CE: Decisione del Consiglio, del 18 Dezember 2008 , che modifica l’allegato 13 dell’Istruzione consolare comune relativamente alle modalità di compilazione della vignetta visto
2008/972/CE: Decisione del Consiglio, del 18 Dezember 2008 , che modifica l’allegato 13 dell’Istruzione consolare comune relativamente alle modalità di compilazione della vignetta visto
GU L 345 del 23.12.2008, p. 88–89
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/972/oj
23.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/88 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 Dezember 2008
che modifica l’allegato 13 dell’Istruzione consolare comune relativamente alle modalità di compilazione della vignetta visto
(2008/972/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 789/2001, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esame delle domande di visto (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,
vista l’iniziativa della Francia,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato 13 dell’Istruzione consolare comune definisce regole comuni in ordine alle modalità di compilazione della vignetta visto, sotto forma di esempi corrispondenti alle diverse categorie di visti uniformi. |
(2) |
L’esempio 9 dell’allegato 13 che si riferisce al visto di breve soggiorno di circolazione indica che è rilasciato per periodi aventi una durata di validità superiore a sei mesi, vale a dire 1, 2, 3 o 5 anni (C1, C2, C3, C5). |
(3) |
Tali distinzioni (C1, C2, C3 e C5) non corrispondono più ad alcuna disposizione normativa dell’Istruzione consolare comune in seguito alla decisione 2006/440/CE del Consiglio del 1o giugno 2006 (2) che armonizza le tariffe delle spese amministrative. |
(4) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della Parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel suo diritto interno. |
(5) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo (3). |
(6) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo firmato dall’Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE (5) e con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI (6). |
(7) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE (8) e con l’articolo 3 della decisione 2008/262/CE (9). |
(8) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (10). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione. |
(9) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (11). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(10) |
Per quanto riguarda Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003. |
(11) |
La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’esempio 9 dell’allegato 13 dell’Istruzione consolare comune, il primo trattino è sostituito dal seguente:
«— |
Si tratta di un visto di breve soggiorno che consente più ingressi di una durata di validità fino a cinque anni. Nell’esempio fatto qui, la validità è fissata a 3 anni.» |
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
M. BARNIER
(1) GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.
(2) GU L 175 del 29.6.2006, pag. 77.
(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(4) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(5) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.
(6) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50.
(7) GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.
(8) GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.
(9) GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5.
(10) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(11) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.