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Document 31998L0094

Direttiva 98/94/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che modifica la direttiva 94/4/CE e che proroga le misure temporanee di deroga applicabili all'Austria e alla Germania

GU L 358 del 31.12.1998, p. 105–106 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/94/oj

31998L0094

Direttiva 98/94/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che modifica la direttiva 94/4/CE e che proroga le misure temporanee di deroga applicabili all'Austria e alla Germania

Gazzetta ufficiale n. L 358 del 31/12/1998 pag. 0105 - 0106


DIRETTIVA 98/94/CE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1998 che modifica la direttiva 94/4/CE e che proroga le misure temporanee di deroga applicabili all'Austria e alla Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 94/4/CE (4) prevede l'applicazione fino al 31 dicembre 1997 di una misura temporanea di deroga a favore della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d'Austria, ai fini dell'applicazione di un limite non inferiore a 75 ecu per la franchigia applicabile alle merci importate dai viaggiatori che entrano nel territorio tedesco o nel territorio austriaco attraverso una frontiera terrestre che li collega a paesi diversi dagli Stati membri o dai membri dell'EFTA, oppure, se del caso, nel corso della navigazione costiera in provenienza da tali paesi;

considerando che le predette disposizioni tengono conto delle difficoltà economiche che possono essere causate dal livello delle franchigie applicabili ai viaggiatori che importano merci nella Comunità nell'ambito delle situazioni summenzionate;

considerando che con lettere del 24 giugno e del 23 luglio 1997 la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria hanno chiesto di beneficiare di una proroga della misura di deroga prevista dall'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 94/4/CE; che una siffatta richiesta è fondata sulla constatazione della persistenza o dell'aggravamento delle difficoltà economiche che avevano condotto all'adozione delle direttive 94/4/CE e 94/75/CE.

considerando che occorrerebbe prendere in considerazione la situazione descritta dai due Stati membri in oggetto;

considerando che una proroga di questa misura di deroga dovrebbe tuttavia essere accompagnata sia dalla fissazione di una scadenza per l'allineamento del limite della franchigia applicata da Germania ed Austria a quello in vigore alla stessa data negli altri Stati membri, sia dall'aumento del limite applicabile ai due predetti Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1999 onde limitare le distorsioni di concorrenza, nonché dall'impegno, da parte dei predetti Stati membri, a l'aumentare gradualmente e congiuntamente il predetto limite per allinearlo entro il 1° gennaio 2003 al limite comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Con effetto dal 1° gennaio 1998 il primo comma dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 94/4/CE è sostituito dal testo seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria sono autorizzate a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, non oltre il 1° gennaio 2003, per le merci importate dai viaggiatori che entrano nel territorio tedesco o nel territorio austriaco attraverso una frontiera terrestre che li collega a paesi diversi dagli Stati membri o dai membri dell'EFTA oppure, se del caso, nel corso della navigazione costiera in provenienza da tali paesi.»

2. Con effetto dal 1° gennaio 1999 il secondo comma dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 94/4/CE è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, questi Stati membri applicano alle importazioni effettuate dai viaggiatori di cui al comma precedente una franchigia non inferiore a 100 ecu, a decorrere dal 1° gennaio 1999. Essi procedono congiuntamente all'aumento graduale di questo importo per applicare alle predette importazioni, entro il 1° gennaio 2003, il limite in vigore nella Comunità.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

(1) GU C 273 del 2. 9. 1998, pag. 8.

(2) Parere espresso il 3 dicembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere espresso il 15 ottobre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 60 del 3. 3. 1994, pag. 14. Direttiva modificata dalla direttiva 94/75/CE (GU L 365 del 31. 12. 1994, pag. 52).

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