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Document 31998D0743
98/743/EC: Council Decision of 21 December 1998 on the detailed provisions concerning the composition of the Economic and Financial Committee
98/743/CE: Decisione del Consiglio del 21 dicembre 1998 sulle disposizioni specifiche relative alla composizione del comitato economico e finanziario
98/743/CE: Decisione del Consiglio del 21 dicembre 1998 sulle disposizioni specifiche relative alla composizione del comitato economico e finanziario
GU L 358 del 31.12.1998, p. 109–110
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/743/oj
98/743/CE: Decisione del Consiglio del 21 dicembre 1998 sulle disposizioni specifiche relative alla composizione del comitato economico e finanziario
Gazzetta ufficiale n. L 358 del 31/12/1998 pag. 0109 - 0110
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1998 sulle disposizioni specifiche relative alla composizione del comitato economico e finanziario (98/743/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 C, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere della Banca centrale europea (2), visto il parere del Comitato monetario (3), (1) considerando che il trattato dispone che all'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria deve essere istituito un comitato economico e finanziario; (2) considerando che il trattato fa obbligo al Consiglio di stabilire disposizioni specifiche relative alla composizione del comitato economico e finanziario; che gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno non più di due membri del comitato; (3) considerando che i compiti del comitato economico e finanziario sono stabiliti nell'articolo 109 C, paragrafo 2, del trattato; che in particolare tale comitato deve seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e della Comunità e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali; che, inoltre, esso è chiamato a contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio, tra l'altro per l'elaborazione delle raccomandazioni richieste nel quadro della sorveglianza multilaterale e degli indirizzi di massima per le politiche economiche, di cui all'articolo 103 del trattato, e per le decisioni da prendersi secondo la procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 104 C del trattato; che, stante la natura e l'importanza di tali compiti, è indispensabile che i membri del comitato e i loro supplenti siano scelti fra esperti di altissima competenza in campo economico e finanziario; (4) considerando che, nella risoluzione (4) sul coordinamento delle politiche economiche nella terza fase dell'UEM, il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 è giunto alla conclusione che il comitato economico e finanziario costituirà il quadro in cui il dialogo tra il Consiglio e la Banca centrale europea potrà essere preparato e sviluppato a livello di alti funzionari; che detti funzionari proverranno dalle Banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea nonché dalle amministrazioni nazionali; (5) considerando che per «amministrazione» si intendono i servizi dei ministri che partecipano al Consiglio riunito nella composizione dei ministri dell'economia e delle finanze; (6) considerando che la nomina a membri del comitato economico e finanziario di funzionari della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali è effettuata fatto salvo il disposto dell'articolo 107 del trattato, DECIDE: Articolo 1 Gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno due membri del comitato economico e finanziario. Essi possono altresì nominare due supplenti. Articolo 2 I membri titolari del comitato ed i supplenti sono scelti tra esperti in possesso di altissima competenza nel campo dell'economia e della finanza. Articolo 3 I due membri nominati dagli Stati membri sono scelti rispettivamente tra gli alti funzionari dell'amministrazione e della banca centrale nazionale. I supplenti sono scelti alle medesime condizioni. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1999. Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1998. Per il Consiglio Il presidente M. BARTENSTEIN (1) GU C 125 del 23. 4. 1998, pag. 17. (2) Parere espresso il 26 novembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere espresso il 17 novembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU C 35 del 2. 2. 1998, pag. 1.